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Bruxelles, 10.7.2007
COM(2007) 400 definitivo
2005/0126 (COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO
in applicazione dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE
relativa alla
posizione comune definita dal Consiglio in
vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti
giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione
o comunicazione degli atti")
1. ITER PROCEDURALE
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Data di
trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio |
07.7.2005. |
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Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: |
14.2.2006. |
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Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: |
4.7.2006. |
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Data di trasmissione della proposta modificata: |
1.12.2006 |
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Data di adozione della posizione comune: |
28.06.2007 |
2. OGGETTO DELLA
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
Il regolamento è diretto a migliorare e accelerare ulteriormente la trasmissione, a fini di notificazione e di comunicazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale fra gli Stati membri, semplificare l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento e rafforzare la certezza giuridica per il richiedente e per il destinatario.
3. OSSERVAZIONI SULLA
POSIZIONE COMUNE
3.1. Osservazioni generali
La posizione comune del Consiglio è stata adottata all’unanimità. Essa mantiene gli aspetti sostanziali della proposta iniziale della Commissione, integrando comunque gli elementi della versione modificata (in particolare l'importante modifica dell'articolo 11 (spese)).
Le principali modifiche introdotte dalla posizione comune riguardano i seguenti punti:
- la posizione comune offre una versione coordinata e completa del
regolamento, che integra gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo (e non si limita ad adottare una serie
di modifiche del regolamento (CE) n. 1348/2000);
- dall'ambito di applicazione è espressamente esclusa la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri ("acta jure imperii") (articolo 1, paragrafo 1);
- procedura di comitato: procedura di regolamentazione con controllo anziché procedura consultiva
(articoli 17 e 18);
- pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle informazioni comunicate dagli Stati membri, eccetto gli indirizzi e altri estremi degli organi riceventi e mittenti, nonché delle autorità centrali, e senza specificare le rispettive competenze territoriali (articolo 23, paragrafo 2).
- nuovo allegato II (comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare di ricevere l'atto).
Altre modifiche di carattere puramente formale mirano a rendere il testo più scorrevole.
La Commissione può accogliere la posizione comune che, pur modificando alcuni aspetti della sua proposta iniziale nella versione modificata in seguito al parere del Parlamento, rimane fedele all'obiettivo di migliorare e accelerare ulteriormente la trasmissione, a fini di notificazione e di comunicazione, degli atti fra gli Stati membri.
3.2. Esito degli emendamenti parlamentari
Tutti gli emendamenti del Parlamento sono stati inclusi nella proposta modificata della Commissione e nella posizione comune.
4. CONCLUSIONI
La Commissione accoglie la posizione comune in quanto essa include gli elementi essenziali della sua proposta iniziale e gli emendamenti del Parlamento, integrati nella sua proposta modificata.