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Bruxelles, 24.7.2007
COM(2007) 456 definitivo
2005/0211 (COD)
COMUNICAZIONE
DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO
ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE
relativa alla
Posizione
comune del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della
politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente
marino)
(Testo
rilevante ai fini del SEE)
1. ANTECEDENTI
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Data di trasmissione della proposta al
Parlamento europeo e al Consiglio |
24.10.2005 |
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Data del
parere del Comitato economico e sociale europeo: |
20.4.2006 |
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Data del
parere del Comitato delle regioni: |
26.4.2006 |
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Data del
parere del Parlamento europeo in prima lettura: |
14.11.2006 |
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Data di
adozione della posizione comune: |
23.07.2007 |
2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
Minacce
gravi e sempre più numerose pesano sull'ambiente marino europeo. La
biodiversità europea diminuisce e continua a subire alterazioni. Gli habitat
marini sono soggetti a distruzione, degrado e perturbazioni. Si presentano poi
altre difficoltà a una migliore protezione dell'ambiente marino europeo come le
barriere istituzionali o gravi lacune in materia di informazioni e conoscenze.
L'attuale
deterioramento dell'ambiente marino e la parallela erosione del suo capitale
ecologico ostacolano la generazione di ricchezza e le occasioni di occupazione
legate alle risorse degli oceani e dei mari europei. Se non vi si pone rimedio,
tale tendenza rischia di compromettere la capacità del settore marittimo UE di
contribuire efficacemente all'agenda di Lisbona.
L'obiettivo
della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino proposta è
ripristinare la salute ecologica degli oceani e dei mari europei raggiungendo o
mantenendo il "buono stato ecologico" delle loro acque entro il 2021.
Tenuto conto della diversità delle situazioni e dei problemi dell'ambente
marino nell'UE, la proposta istituisce regioni marine europee sulla base di
criteri geografici e ambientali.
Non verranno
introdotte misure di gestione specifiche a livello UE. La direttiva fornirà un
quadro politico integrato capace di tenere conto di tutte le pressioni e
incidenze, nonché di definire interventi operativi chiari al fine di tutelare
più efficacemente l'ambiente marino. La direttiva dovrà essere attuata a
livello delle regioni marine.
Le strategie
si baseranno in una prima fase su valutazioni dello stato dell'ambiente al fine
di sviluppare azioni politiche bene informate, sostenute dalle migliori
conoscenze scientifiche disponibili. In una seconda fase ogni Stato membro, in
stretta cooperazione con altri Stati membri e con i paesi terzi interessati
nell'ambito di una determinata regione marina, svilupperanno e attueranno
strategie marine per le proprie acque marine al fine di raggiungere il "buono
stato ecologico". Nello sviluppo di strategie per l'ambiente marino gli
Stati membri saranno incoraggiati a lavorare nel quadro delle convenzioni
esistenti sui mari regionali – OSPAR per l'Atlantico nord-occidentale, HELCOM
per il Mar Baltico, la convenzione di Barcellona per il Mar Mediterraneo e la
convenzione di Bucarest per il Mar Nero.
La direttiva
sulla strategia per l'ambiente marino proposta è prevista nel sesto programma d'azione
per l'ambiente adottato nel 2002. Essa si inscrive inoltre nel contesto più
ampio dello sviluppo di una nuova politica marittima UE, annunciata nel Libro
verde "Verso una politica marittima
dell'Unione: una visione europea degli oceani e dei mari" adottato
dalla Commissione il 7 giugno 2006[1].. La proposta di direttiva quadro sulla
strategia per l'ambiente marino costituirà il pilastro ambientale della futura
politica marittima UE.
3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE
3.1 Osservazioni generali
La
Commissione ha accolto integralmente, parzialmente o in linea di principio 52 degli 87 emendamenti votati dal Parlamento europeo in prima lettura. Di
questi 52 emendamenti, 37 sono stati inseriti nella posizione
comune.
La Commissione
ha accolto gli emendamenti che riconoscono l'importanza di un approccio basato
sugli ecosistemi per gestire l'ambiente marino europeo e della cooperazione fra
gli Stati membri e i paesi terzi per lo sviluppo e l'attuazione a livello
regionale di strategie per l'ambiente marino, nonché l'esigenza di far avanzare
l'integrazione ambientale. La Commissione ha accolto anche emendamenti che
hanno consentito un chiarimento del testo, in particolare per quanto riguarda
le definizioni, i collegamenti con le direttive pertinenti (es. la direttiva
quadro sulle acque, la direttiva uccelli e la direttiva habitat), la copertura
geografica (estensione del campo di applicazione della direttiva al Mar Nero),
i riferimenti agli accordi internazionali pertinenti e l'inclusione di alcuni
descrittori del "buono stato ecologico".
La
Commissione ha respinto gli emendamenti che avrebbero abbreviato il calendario
di attuazione, perché ciò non sarebbe realistico. Essa ha respinto anche gli
emendamenti volti a introdurre nella direttiva la designazione obbligatoria
delle zone marine protette, che dovrebbero essere considerate un mezzo per
raggiungere il "buono stato ecologico" piuttosto che un fine in se
stesse, e dovrebbero quindi essere facoltative. Per quanto riguarda l'importante
questione dell'introduzione di descrittori del "buono stato ecologico",
la Commissione potrebbe accogliere alcuni dei suggerimenti del Parlamento, ma
ha una netta preferenza per descrittori centrati su elementi di qualità dell'ambiente
piuttosto che su pressioni specifiche. Un approccio basato esclusivamente sulla
pressione indurrebbe inevitabilmente a trascurare potenziali rischi e minacce e
non consentirebbe all'UE di abbandonare il suo approccio frammentario alla
gestione dell'ambiente marino. Infine, la Commissione ha respinto gli
emendamenti che sollecitavano un sostegno finanziario ad hoc per l'attuazione
delle direttiva sull'ambiente marino proposta, o che concedevano uno status
speciale a talune regioni.
3.2 Osservazioni specifiche
3.2.1 Emendamenti del Parlamento accolti
dalla Commissione e inseriti integralmente o parzialmente nella posizione
comune
I seguenti
emendamenti sono stati integrati nella posizione comune: 1, 3, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 18, 22, 23 (considerando), 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 53,
56, 60, 63, 70, 75, 77 e 84 (articoli).
L'emendamento
1 sull'estensione della copertura
geografica della direttiva, in particolare al Mar Nero, è stata accolto dal
Consiglio, fatta eccezione per il riferimento all'Oceano Artico. L'emendamento 3, che mette in rilievo le pressioni
esercitate su oceani e mari, l'emendamento 6, che sottolinea l'importanza degli ecosistemi, e l'emendamento 7, che fa riferimento agli obiettivi
biologici e ambientali, sono stati accolti in parte.
L'emendamento
8 è stato ripreso parzialmente. Il
riferimento all'integrazione è stato formulato in modo da essere pienamente
accettabile per la Commissione.
L'emendamento
12 sull'importanza della
cooperazione con i paesi terzi è stato in larga misura accolto (considerando
18), fatta eccezione per l'idea di avviare partnership.
L'emendamento
15 sul rapporto costi-benefici e le
esigenze in materia di ricerca e di controllo è stato integrato.
L'emendamento
16, che aggiunge un riferimento alle
funzioni ecologiche, è stato anch'esso ampiamente integrato.
L'emendamento
18 sull'importanza della ricerca
marina nel 7° programma quadro di ricerca è stato in gran parte accolto.
L'emendamento
22, che sottolinea l'esigenza di
integrare la direttiva nella politica comune per la pesca, è stato accolto.
L'emendamento
23, che inserisce riferimenti a un
approccio ecosistemico e al principio di precauzione, è stato integrato nei
considerando 5, 7 e 40.
L'emendamento
25, che introduce riferimenti utili
alla qualità delle acque nei paesi candidati e associati, è coperto
indirettamente dall'articolo 6 relativo alla cooperazione fra gli Stati membri
e con i paesi terzi.
L'emendamento
84, che introduce un riferimento
alle zone marine protette in un nuovo considerando, è stato inserito per
intero.
L'emendamento
26, che riguarda gli obblighi, gli
impegni e le iniziative esistenti a livello internazionale, è introdotto in
parte nella definizione di 'acque marine' (articolo 3) della posizione comune
mediante il riferimento alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare.
L'emendamento
27 viene inserito all'articolo 3
contenente le definizioni. Come nell'emendamento del Parlamento europeo, le
definizioni riguardano 'acque marine', 'stato ecologico', 'buono stato
ecologico', 'inquinamento'. Le definizioni, tuttavia, differiscono talvolta
nella sostanza. In particolare, la definizione di 'acque marine' introdotta
nella posizione comune si limita alle acque situate al di là della linea di
base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali, limitando la
copertura delle acque situate al di là della linea di base a cui si applica la
direttiva quadro sulle acque agli elementi relativi alla protezione dell'ambiente
marino che non rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva. Al
contrario, la definizione proposta all'emendamento 27 include le acque di marea, creando così una doppia copertura
delle acque prese in considerazione nella direttiva quadro sulle acque. La
definizione di 'buono stato ecologico' fornita nella posizione comune, inoltre,
è meno dettagliata di quella dell'emendamento 27. Quest'ultimo, infine, include una definizione di 'aree marine
protette' che non è ripresa nella posizione comune, la quale introduce invece
definizioni che non compaiono nell'emendamento 27 ('traguardo ambientale', 'zona specifica', 'cooperazione
regionale' e 'convenzioni marittime regionali').
L'emendamento
28 viene accolto mediante l'aggiunta
del Mar Nero all'elenco delle regioni marine (articolo 4).
L'emendamento
29, che introduce un riferimento all'esigenza
di coerenza con gli accordi internazionali pertinenti, viene introdotto
parzialmente e indirettamente nella posizione comune (vale a dire con il
riferimento alla coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto
del mare all'articolo 3).
L'emendamento
31 viene inserito nella posizione
comune se con strategie per l'ambiente marino coordinate per regione si intende
una compilazione di strategie nazionali e non una strategia regionale per l'ambiente
marino unica. L'importanza attribuita alla cooperazione regionale nella
posizione comune (articolo 6) dovrebbe in effetti contribuire alla preparazione
di strategie ben coordinate a livello regionale e subregionale. Gli emendamenti
33, 37 e 47, che suggeriscono
l'elaborazione di strategie regionali per l'ambiente marino, sono ripresi
(articolo 6), sempre a condizione che con strategie regionali per l'ambiente
marino si intenda una compilazione di strategie nazionali che non comportano
una responsabilità collettiva.
L'emendamento
36 viene introdotto (articolo 5,
paragrafo 3) nella misura in cui riconosce un meccanismo di attuazione
accelerata. Il collegamento con il sostegno UE introdotto dal Parlamento viene
accolto parzialmente – in una forma accettabile per la Commissione – all'articolo
5 che invita la Commissione a prevedere azioni di sostegno.
L'emendamento
39 sulle zone marine protette viene
introdotto all'articolo 13, paragrafo 4, della posizione comune, fatta
eccezione per l'obbligo di creare tali zone introdotto dal Parlamento e non
accettabile per la Commissione.
L'emendamento
41 sulla cooperazione regionale è
coperto dall'articolo 6 della posizione comune. Lo stesso vale per gli
emendamenti 42 e 43 – a parte il riferimento alla
cooperazione con i paesi terzi le cui navi operano nelle regioni marine UE.
L'emendamento
48 suggerisce di introdurre un
riferimento alla funzione degli ecosistemi all'articolo 8. Tale proposta è
ripresa nella posizione comune, anche se tale riferimento compare all'articolo
3, paragrafo 4 (definizione di 'stato ecologico').
L'emendamento
49, che riguarda principalmente l'esigenza
di tenere conto delle valutazioni pertinenti esistenti quando si elabora la
valutazione iniziale di cui all'articolo 8, viene introdotto nella posizione
comune mediante l'inclusione di un riferimento a "altre valutazioni
pertinenti, tra cui quelle condotte congiuntamente nel contesto delle
convenzioni marittime regionali" all'articolo 8, paragrafo 2.
L'emendamento
51, che stabilisce requisiti
specifici in materia di coordinamento e coerenza delle valutazioni, è
introdotto indirettamente nell'aggiunta all'articolo 8, paragrafo 2, citata
sopra, nonché in riferimenti più diretti alla cooperazione regionale presenti
nella posizione comune.
L'emendamento
53 viene accolto parzialmente nella
posizione comune. Benché gli adeguamenti in materia di formulazione introdotti
dal Parlamento non siano stati inseriti, entrambe le istituzioni hanno
convenuto sull'esigenza di inserire un riferimento a un nuovo allegato (Allegato
I) sui descrittori qualitativi generici. Si noti, tuttavia, che esistono forti
divergenze fra il Consiglio e il Parlamento europeo quanto ai contenuti di tali
allegati.
L'emendamento
56, che riguarda principalmente l'inserimento
di riferimenti alle direttive uccelli e habitat (79/409/CE e 92/43/CE) all'articolo
11 (programmi di monitoraggio) è coperto parzialmente in quanto la posizione
comune introduce riferimenti alle due direttive all'articolo 13 (programmi di
misure). Il riferimento supplementare al Sistema globale di osservazione per l'ambiente
e la sicurezza (GMES) all'emendamento 56
non viene accolto. Benché non vengano formalmente inseriti i riferimenti a
direttive acque specifiche (91/271/CEE, 2006/7/CE) formulati negli emendamenti 50 e 63, la posizione comune include riferimenti a "altre
valutazioni pertinenti" all'articolo 8, paragrafo 2, e a "pertinenti
misure prescritte dalla legislazione comunitaria" all'articolo 13,
paragrafo 2, coprendo così implicitamente tali aspetti.
L'emendamento
60 è indirettamente ripreso, per
quanto in parte. Nella posizione comune compare infatti un riferimento a una
strategia ecosistemica (articolo 1), mentre i considerando contengono un
riferimento al principio di precauzione. Le misure preventive, il principio "chi
inquina paga" o gli impatti transfrontalieri non sono inseriti
esplicitamente.
L'emendamento
70, che chiede alla Commissione di
preparare, quattro anni dopo l'attuazione, una relazione che identifichi
eventuali conflitti è stato accolto solo parzialmente e indirettamente nella
posizione comune, che, all'articolo 20, lettera g), include "una sintesi
del contributo di altre pertinenti politiche comunitarie al raggiungimento
degli obiettivi della presente direttiva".
Gli
emendamenti 75 e 77, che rendono il testo conforme alla decisione 2006/512/CE sulla
comitatologia, sono stati accolti (articoli 22 e 23).
3.2.2 Emendamenti del Parlamento accolti
dalla Commissione ma non inseriti nella posizione comune
Per quanto
riguarda i considerando, l'emendamento
2, che dichiara che l'UE è una
penisola, non è stato accolto. L'emendamento 9 sulla cooperazione regionale non è stato inserito.
L'emendamento
46, che qualifica le autorità
competenti ("nazionali"), non è stato integrato.
Gli
emendamenti 52 e 58 sulle regole di accesso e di disponibilità dei dati non sono
stati accolti nella posizione comune anche se l'articolo 8, paragrafo 2, fa
riferimento ad altre valutazioni pertinenti eseguite nel contesto delle
convenzioni marittime regionali. Tuttavia il riferimento all'obbligo di
trasmettere i dati derivanti dalle valutazioni e dai programmi di monitoraggio
all'Agenzia europea per l'ambiente non è stato accolto. Infine, la riserva
della Commissione quanto alla mancanza di un riferimento alla direttiva INSPIRE
negli emendamenti del Parlamento è presa in considerazione all'articolo 19,
paragrafo 3, della posizione comune.
L'emendamento
55 non è stato accolto. Non è stato
incluso neppure il riferimento all'esigenza di tenere conto di elementi di
rilevanza transfrontaliera al momento di fissare gli obiettivi ambientali, che
era accettabile per la Commissione, né il resto dell'emendamento relativo al
calendario di attuazione, che essa non sosteneva.
L'emendamento
57, relativo all'introduzione di un
obbligo di cooperazione fra gli Stati membri per garantire la coerenza dei
metodi di monitoraggio, non è stato accolto nella posizione comune.
L'emendamento
66 sostanzialmente non è stato
accolto anche se le due istituzioni hanno convenuto di rinominare l'articolo 14
"Eccezioni". La posizione comune non contiene un riferimento al
cambiamento climatico che la Commissione potrebbe sostenere. Inoltre, non sono
stati accolti gli elementi degli emendamenti parlamentari che non erano
accettabili per la Commissione a causa del loro orientamento geografico. Tuttavia,
l'obbligo per la Commissione di rispondere agli Stati membri quando il potere
di adottare misure è della Comunità, proposto dal Parlamento, è stato accolto
in larga misura nella posizione comune, ma in un articolo diverso (articolo
15).
Gli
emendamenti 67 e 68, relativi alla definizione di procedure di consultazione dei
soggetti interessati, non sono stati accolti.
L'emendamento
73, che chiarisce gli obiettivi
della revisione della direttiva, non è stato inserito nella posizione comune.
Gli
emendamenti 80, 81, 82, 91 e 92, relativi a descrittori del buono
stato ecologico, costituiscono un elenco molto più ampio di descrittori
rispetto all'elenco equivalente nella posizione comune (21 elementi rispetto a
11). La differenza principale risiede nell'inclusione da parte del Parlamento
di circa nove descrittori che prevedono la descrizione del buono stato
ecologico in termini di pressioni esercitate da specifiche attività umane (come
l'industria offshore (elementi 1, n), i trasporti marittimi (elementi m e o),
altre attività umane (elementi p-t)). La posizione comune tiene conto, per
quanto in forma più generale, di una serie di altri descrittori basati sullo "stato"
o sull'"impatto".
3.2.3 Emendamenti del Parlamento respinti
dalla Commissione ma inseriti nella posizione comune
L'emendamento
38 che concede al Mar Baltico status
pilota non è stato accolto esplicitamente, ma nella posizione comune è stata
riconosciuta la possibilità di designare "progetti pilota" nel quadro
dell'attuazione della direttiva (articolo 5, paragrafo 3).
Gli
emendamenti 62 e 64, che introducono l'obbligo di
designare zone marine protette, non sono stati introdotti integralmente nella
posizione comune, anche se sono parzialmente ripresi nell'aggiunta di due
sottoparagrafi sull'inclusione di tali zone nel quadro dei programmi di misure
da sviluppare (articolo 13, paragrafo 4). Si noti che la formulazione della
posizione comune non introduce un obbligo di istituire zone marine protette.
3.2.4 Emendamenti del Parlamento respinti
dalla Commissione e non inseriti nella posizione comune
Per quanto
riguarda i considerando, l'emendamento 4
che riserva un trattamento particolare al Mar Baltico, è stato respinto. L'emendamento
5 sugli obiettivi qualitativi e
quantitativi non è stato mantenuto. L'emendamento 10, che sollecita un coordinamento fra gli Stati membri e i paesi
terzi per quanto riguarda gli Stati di bandiera che gestiscono pescherecci
nelle acque marine UE, è stato respinto. L'emendamento 11 sulla razionalità della rete Natura 2000 è stato respinto anch'esso.
Gli emendamenti 13 e 17, che danno priorità ad alcune aree
in materia di ricerca, non sono stati incorporati.
Gli
emendamenti 14 e 88, che impongono la costituzione di
strutture ad hoc a livello di Stato membro per organizzare la cooperazione
intersettoriale, sono stati respinti.
Gli
emendamenti 19 e 74, relativi al sostegno finanziario
comunitario per l'attuazione, sono stati respinti.
Gli
emendamenti 20, 34, 35, 69, 79 e 85, che anticipano
tutte le scadenze di attuazione, non sono stati accolti.
L'emendamento
21, che contraddice il trattato per
quanto riguarda la gestione della pesca non è stato accolto.
L'emendamento
30, che aggiunge la Croazia all'elenco
degli Stati membri nel Mar Adriatico (articolo 4), non è stato accolto. In
realtà il Consiglio ha optato per l'eliminazione completa di qualsiasi
riferimento agli Stati membri in tale articolo.
L'emendamento
32, che rafforza l'obbligo di
conseguire un "buono stato ecologico", è stato respinto. La posizione
comune ha ammorbidito il testo iniziale della Commissione su questa importante
questione.
L'emendamento
40, che modifica l'articolo 6, non è
stato accolto.
L'emendamento
44, che introduce un quadro
regolamentare specifico centrato su progetti infrastrutturali per l'ambiente
marino, è stato respinto.
L'emendamento
45, relativo alla politica agricola
comune, non è stato accolto.
L'emendamento
54, che elimina tutti i riferimenti
alla comitatologia per l'elaborazione di descrittori del "buono stato
ecologico", non è stato accolto.
Gli
emendamenti 59 e 61, che fanno riferimento all'adozione
di misure e programmi di tracciabilità e individuazione delle responsabilità
per quanto concerne l'inquinamento marino, sono stati respinti.
L'emendamento
65, che chiede alla Commissione di
elaborare criteri di buona gestione degli oceani, non è stato accolto.
L'emendamento
71, che introduce obblighi di
protezione dell'Oceano Artico, è stato respinto.
L'emendamento
72, che tratta delle zone marine
protette e prevede l'elaborazione di relazioni sui progressi realizzati nella
loro messa a punto, non è stato accolto.
L'emendamento
76, che prevede la nuova procedura
di regolamentazione con controllo sulla comitatologia per l'adozione di norme
metodologiche, è stato respinto.
L'emendamento
78, che introdurrebbe obblighi per
gli Stati membri in acque situate al di fuori della giurisdizione o della
sovranità dell'Unione europea, non è stato accolto.
L'emendamento
90, che comporterebbe l'eliminazione
dei radionuclidi dall'elenco delle sostanze da valutare, non è stato accolto.
3.2.5 Ulteriori modifiche apportate alla
proposta dal Consiglio
Rispetto alla proposta originaria della
Commissione, la posizione comune ingloba una serie di modifiche importanti.
Tali modifiche indeboliscono purtroppo la proposta.
Le modifiche più importanti riguardano i
seguenti aspetti:
–
Un livello di ambizione minore della
direttiva derivante dalla modifica dell'articolo 1. Mentre la proposta originale della
Commissione richiedeva lo sviluppo di strategie marine "volte a conseguire
un buono stato ecologico" la posizione comune ha ammorbidito tale obbligo
facendo riferimento allo "scopo di conseguire o mantenere un buono stato
ecologico".
Tuttavia, cosa più positiva, gli Stati membri continueranno ad essere tenuti a
dimostrare un percorso globale positivo verso il buono stato ecologico entro il
2021. Sulla base della posizione comune, non sarà sufficiente elaborare
strategie per l'ambiente marino entro il 2021 se tali strategie non
comporteranno una maggiore protezione di tale ambiente.
L'obiettivo finale della direttiva, inoltre, resta il pieno conseguimento
del buono stato ecologico in quanto altri riferimenti a tale concetto nella
direttiva non sono stati modificati (es. all'articolo 13).
–
L'introduzione di una nuova disposizione che
esenta gli Stati membri dall'adottare determinate misure di attuazione dove non
esistono rischi rilevanti per l'ambiente marino o dove i costi sarebbero
eccessivi. L'introduzione
di questa nuova disposizione costituisce un'aggiunta rispetto alle salvaguardie
già esistenti sui costi di attuazione nel progetto di proposta (in particolare
l'articolo 13, paragrafo 3). L'esigenza di dimostrare l'assenza di rischi
rilevanti o la presenza di costi eccessivi non è sufficientemente esplicitata
nella posizione comune.
Altre
modifiche importanti sono le seguenti:
–
Articolazione geografica fra la strategia per
l'ambiente marino e la direttiva quadro sulle acque: La definizione di acque marine di cui all'articolo
3 è stata modificata per precisare che essa copre le acque marine coperte dalla
direttiva quadro sulle acque per quanto concerne gli elementi relativi alla
protezione dell'ambiente marino che non rientrano nel campo di applicazione di
detta direttiva. È necessario estendere la portata della direttiva sull'ambiente
marino alle acque coperte dalla direttiva quadro sulle acque per garantire un'attuazione
coerente di entrambe le direttive in quanto gli ecosistemi marini non
rispettano barriere amministrative artificiali. Sarebbe preferibile un'interazione
geografica più articolata fra le due direttive, che copra anche le acque
costiere ed eventualmente quelle di transizione (corpi idrici superficiali in
prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a
causa della loro vicinanza alle acque costiere).
–
Controllo dell'attuazione da parte della
Commissione (articoli 12 e 16): La posizione comune indebolisce il controllo dell'attuazione da parte
della Commissione, limitato ora a un parere basato sulle notifiche degli Stati
membri.
–
Nuova disposizione su un sistema di
attuazione accelerata per i progetti pilota (articolo 5, paragrafo 3): La posizione comune inserisce una
nuova disposizione sulla possibilità di accelerare l'attuazione nelle
cosiddette regioni "progetto pilota", che dovranno essere individuate
dagli Stati membri interessati.
–
Eliminazione di riferimenti agli Stati membri
all'articolo 4: La
posizione comune si limita a elencare le regioni marine e le sottoregioni
proposte, senza precisare quali Stati membri delimitino tali regioni e
sottoregioni.
4. CONCLUSIONE
La
Commissione ritiene che la posizione comune, adottata da tutti gli Stati membri
tranne uno (l'Italia si è astenuta), costituisca un passo importante verso l'adozione
della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.
Essa osserva
tuttavia che la posizione comune è meno ambiziosa della sua proposta originale,
in particolare per quanto riguarda la portata generale, la natura vincolante
dell'obiettivo del buono stato ecologico e i costi di attuazione. Per quanto
riguarda quest'ultimo punto, la Commissione desidera ricordare che una buona
politica dipende da informazioni di alto livello e gli attuali programmi di
valutazione e monitoraggio a livello UE non sono né integrati né completi.
La
Commissione è però lieta che la posizione comune riconosca a pieno la forte
esigenza di una strategia europea integrata per proteggere più efficacemente i
nostri oceani e i nostri mari. Positivi sono anche i riferimenti all'importanza
della cooperazione e del coordinamento fra Stati membri e paesi terzi per lo
sviluppo e l'attuazione di strategie marine a livello regionale. Infine, utile
è anche l'aggiunta di elementi di definizione del "buono stato ecologico",
per quanto la Commissione avrebbe preferito definizioni centrate su elementi di
qualità ambientale piuttosto che su pressioni specifiche.