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Comunicazione relativa alla posizione comune sull'adozione di una direttiva che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)
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Bruxelles, 24.7.2007

COM(2007) 456 definitivo

2005/0211 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

relativa alla

Posizione comune del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.          ANTECEDENTI

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
[documento COM(2005) 505 def. - 2005/0211/COD]:

24.10.2005

 

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:

20.4.2006

Data del parere del Comitato delle regioni:

26.4.2006

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:

14.11.2006

Data di adozione della posizione comune:

23.07.2007

2.          OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Minacce gravi e sempre più numerose pesano sull'ambiente marino europeo. La biodiversità europea diminuisce e continua a subire alterazioni. Gli habitat marini sono soggetti a distruzione, degrado e perturbazioni. Si presentano poi altre difficoltà a una migliore protezione dell'ambiente marino europeo come le barriere istituzionali o gravi lacune in materia di informazioni e conoscenze.

L'attuale deterioramento dell'ambiente marino e la parallela erosione del suo capitale ecologico ostacolano la generazione di ricchezza e le occasioni di occupazione legate alle risorse degli oceani e dei mari europei. Se non vi si pone rimedio, tale tendenza rischia di compromettere la capacità del settore marittimo UE di contribuire efficacemente all'agenda di Lisbona.

L'obiettivo della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino proposta è ripristinare la salute ecologica degli oceani e dei mari europei raggiungendo o mantenendo il "buono stato ecologico" delle loro acque entro il 2021. Tenuto conto della diversità delle situazioni e dei problemi dell'ambente marino nell'UE, la proposta istituisce regioni marine europee sulla base di criteri geografici e ambientali.

Non verranno introdotte misure di gestione specifiche a livello UE. La direttiva fornirà un quadro politico integrato capace di tenere conto di tutte le pressioni e incidenze, nonché di definire interventi operativi chiari al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente marino. La direttiva dovrà essere attuata a livello delle regioni marine.

Le strategie si baseranno in una prima fase su valutazioni dello stato dell'ambiente al fine di sviluppare azioni politiche bene informate, sostenute dalle migliori conoscenze scientifiche disponibili. In una seconda fase ogni Stato membro, in stretta cooperazione con altri Stati membri e con i paesi terzi interessati nell'ambito di una determinata regione marina, svilupperanno e attueranno strategie marine per le proprie acque marine al fine di raggiungere il "buono stato ecologico". Nello sviluppo di strategie per l'ambiente marino gli Stati membri saranno incoraggiati a lavorare nel quadro delle convenzioni esistenti sui mari regionali – OSPAR per l'Atlantico nord-occidentale, HELCOM per il Mar Baltico, la convenzione di Barcellona per il Mar Mediterraneo e la convenzione di Bucarest per il Mar Nero.

La direttiva sulla strategia per l'ambiente marino proposta è prevista nel sesto programma d'azione per l'ambiente adottato nel 2002. Essa si inscrive inoltre nel contesto più ampio dello sviluppo di una nuova politica marittima UE, annunciata nel Libro verde "Verso una politica marittima dell'Unione: una visione europea degli oceani e dei mari" adottato dalla Commissione il 7 giugno 2006[1].. La proposta di direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino costituirà il pilastro ambientale della futura politica marittima UE.

3.          OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1          Osservazioni generali

La Commissione ha accolto integralmente, parzialmente o in linea di principio 52 degli 87 emendamenti votati dal Parlamento europeo in prima lettura. Di questi 52 emendamenti, 37 sono stati inseriti nella posizione comune.

La Commissione ha accolto gli emendamenti che riconoscono l'importanza di un approccio basato sugli ecosistemi per gestire l'ambiente marino europeo e della cooperazione fra gli Stati membri e i paesi terzi per lo sviluppo e l'attuazione a livello regionale di strategie per l'ambiente marino, nonché l'esigenza di far avanzare l'integrazione ambientale. La Commissione ha accolto anche emendamenti che hanno consentito un chiarimento del testo, in particolare per quanto riguarda le definizioni, i collegamenti con le direttive pertinenti (es. la direttiva quadro sulle acque, la direttiva uccelli e la direttiva habitat), la copertura geografica (estensione del campo di applicazione della direttiva al Mar Nero), i riferimenti agli accordi internazionali pertinenti e l'inclusione di alcuni descrittori del "buono stato ecologico".

La Commissione ha respinto gli emendamenti che avrebbero abbreviato il calendario di attuazione, perché ciò non sarebbe realistico. Essa ha respinto anche gli emendamenti volti a introdurre nella direttiva la designazione obbligatoria delle zone marine protette, che dovrebbero essere considerate un mezzo per raggiungere il "buono stato ecologico" piuttosto che un fine in se stesse, e dovrebbero quindi essere facoltative. Per quanto riguarda l'importante questione dell'introduzione di descrittori del "buono stato ecologico", la Commissione potrebbe accogliere alcuni dei suggerimenti del Parlamento, ma ha una netta preferenza per descrittori centrati su elementi di qualità dell'ambiente piuttosto che su pressioni specifiche. Un approccio basato esclusivamente sulla pressione indurrebbe inevitabilmente a trascurare potenziali rischi e minacce e non consentirebbe all'UE di abbandonare il suo approccio frammentario alla gestione dell'ambiente marino. Infine, la Commissione ha respinto gli emendamenti che sollecitavano un sostegno finanziario ad hoc per l'attuazione delle direttiva sull'ambiente marino proposta, o che concedevano uno status speciale a talune regioni.

3.2          Osservazioni specifiche

3.2.1          Emendamenti del Parlamento accolti dalla Commissione e inseriti integralmente o parzialmente nella posizione comune

I seguenti emendamenti sono stati integrati nella posizione comune: 1, 3, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 18, 22, 23 (considerando), 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 60, 63, 70, 75, 77 e 84 (articoli).

L'emendamento 1 sull'estensione della copertura geografica della direttiva, in particolare al Mar Nero, è stata accolto dal Consiglio, fatta eccezione per il riferimento all'Oceano Artico. L'emendamento 3, che mette in rilievo le pressioni esercitate su oceani e mari, l'emendamento 6, che sottolinea l'importanza degli ecosistemi, e l'emendamento 7, che fa riferimento agli obiettivi biologici e ambientali, sono stati accolti in parte.

L'emendamento 8 è stato ripreso parzialmente. Il riferimento all'integrazione è stato formulato in modo da essere pienamente accettabile per la Commissione.

L'emendamento 12 sull'importanza della cooperazione con i paesi terzi è stato in larga misura accolto (considerando 18), fatta eccezione per l'idea di avviare partnership.

L'emendamento 15 sul rapporto costi-benefici e le esigenze in materia di ricerca e di controllo è stato integrato.

L'emendamento 16, che aggiunge un riferimento alle funzioni ecologiche, è stato anch'esso ampiamente integrato.

L'emendamento 18 sull'importanza della ricerca marina nel 7° programma quadro di ricerca è stato in gran parte accolto.

L'emendamento 22, che sottolinea l'esigenza di integrare la direttiva nella politica comune per la pesca, è stato accolto.

L'emendamento 23, che inserisce riferimenti a un approccio ecosistemico e al principio di precauzione, è stato integrato nei considerando 5, 7 e 40.

L'emendamento 25, che introduce riferimenti utili alla qualità delle acque nei paesi candidati e associati, è coperto indirettamente dall'articolo 6 relativo alla cooperazione fra gli Stati membri e con i paesi terzi.

L'emendamento 84, che introduce un riferimento alle zone marine protette in un nuovo considerando, è stato inserito per intero.

L'emendamento 26, che riguarda gli obblighi, gli impegni e le iniziative esistenti a livello internazionale, è introdotto in parte nella definizione di 'acque marine' (articolo 3) della posizione comune mediante il riferimento alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

L'emendamento 27 viene inserito all'articolo 3 contenente le definizioni. Come nell'emendamento del Parlamento europeo, le definizioni riguardano 'acque marine', 'stato ecologico', 'buono stato ecologico', 'inquinamento'. Le definizioni, tuttavia, differiscono talvolta nella sostanza. In particolare, la definizione di 'acque marine' introdotta nella posizione comune si limita alle acque situate al di là della linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali, limitando la copertura delle acque situate al di là della linea di base a cui si applica la direttiva quadro sulle acque agli elementi relativi alla protezione dell'ambiente marino che non rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva. Al contrario, la definizione proposta all'emendamento 27 include le acque di marea, creando così una doppia copertura delle acque prese in considerazione nella direttiva quadro sulle acque. La definizione di 'buono stato ecologico' fornita nella posizione comune, inoltre, è meno dettagliata di quella dell'emendamento 27. Quest'ultimo, infine, include una definizione di 'aree marine protette' che non è ripresa nella posizione comune, la quale introduce invece definizioni che non compaiono nell'emendamento 27 ('traguardo ambientale', 'zona specifica', 'cooperazione regionale' e 'convenzioni marittime regionali').

L'emendamento 28 viene accolto mediante l'aggiunta del Mar Nero all'elenco delle regioni marine (articolo 4).

L'emendamento 29, che introduce un riferimento all'esigenza di coerenza con gli accordi internazionali pertinenti, viene introdotto parzialmente e indirettamente nella posizione comune (vale a dire con il riferimento alla coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare all'articolo 3).

L'emendamento 31 viene inserito nella posizione comune se con strategie per l'ambiente marino coordinate per regione si intende una compilazione di strategie nazionali e non una strategia regionale per l'ambiente marino unica. L'importanza attribuita alla cooperazione regionale nella posizione comune (articolo 6) dovrebbe in effetti contribuire alla preparazione di strategie ben coordinate a livello regionale e subregionale. Gli emendamenti 33, 37 e 47, che suggeriscono l'elaborazione di strategie regionali per l'ambiente marino, sono ripresi (articolo 6), sempre a condizione che con strategie regionali per l'ambiente marino si intenda una compilazione di strategie nazionali che non comportano una responsabilità collettiva.

L'emendamento 36 viene introdotto (articolo 5, paragrafo 3) nella misura in cui riconosce un meccanismo di attuazione accelerata. Il collegamento con il sostegno UE introdotto dal Parlamento viene accolto parzialmente – in una forma accettabile per la Commissione – all'articolo 5 che invita la Commissione a prevedere azioni di sostegno.

L'emendamento 39 sulle zone marine protette viene introdotto all'articolo 13, paragrafo 4, della posizione comune, fatta eccezione per l'obbligo di creare tali zone introdotto dal Parlamento e non accettabile per la Commissione.

L'emendamento 41 sulla cooperazione regionale è coperto dall'articolo 6 della posizione comune. Lo stesso vale per gli emendamenti 42 e 43 – a parte il riferimento alla cooperazione con i paesi terzi le cui navi operano nelle regioni marine UE.

L'emendamento 48 suggerisce di introdurre un riferimento alla funzione degli ecosistemi all'articolo 8. Tale proposta è ripresa nella posizione comune, anche se tale riferimento compare all'articolo 3, paragrafo 4 (definizione di 'stato ecologico').

L'emendamento 49, che riguarda principalmente l'esigenza di tenere conto delle valutazioni pertinenti esistenti quando si elabora la valutazione iniziale di cui all'articolo 8, viene introdotto nella posizione comune mediante l'inclusione di un riferimento a "altre valutazioni pertinenti, tra cui quelle condotte congiuntamente nel contesto delle convenzioni marittime regionali" all'articolo 8, paragrafo 2.

L'emendamento 51, che stabilisce requisiti specifici in materia di coordinamento e coerenza delle valutazioni, è introdotto indirettamente nell'aggiunta all'articolo 8, paragrafo 2, citata sopra, nonché in riferimenti più diretti alla cooperazione regionale presenti nella posizione comune.

L'emendamento 53 viene accolto parzialmente nella posizione comune. Benché gli adeguamenti in materia di formulazione introdotti dal Parlamento non siano stati inseriti, entrambe le istituzioni hanno convenuto sull'esigenza di inserire un riferimento a un nuovo allegato (Allegato I) sui descrittori qualitativi generici. Si noti, tuttavia, che esistono forti divergenze fra il Consiglio e il Parlamento europeo quanto ai contenuti di tali allegati.

L'emendamento 56, che riguarda principalmente l'inserimento di riferimenti alle direttive uccelli e habitat (79/409/CE e 92/43/CE) all'articolo 11 (programmi di monitoraggio) è coperto parzialmente in quanto la posizione comune introduce riferimenti alle due direttive all'articolo 13 (programmi di misure). Il riferimento supplementare al Sistema globale di osservazione per l'ambiente e la sicurezza (GMES) all'emendamento 56 non viene accolto. Benché non vengano formalmente inseriti i riferimenti a direttive acque specifiche (91/271/CEE, 2006/7/CE) formulati negli emendamenti 50 e 63, la posizione comune include riferimenti a "altre valutazioni pertinenti" all'articolo 8, paragrafo 2, e a "pertinenti misure prescritte dalla legislazione comunitaria" all'articolo 13, paragrafo 2, coprendo così implicitamente tali aspetti.

L'emendamento 60 è indirettamente ripreso, per quanto in parte. Nella posizione comune compare infatti un riferimento a una strategia ecosistemica (articolo 1), mentre i considerando contengono un riferimento al principio di precauzione. Le misure preventive, il principio "chi inquina paga" o gli impatti transfrontalieri non sono inseriti esplicitamente.

L'emendamento 70, che chiede alla Commissione di preparare, quattro anni dopo l'attuazione, una relazione che identifichi eventuali conflitti è stato accolto solo parzialmente e indirettamente nella posizione comune, che, all'articolo 20, lettera g), include "una sintesi del contributo di altre pertinenti politiche comunitarie al raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva".

Gli emendamenti 75 e 77, che rendono il testo conforme alla decisione 2006/512/CE sulla comitatologia, sono stati accolti (articoli 22 e 23).

3.2.2          Emendamenti del Parlamento accolti dalla Commissione ma non inseriti nella posizione comune

Per quanto riguarda i considerando, l'emendamento 2, che dichiara che l'UE è una penisola, non è stato accolto. L'emendamento 9 sulla cooperazione regionale non è stato inserito.

L'emendamento 46, che qualifica le autorità competenti ("nazionali"), non è stato integrato.

Gli emendamenti 52 e 58 sulle regole di accesso e di disponibilità dei dati non sono stati accolti nella posizione comune anche se l'articolo 8, paragrafo 2, fa riferimento ad altre valutazioni pertinenti eseguite nel contesto delle convenzioni marittime regionali. Tuttavia il riferimento all'obbligo di trasmettere i dati derivanti dalle valutazioni e dai programmi di monitoraggio all'Agenzia europea per l'ambiente non è stato accolto. Infine, la riserva della Commissione quanto alla mancanza di un riferimento alla direttiva INSPIRE negli emendamenti del Parlamento è presa in considerazione all'articolo 19, paragrafo 3, della posizione comune.

L'emendamento 55 non è stato accolto. Non è stato incluso neppure il riferimento all'esigenza di tenere conto di elementi di rilevanza transfrontaliera al momento di fissare gli obiettivi ambientali, che era accettabile per la Commissione, né il resto dell'emendamento relativo al calendario di attuazione, che essa non sosteneva.

L'emendamento 57, relativo all'introduzione di un obbligo di cooperazione fra gli Stati membri per garantire la coerenza dei metodi di monitoraggio, non è stato accolto nella posizione comune.

L'emendamento 66 sostanzialmente non è stato accolto anche se le due istituzioni hanno convenuto di rinominare l'articolo 14 "Eccezioni". La posizione comune non contiene un riferimento al cambiamento climatico che la Commissione potrebbe sostenere. Inoltre, non sono stati accolti gli elementi degli emendamenti parlamentari che non erano accettabili per la Commissione a causa del loro orientamento geografico. Tuttavia, l'obbligo per la Commissione di rispondere agli Stati membri quando il potere di adottare misure è della Comunità, proposto dal Parlamento, è stato accolto in larga misura nella posizione comune, ma in un articolo diverso (articolo 15).

Gli emendamenti 67 e 68, relativi alla definizione di procedure di consultazione dei soggetti interessati, non sono stati accolti.

L'emendamento 73, che chiarisce gli obiettivi della revisione della direttiva, non è stato inserito nella posizione comune.

Gli emendamenti 80, 81, 82, 91 e 92, relativi a descrittori del buono stato ecologico, costituiscono un elenco molto più ampio di descrittori rispetto all'elenco equivalente nella posizione comune (21 elementi rispetto a 11). La differenza principale risiede nell'inclusione da parte del Parlamento di circa nove descrittori che prevedono la descrizione del buono stato ecologico in termini di pressioni esercitate da specifiche attività umane (come l'industria offshore (elementi 1, n), i trasporti marittimi (elementi m e o), altre attività umane (elementi p-t)). La posizione comune tiene conto, per quanto in forma più generale, di una serie di altri descrittori basati sullo "stato" o sull'"impatto".

3.2.3          Emendamenti del Parlamento respinti dalla Commissione ma inseriti nella posizione comune

L'emendamento 38 che concede al Mar Baltico status pilota non è stato accolto esplicitamente, ma nella posizione comune è stata riconosciuta la possibilità di designare "progetti pilota" nel quadro dell'attuazione della direttiva (articolo 5, paragrafo 3).

Gli emendamenti 62 e 64, che introducono l'obbligo di designare zone marine protette, non sono stati introdotti integralmente nella posizione comune, anche se sono parzialmente ripresi nell'aggiunta di due sottoparagrafi sull'inclusione di tali zone nel quadro dei programmi di misure da sviluppare (articolo 13, paragrafo 4). Si noti che la formulazione della posizione comune non introduce un obbligo di istituire zone marine protette.

3.2.4          Emendamenti del Parlamento respinti dalla Commissione e non inseriti nella posizione comune

Per quanto riguarda i considerando, l'emendamento 4 che riserva un trattamento particolare al Mar Baltico, è stato respinto. L'emendamento 5 sugli obiettivi qualitativi e quantitativi non è stato mantenuto. L'emendamento 10, che sollecita un coordinamento fra gli Stati membri e i paesi terzi per quanto riguarda gli Stati di bandiera che gestiscono pescherecci nelle acque marine UE, è stato respinto. L'emendamento 11 sulla razionalità della rete Natura 2000 è stato respinto anch'esso. Gli emendamenti 13 e 17, che danno priorità ad alcune aree in materia di ricerca, non sono stati incorporati.

Gli emendamenti 14 e 88, che impongono la costituzione di strutture ad hoc a livello di Stato membro per organizzare la cooperazione intersettoriale, sono stati respinti.

Gli emendamenti 19 e 74, relativi al sostegno finanziario comunitario per l'attuazione, sono stati respinti.

Gli emendamenti 20, 34, 35, 69, 79 e 85, che anticipano tutte le scadenze di attuazione, non sono stati accolti.

L'emendamento 21, che contraddice il trattato per quanto riguarda la gestione della pesca non è stato accolto.

L'emendamento 30, che aggiunge la Croazia all'elenco degli Stati membri nel Mar Adriatico (articolo 4), non è stato accolto. In realtà il Consiglio ha optato per l'eliminazione completa di qualsiasi riferimento agli Stati membri in tale articolo.

L'emendamento 32, che rafforza l'obbligo di conseguire un "buono stato ecologico", è stato respinto. La posizione comune ha ammorbidito il testo iniziale della Commissione su questa importante questione.

L'emendamento 40, che modifica l'articolo 6, non è stato accolto.

L'emendamento 44, che introduce un quadro regolamentare specifico centrato su progetti infrastrutturali per l'ambiente marino, è stato respinto.

L'emendamento 45, relativo alla politica agricola comune, non è stato accolto.

L'emendamento 54, che elimina tutti i riferimenti alla comitatologia per l'elaborazione di descrittori del "buono stato ecologico", non è stato accolto.

Gli emendamenti 59 e 61, che fanno riferimento all'adozione di misure e programmi di tracciabilità e individuazione delle responsabilità per quanto concerne l'inquinamento marino, sono stati respinti.

L'emendamento 65, che chiede alla Commissione di elaborare criteri di buona gestione degli oceani, non è stato accolto.

L'emendamento 71, che introduce obblighi di protezione dell'Oceano Artico, è stato respinto.

L'emendamento 72, che tratta delle zone marine protette e prevede l'elaborazione di relazioni sui progressi realizzati nella loro messa a punto, non è stato accolto.

L'emendamento 76, che prevede la nuova procedura di regolamentazione con controllo sulla comitatologia per l'adozione di norme metodologiche, è stato respinto.

L'emendamento 78, che introdurrebbe obblighi per gli Stati membri in acque situate al di fuori della giurisdizione o della sovranità dell'Unione europea, non è stato accolto.

L'emendamento 90, che comporterebbe l'eliminazione dei radionuclidi dall'elenco delle sostanze da valutare, non è stato accolto.

3.2.5          Ulteriori modifiche apportate alla proposta dal Consiglio

Rispetto alla proposta originaria della Commissione, la posizione comune ingloba una serie di modifiche importanti. Tali modifiche indeboliscono purtroppo la proposta.

Le modifiche più importanti riguardano i seguenti aspetti:

      Un livello di ambizione minore della direttiva derivante dalla modifica dell'articolo 1. Mentre la proposta originale della Commissione richiedeva lo sviluppo di strategie marine "volte a conseguire un buono stato ecologico" la posizione comune ha ammorbidito tale obbligo facendo riferimento allo "scopo di conseguire o mantenere un buono stato ecologico".

Tuttavia, cosa più positiva, gli Stati membri continueranno ad essere tenuti a dimostrare un percorso globale positivo verso il buono stato ecologico entro il 2021. Sulla base della posizione comune, non sarà sufficiente elaborare strategie per l'ambiente marino entro il 2021 se tali strategie non comporteranno una maggiore protezione di tale ambiente.    

L'obiettivo finale della direttiva, inoltre, resta il pieno conseguimento del buono stato ecologico in quanto altri riferimenti a tale concetto nella direttiva non sono stati modificati (es. all'articolo 13).

      L'introduzione di una nuova disposizione che esenta gli Stati membri dall'adottare determinate misure di attuazione dove non esistono rischi rilevanti per l'ambiente marino o dove i costi sarebbero eccessivi. L'introduzione di questa nuova disposizione costituisce un'aggiunta rispetto alle salvaguardie già esistenti sui costi di attuazione nel progetto di proposta (in particolare l'articolo 13, paragrafo 3). L'esigenza di dimostrare l'assenza di rischi rilevanti o la presenza di costi eccessivi non è sufficientemente esplicitata nella posizione comune.

Altre modifiche importanti sono le seguenti:

      Articolazione geografica fra la strategia per l'ambiente marino e la direttiva quadro sulle acque: La definizione di acque marine di cui all'articolo 3 è stata modificata per precisare che essa copre le acque marine coperte dalla direttiva quadro sulle acque per quanto concerne gli elementi relativi alla protezione dell'ambiente marino che non rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva. È necessario estendere la portata della direttiva sull'ambiente marino alle acque coperte dalla direttiva quadro sulle acque per garantire un'attuazione coerente di entrambe le direttive in quanto gli ecosistemi marini non rispettano barriere amministrative artificiali. Sarebbe preferibile un'interazione geografica più articolata fra le due direttive, che copra anche le acque costiere ed eventualmente quelle di transizione (corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere).

      Controllo dell'attuazione da parte della Commissione (articoli 12 e 16): La posizione comune indebolisce il controllo dell'attuazione da parte della Commissione, limitato ora a un parere basato sulle notifiche degli Stati membri.

      Nuova disposizione su un sistema di attuazione accelerata per i progetti pilota (articolo 5, paragrafo 3): La posizione comune inserisce una nuova disposizione sulla possibilità di accelerare l'attuazione nelle cosiddette regioni "progetto pilota", che dovranno essere individuate dagli Stati membri interessati.

      Eliminazione di riferimenti agli Stati membri all'articolo 4: La posizione comune si limita a elencare le regioni marine e le sottoregioni proposte, senza precisare quali Stati membri delimitino tali regioni e sottoregioni.

4.          CONCLUSIONE

La Commissione ritiene che la posizione comune, adottata da tutti gli Stati membri tranne uno (l'Italia si è astenuta), costituisca un passo importante verso l'adozione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

Essa osserva tuttavia che la posizione comune è meno ambiziosa della sua proposta originale, in particolare per quanto riguarda la portata generale, la natura vincolante dell'obiettivo del buono stato ecologico e i costi di attuazione. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, la Commissione desidera ricordare che una buona politica dipende da informazioni di alto livello e gli attuali programmi di valutazione e monitoraggio a livello UE non sono né integrati né completi.

La Commissione è però lieta che la posizione comune riconosca a pieno la forte esigenza di una strategia europea integrata per proteggere più efficacemente i nostri oceani e i nostri mari. Positivi sono anche i riferimenti all'importanza della cooperazione e del coordinamento fra Stati membri e paesi terzi per lo sviluppo e l'attuazione di strategie marine a livello regionale. Infine, utile è anche l'aggiunta di elementi di definizione del "buono stato ecologico", per quanto la Commissione avrebbe preferito definizioni centrate su elementi di qualità ambientale piuttosto che su pressioni specifiche.



[1]                COM(2006) 275 def.