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Bruxelles, 1.8.2007
COM(2007) 461 definitivo
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
RASSEGNA DELLE MISURE DI DIFESA
COMMERCIALE PRESE DAI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELLA COMUNITÀ
(STATISTICHE AGGIORNATE AL 31 DICEMBRE 2006 MA OSSERVAZIONI SUI CASI E TESTO
FINO ALL'APRILE 2007)
1. INTRODUZIONE
La relazione dell'anno scorso sul monitoraggio delle misure di difesa commerciale dei paesi terzi contro l'Unione europea ha evidenziato l'importanza di tale attività nella politica commerciale globale dell'UE. La necessità di accertare che i paesi terzi non applichino gli strumenti di difesa commerciale in modo indebito è stata individuata in particolare come una delle priorità della DG Commercio, al fine di migliorare l'accesso ai mercati.
Nel quadro della sua strategia per la competitività europea la Commissione ha inoltre avviato un processo di riflessione (il Libro verde) sul proprio utilizzo degli strumenti di difesa commerciale. Il Libro verde della Commissione non mette in dubbio il valore fondamentale di tali strumenti, ma invita a una riflessione pubblica sul modo migliore in cui l'UE può utilizzarli in un'economia globale in costante mutamento.
In tale contesto, pur riconoscendo che i paesi terzi hanno il diritto di ricorrere a strumenti di difesa commerciale, è opportuno incoraggiarli a riflettere sulle loro prassi e a migliorare, se del caso, l'utilizzo degli strumenti. In effetti numerosi paesi terzi continuano a utilizzare tali strumenti in maniera tale da comportare, troppo spesso, l'applicazione di misure di dubbia legittimità.
Nonostante alcuni miglioramenti in determinati settori, si continua a constatare un utilizzo inappropriato degli strumenti, segnatamente a livello delle misure di salvaguardia, e l'insufficienza dei criteri applicati ai tre tipi di strumenti (antidumping, compensativi e di salvaguardia). Si tratta di criteri di apertura dell'inchiesta inadeguati, di violazione dei diritti di parti interessate nonché di analisi carenti in relazione al pregiudizio e al nesso di causalità. La Commissione continua ad affrontare tali problemi al fine di ridurre il più possibile le conseguenze negative degli strumenti di difesa commerciale sui nostri esportatori.
Come sempre, il monitoraggio delle misure prese dai paesi terzi avviene nel contesto dei pertinenti accordi OMC. Anche se i paesi interessati non sono membri dell'OMC queste regole internazionali sono i parametri utilizzati per verificare se le autorità che svolgono l'inchiesta creano e mantengono condizioni commerciali giuste ed eque. È proprio il rigoroso rispetto di tali norme che induce la Commissione a riconoscere e ad accettare il legittimo diritto dei paesi di ricorrere a misure di difesa commerciale in alcuni casi.
La Commissione applica tali strumenti a un livello molto elevato e continuerà ad "esportare" le proprie pratiche ottimali nell'ambito degli strumenti di difesa commerciale (SDC) mediante interventi in singoli casi, l'offerta di assistenza tecnica e il dialogo con i nostri partner commerciali a tutti i livelli.
La presente relazione descrive le attività della Commissione europea del 2006 relative al monitoraggio dei casi di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'UE o dei suoi Stati membri. Va osservato che per i procedimenti aperti prima del 2006 la presente relazione andrebbe letta unitamente alla relazione dell'anno scorso al Parlamento europeo, che comprendeva osservazioni su alcuni casi aggiornati al settembre 2006. Per tali casi la presente relazione descrive gli eventuali sviluppi successivi.
2. Tendenze generali
Alla fine del 2006 il totale delle misure in vigore nei confronti della Comunità europea o dei suoi Stati membri era pari a 143, rispetto a 151 alla fine del 2005. È il terzo anno consecutivo in cui si registra un calo delle misure nei confronti della Comunità. Il calo di quest'anno è dovuto all'adozione di 27 nuove misure (provvisorie e definitive), parallela alla scadenza o alla revoca di 34 misure in vigore.
Delle 34 misure scadute 10 sono misure relative ai prodotti siderurgici istituite dagli Stati Uniti e revocate o scadute in seguito a una serie di riesami in previsione della scadenza. Inoltre, anche il numero delle misure applicate dall'India (-6) e dall'Argentina (-5) è diminuito, contribuendo così al calo generale. Nel caso di questi due paesi i servizi della Commissione europea hanno svolto un ruolo attivo, poiché alcune delle misure sono state revocate in seguito a consultazioni presso l'OMC richieste dai servizi della Commissione.
Il numero delle nuove misure istituite nel 2006 è lievemente aumentato rispetto al 2005, passando da 25 a 27. La principale differenza registrata tra questi due anni è costituita da un notevole aumento del numero delle misure di salvaguardia, passate da 10 nel 2005 a 15 nel 2006, ovvero pari a più del 50%, essenzialmente a causa dell'incremento delle misure istituite dalla Turchia.
Per quanto riguarda la percentuale di utilizzo dei diversi strumenti di difesa commerciale la tendenza è analoga a quella degli anni precedenti, con circa due terzi delle misure costituite da provvedimenti antidumping. Se il numero delle misure compensative è sceso negli ultimi anni, le misure di salvaguardia sono aumentate del 25%, passando da 24 nel 2005 a 32 nel 2006. Tale incremento nell'utilizzo delle misure di salvaguardia nelle tre categorie (procedimenti aperti, misure istituite e misure in vigore) conferma una tendenza preoccupante constatata lo scorso anno a tale proposito. Naturalmente è opportuno tener conto del fatto che le misure di salvaguardia sono imposte erga omnes, a differenza degli altri due strumenti, relativi a singoli paesi. Un aumento delle misure di salvaguardia su scala mondiale inevitabilmente riguarda anche la Comunità europea, anche quando il prodotto in questione non viene esportato in quantità significative dall'UE. Per questa ragione la Commissione continua a fare pressioni sui paesi che ricorrono a tale strumento affinché procedano con maggior circospezione nel suo utilizzo, impegnandosi anche nel contempo per ridurre al minimo le conseguenze negative dell'istituzione di eventuali misure di salvaguardia. A tale riguardo i servizi della Commissione europea hanno ottenuto risultati relativamente buoni, come illustrato di seguito.
In termini di paesi, gli Stati Uniti rimangono l'utilizzatore principale di strumenti di difesa commerciale contro la Comunità europea o i suoi Stati membri, con 29 misure in vigore, ovvero il 20% del totale, e questo nonostante il numero significativo delle misure revocate o scadute. Gli altri paesi sono l'India (18 misure), la Cina (10 misure), il Brasile (9 misure) e la Turchia (8 misure). Ad eccezione di quest'ultima, tutti questi paesi hanno fatto un notevole ricorso agli strumenti di difesa commerciale negli ultimi anni. La Turchia è entrata a far parte di questo gruppo a causa del numero elevato di misure di salvaguardia nei confronti dell'UE. In effetti, con 5 nuove misure di salvaguardia nel 2006, è il paese che utilizza maggiormente questo strumento.
È opportuno sottolineare infine che il numero dei nuovi procedimenti aperti dai paesi terzi contro la Comunità europea è sfortunatamente aumentato, passando da 20 nel 2005 a 28 nel 2006. Il numero dei procedimenti antidumping aperti è rimasto stabile (9 casi) rispetto all'anno precedente. È stato aperto un procedimento antisovvenzioni, mentre nel 2005 non si era registrato nessun caso. L'aumento è dovuto principalmente alle misure di salvaguardia, con 18 procedimenti aperti rispetto agli 11 del 2005.
3. Tendenze per paese
La presente sezione delinea le principali tendenze in tema di misure di difesa commerciale da parte dei paesi terzi. I principali casi in ogni paese terzo sono illustrati nell'allegato.
3.1. Stati Uniti
Alla fine del 2006 negli Stati Uniti erano applicate 29 misure di difesa commerciale contro le importazioni dai paesi dell'UE. Per la maggior parte si tratta di misure antidumping (24), con solo 5 misure compensative. Tali dati sono comparabili a quelli della fine del 2005, con un importo totale di 39 misure nei confronti dell'UE, di cui 27 antidumping e 12 compensative.
Come nei due anni precedenti, nel 2006 non sono state aperte nuove inchieste nei confronti degli esportatori dell'UE. D'altra parte gli Stati Uniti hanno avviato diversi riesami di misure in previsione della scadenza relativi prevalentemente al settore siderurgico, molti dei quali si sono conclusi nel 2006 con la revoca di una serie di dazi antidumping e compensativi, riguardanti in particolare lamiere di acciaio tagliate a misura, acciaio resistente alla corrosione e tubi per la ricerca e l'estrazione di prodotti petroliferi.
Ancora una volta l'attività di difesa commerciale degli Stati Uniti si è incentrata sui procedimenti di risoluzione delle controversie dell'OMC, segnatamente su quelli connessi alla pratica statunitense dell'"azzeramento" e all'attuazione del caso della "privatizzazione".
3.2. India e Pakistan
L'India resta il secondo paese con il numero più elevato di misure nei confronti dell'UE, 18 nel complesso. Nel 2006 le misure scadute o revocate sono state 6, mentre ne sono state istituite due nuove. L'India ha aperto un solo procedimento antidumping contro tre Stati membri dell'UE nel 2006, rispetto a due nel 2005. Si tratta del terzo anno consecutivo in cui si registra un calo del numero dei procedimenti aperti dall'India nei confronti della Comunità.
È uno sviluppo positivo, poiché tradizionalmente l'India ricorre attivamente a tale strumento. Una delle principali preoccupazioni relative all'India nel 2006 riguarda l'apertura di un riesame di misure in previsione della scadenza relativo a un caso (poliolefine flessibili) che era stato oggetto di consultazioni nell'ambito dell'OMC nel 2004 e riguardo al quale la Commissione si aspettava una semplice scadenza delle misure. Tale riesame è in corso e ne vengono seguiti gli sviluppi.
Il Pakistan non ha aperto nuove inchieste relative all'UE nel 2006, a differenza del 2005, in cui erano stati aperti tre procedimenti antidumping. Nel corso del 2006 sono proseguite le attività relative a due casi aperti nell'anno precedente e terminati con l'istituzione di misure riguardanti l'acido formico e la chiusura dell'inchiesta relativa alla latta. Informazioni dettagliate sui due casi figurano nella relazione dell'anno scorso.
3.3. Cina
Alla fine del 2006 in Cina erano applicate 10
misure di difesa commerciale contro l'UE rispetto a 9 nell'anno precedente.
Sono state istituite due nuove misure, mentre una è scaduta.
La Cina ha aperto solo un procedimento antidumping nei confronti dell'UE riguardante l'amido di patate. Si è trattato di un calo rispetto ai tre procedimenti aperti nel 2005. Nel complesso l'attività antidumping è stata significativamente inferiore rispetto all'anno precedente; infatti nel secondo semestre del 2005 la Cina era all'origine della maggior parte dei procedimenti di questo tipo nell'ambito dell'OMC.
Nel 2006 è apparso chiaro che i risultati mediocri della Cina in tema di trasparenza e di comunicazione costituiscono un problema sistemico. La Commissione ha sollevato incessantemente la questione con i suoi interlocutori cinesi, sia nel contesto di procedimenti individuali che in occasione di contatti bilaterali. I suoi servizi continuano a fare pressioni sulle autorità cinesi e in particolare sull'Ufficio d'inchiesta sui pregiudizi all'industria al fine di migliorare e di standardizzare le pratiche relative alla comunicazione dei risultati e assicurare così il pieno rispetto del diritto di difesa delle parti interessate.
3.4. America latina
Nel 2006 il numero delle misure in vigore nei paesi dell'America latina è diminuito rispetto all'anno precedente, principalmente in seguito al significativo calo delle misure applicate dall'Argentina (meno 5 misure) e al numero limitato di quelle nuove.
Tuttavia, dopo un'attività relativamente debole dei paesi dell'America latina in tema di strumenti di difesa commerciale nel 2005, in questi paesi si sono registrati 8 nuovi casi nel 2006. L'Argentina, che per tre anni non aveva utilizzato strumenti di difesa commerciale contro l'UE, nel 2006 ha aperto tre procedimenti antidumping e uno di salvaguardia. Tali procedimenti in corso sono di scarso interesse commerciale per la Comunità europea. Il Messico ha aperto due procedimenti antidumping contro alcuni Stati membri, una notevole riduzione rispetto all'anno precedente. Il Cile e Panama hanno aperto ciascuno un procedimento di salvaguardia, sostanzialmente privo di conseguenze per gli esportatori dell'UE.
3.5. Russia e Ucraina
Il numero delle misure istituite da questi due paesi è aumentato poiché ciascuno ha istituito due nuove misure nel 2006.
Nel corso dell'anno la Russia e l'Ucraina
hanno istituito un totale di 5 misure di salvaguardia, come nell'anno
precedente. Nel 2006 tuttavia è stata l'Ucraina ad aprire il maggior numero di
casi e non la Russia, come nel 2005. L'Ucraina ha istituito due misure di
salvaguardia nel 2006 riguardanti i cuscinetti a sfera e la
carbossimetilcellulosa. Data la loro natura, tali misure non hanno tuttavia
alcuna conseguenza sulle esportazioni dell'UE. Le misure istituite dalla Russia
riguardavano le lampade e i tubi di acciaio.
3.6. Turchia
La Turchia, che nel 2005 non aveva aperto procedimenti di difesa commerciale contro la Comunità, è tornata ad essere nuovamente molto attiva in questo ambito nel 2006, aprendo complessivamente 5 casi. Tutti i casi hanno comportato l'istituzione di misure nel 2006. A causa della varietà dei prodotti interessati e della natura delle misure le conseguenze sono state più o meno gravi a seconda del caso.
3.7. Australia
L'Australia ha aperto un procedimento antisovvenzioni contro l'UE, mentre nel 2005 non ne era stato aperto nessuno. La relazione dello scorso anno menzionava la revoca da parte dell'Australia delle misure compensative riguardanti il brandy sfuso originario della Francia in seguito a un riesame in previsione della scadenza. Non era stato trovato alcun nesso causale tra le sovvenzioni e il pregiudizio subito dall'industria nazionale. È stata quindi alquanto sorprendente la decisione delle autorità australiane di avviare nel luglio 2006 una nuova inchiesta antisovvenzioni relativa al brandy in bottiglia e sfuso originario della Francia. Tale inchiesta ha comportato l'istituzione di misure definitive nel marzo 2007.
Nonostante l'assenza di collaborazione da parte dell'industria comunitaria la Commissione ha seguito il caso e ha individuato alcune carenze procedurali, in particolare la mancata comunicazione dei risultati. A tale riguardo sono state indirizzate osservazioni alle autorità australiane.
3.8. Tunisia
Il 16 giugno 2006 la Tunisia ha aperto, per la prima volta, due inchieste di salvaguardia relative ad articoli in ferro (ferramenta) e articoli di vetro. In entrambi i casi le versioni non riservate delle denunce presentate dall'industria tunisina per chiedere misure di protezione sono risultate molto sommarie e inadeguate a giustificare l'apertura di un'inchiesta. Anche la gamma dei prodotti considerati in ciascuno dei due casi è apparsa troppo ampia per essere trattata come un solo prodotto: gli articoli di vetro comprendono tutti i tipi di contenitori di vetro e vetreria da tavola, mentre l'inchiesta relativa alla ferramenta riguarda serrature, rubinetti nonché finiture in ferro per mobili.
La Commissione ha segnalato tali problemi nel corso di un'audizione a Tunisi e ha invitato le autorità tunisine ad aprire inchieste distinte per i diversi tipi di prodotti. La Commissione continua a monitorare tali inchieste e ha richiesto una comunicazione completa e coerente dei risultati ottenuti.
4. Problemi attuali
I problemi individuati negli ultimi anni
continuano a predominare nelle attività di difesa commerciale dei paesi terzi.
Se in singoli casi si sono constatati miglioramenti, nel complesso i problemi
restano invariati: criteri di apertura dell'inchiesta inadeguati, analisi
carenti del pregiudizio e del nesso di causalità nonché violazione del diritto
di difesa delle parti interessate. La ricca giurisprudenza relativa a ciascuna
di queste questioni indica che si tratta di problemi diffusi a livello
mondiale. A queste difficoltà persistenti va aggiunto il ricorso abusivo alle
misure di salvaguardia, che, alla luce della tendenza precedentemente
illustrata, è diventato ormai un problema sistemico.
4.1. Criteri di apertura dell'inchiesta inadeguati
L'apertura di qualsiasi procedimento naturalmente è una fase critica. Viene avviato un processo che, si concluda o no con l'istituzione di misure, ha comunque numerose conseguenze per le parti interessate. Per sua natura l'apertura di un procedimento è fonte di incertezza per le attività commerciali e influenza il normale andamento dei flussi commerciali. Inoltre, per gli operatori economici che collaborano al procedimento costituisce un considerevole investimento di risorse, in particolare a livello di personale, di tempo e ovviamente di costi. Pertanto è indispensabile che gli utilizzatori di strumenti di difesa commerciale non aprano procedimenti senza prima accertarsi dell'esistenza di elementi di prova che giustifichino un'inchiesta. I servizi della Commissione continuano ad esaminare attentamente questa fase dei procedimenti dei paesi terzi e ad inviare osservazioni alle autorità incaricate dell'inchiesta, ove necessario.
4.2. Analisi carenti del pregiudizio e del nesso di causalità
In un'economia globale sempre più liberalizzata gli operatori economici devono far fronte a una concorrenza su scala mondiale e hanno bisogno di adattarsi per rimanere competitivi. Spesso l'incapacità di adattarsi porta a richieste di protezione che non sono necessariamente giustificate. Per istituire legittime misure di difesa commerciale occorre prima dimostrare che il pregiudizio subito dall'industria nazionale è causato da dumping o da sovvenzioni pregiudizievoli, oppure, nel caso delle misure di salvaguardia, da un incremento improvviso, massiccio e imprevisto delle importazioni. Tuttavia, troppo spesso le autorità incaricate dell'inchiesta omettono di determinare se i problemi affrontati dalle industrie nazionali sono causati dalle importazioni o piuttosto da altri fattori. Si tratta probabilmente di una delle principali carenze delle inchieste di difesa commerciale effettuate dai paesi terzi.
4.3. Diritto di difesa delle parti interessate
Come in tutti i procedimenti giudiziari il rispetto dei diritti delle parti interessate è indispensabile per assicurare un equo trattamento. Questo vale particolarmente nell'ambito degli strumenti di difesa commerciale. Numerosi paesi ignorano tuttavia ripetutamente questo elemento essenziale nella gestione di tali strumenti. Il diritto di difesa delle parti interessate è spesso leso dalla cattiva qualità delle informazioni comunicate e dall'estrema carenza delle norme relative alle informazioni fornite nei documenti non riservati. Si tratta di un altro problema importante relativo ai casi di difesa commerciale dei paesi terzi che richiede un considerevole impegno per ottenere miglioramenti. Il problema è stato sollevato anche nel Libro verde, dove sono stati evidenziati quattro aspetti delle pratiche dell'UE che è opportuno prendere in considerazione: il ruolo del consigliere-auditore, audizioni pubbliche per le decisioni relative allo status di economia di mercato, parità di condizioni nell'accesso alle informazioni nonché accesso ai documenti non riservati.
4.4. Ampio ricorso alle misure di salvaguardia
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da
un preoccupante intensificarsi delle nuove misure di salvaguardia istituite.
Tale tendenza è probabilmente dovuta al fatto che alcuni paesi considerano
questo strumento come un modo semplice e rapido di intervenire contro le
importazioni, poiché a differenza dei procedimenti antidumping e
antisovvenzione non occorre dimostrare la presenza di un elemento sleale nei
flussi commerciali, ma "solo" un sostanziale aumento delle importazioni
che causa o minaccia di causare un pregiudizio. A tale riguardo le misure di
salvaguardia sono spesso utilizzate da alcuni paesi per affrontare problemi che
di norma andrebbero affrontati con altri strumenti di difesa commerciale, quali
dazi antidumping o antisovvenzioni. Si tratta di una scelta imposta dalla
natura del problema, spesso dovuto alle importazioni a basso prezzo originarie
di paesi specifici, piuttosto che a un incremento improvviso e generale delle
importazioni.
Tale situazione è problematica per due ragioni. In primo luogo, poiché i criteri di determinazione del pregiudizio fissati dall'OMC per tali misure sono molto più severi di quelli relativi agli altri strumenti, le misure di salvaguardia imposte spesso non rispettano le regole dell'OMC. Per esempio il criterio relativo alle misure di salvaguardia (pregiudizio grave) è più elevato rispetto a quello previsto per altri strumenti (pregiudizio notevole) e occorre dimostrare che l'incremento delle importazioni è causato da sviluppi imprevisti. I servizi della Commissione hanno segnalato ripetutamente questo mancato rispetto delle regole dell'OMC.
In secondo luogo, data la natura multilaterale dello strumento, anche quando gli esportatori dell'UE non sono all'origine del problema, vengono comunque colpiti dalle misure di salvaguardia, che sono applicate erga omnes. Quando vengono aperte inchieste volte all'istituzione di tali misure, il ruolo della Commissione consiste quindi spesso nel cercare di ridurre il più possibile l'impatto delle misure sugli esportatori dell'UE.
5. Risultati principali
Come indicato già nella relazione dell'anno precedente, l'attività della Commissione relativa al monitoraggio dei casi dei paesi terzi ha avuto una certa incidenza sul numero dei procedimenti aperti e delle misure applicate contro la Comunità europea o gli Stati membri, in calo da diversi anni.
Senza riprendere i particolari illustrati nella relazione dello scorso anno è utile ricordare alcuni successi, quali la revoca delle misure di salvaguardia relative ai prodotti chimici istituite dalla Russia, la chiusura dell'inchiesta antidumping sulla latta da parte del Pakistan e del procedimento di salvaguardia sulle piastrelle in ceramica del Marocco, conclusosi con la negoziazione di quote elevate per gli esportatori comunitari.
Ulteriori successi registrati nel 2006:
a) Azzeramento – revoca delle misure
In seguito al procedimento di risoluzione delle controversie dell'OMC, richiesto dalla Commissione europea, nell'aprile 2007 gli Stati Uniti hanno applicato, anche se solo parzialmente, la decisione dell'OMC in merito alla metodologia dell'azzeramento. L'intenso lavoro dei servizi della Commissione europea in collaborazione con gli esportatori e gli Stati membri interessati è stato finalmente premiato. In effetti numerosi esportatori europei hanno visto revocare interamente o ridurre in modo sostanziale i dazi antidumping contestati: se in due (e probabilmente tre) casi gli ordini sono stati completamente annullati, i dazi di sei esportatori sono stati invece revocati e per altri dieci i dazi antidumping sono stati ridotti.
Sfortunatamente non tutti i problemi sono stati risolti in tal modo, pertanto la Commissione dovrà prendere in considerazione tutte le opzioni disponibili per incoraggiare gli Stati Uniti ad applicare interamente la decisione proseguendo nel contempo le altre controversie in corso, compresa una nuova richiesta di istituzione di un gruppo di esperti dell'OMC, se risultasse necessario.
b) Revoca delle misure dell'India
Nel corso del 2005, su richiesta di esportatori comunitari, l'India ha
aperto un riesame di una serie di misure oggetto di consultazioni in sede di
OMC. Diversi riesami si sono conclusi con la revoca delle misure, tuttavia
l'industria nazionale indiana ha presentato ricorso contro numerose revoche. In
alcuni casi le misure sono persino tornate in vigore in attesa della decisione
del tribunale di appello indiano. La Comunità europea si è fermamente opposta a
tali sviluppi e ha constatato con soddisfazione che nel corso del 2006 la
maggior parte dei ricorsi è stata ritirata dall'industria nazionale o respinta
dai tribunali indiani.
c) Revoca delle misure dell'Argentina
In seguito a lunghi e difficili negoziati nel
quadro delle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie e
dopo che l'Argentina ha accettato di revocare le misure compensative
riguardanti tre prodotti (olio d'oliva, glutine di frumento e pesche in
scatola), le misure in questione sono state infine revocate nel corso del 2006.
Tuttavia, per quanto riguarda le pesche in scatola, l'aliquota tariffaria
consolidata è stata parallelamente aumentata per compensare la perdita del
dazio compensativo.
d) Incidenza delle misure di salvaguardia
Come indicato sopra, il numero delle misure di salvaguardia applicate è aumentato negli ultimi anni, causando preoccupazioni perché gli esportatori dell'UE ne sono colpiti anche quando non sono all'origine del problema. Tuttavia, quando non è stato possibile evitare tali misure, la Commissione è riuscita in genere a difendere gli interessi degli esportatori dell'UE favorendo l'adozione di misure che avrebbero avuto un'incidenza minima. È quanto è accaduto per esempio nel caso delle misure della Turchia (aspirapolvere e motocicli) e dell'Ucraina (tessuti di cotone e stoffe a maglia).
Sebbene questi risultati possano essere considerati positivi, la Commissione continua a raccomandare un ricorso più prudente a questo strumento, sottolineando che andrebbe utilizzato solo in circostanze realmente eccezionali per consentire così una notevole diminuzione delle misure di salvaguardia.
6. Conclusioni
Nel 2006, per il terzo anno consecutivo, il numero delle misure applicate nei confronti della Comunità europea è diminuito. Si tratta naturalmente di uno sviluppo positivo per gli esportatori dell'UE, anche se il numero crescente di nuove inchieste rispetto all'anno precedente indica che l'attività di difesa commerciale potrebbe intensificarsi a breve termine.
Sebbene si siano constatati alcuni miglioramenti nelle pratiche di difesa commerciale dei paesi terzi, i problemi individuati in passato sono ancora presenti e ne sono sorti altri.
In tale contesto, in un periodo in cui la Commissione sta riflettendo sul proprio utilizzo di tali strumenti, numerosi paesi terzi continuano a farvi ricorso in modo discutibile, comportando talvolta l'istituzione di misure che non sono legalmente giustificate. Pertanto è indubbiamente necessario che la Commissione continui a monitorare le attività dei paesi terzi per accertarsi che rispettino le regole dell'OMC e le disposizioni bilaterali, ad assistere le industrie e gli Stati membri dell'UE interessati difendendone gli interessi e a cercare di ridurre l'incidenza economica delle misure dei paesi terzi sugli esportatori.
La Commissione affronta i problemi mediante interventi diretti in casi specifici, richiamando l'attenzione sui problemi sistemici generali nel quadro di contatti bilaterali formali e informali con i paesi interessati, attraverso discussioni nei pertinenti comitati dell'OMC e proseguendo la formazione dei paesi terzi sulla nostra concezione e sulle nostre pratiche in tema di strumenti di difesa commerciale.
Sono già stati raggiunti risultati positivi a
tale riguardo e diversi esportatori dell'UE hanno potuto contare sul sostegno e
sulla consulenza della Commissione. La Comunità europea continuerà pertanto a
svolgere un ruolo attivo per contrastare il ricorso abusivo agli strumenti di
difesa commerciale, poiché costituiscono un ostacolo al commercio e un freno
alla concorrenzialità e all'accesso ai mercati da parte degli esportatori
europei.