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Bruxelles, 3.8.2007
COM(2007) 475 definitivo
2005/0191 (COD)
PARERE
DELLE COMMISSIONE
a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato
CE in merito agli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del
Consiglio relativa alla proposta di
REGOLAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile
recante modifica della proposta della
Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE
1. Introduzione
L'articolo
251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE dispone che la
Commissione deve formulare un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento
europeo in seconda lettura. Nei paragrafi che seguono la Commissione formula la
sua opinione in merito agli emendamenti proposti dal Parlamento.
2. Antefatti
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Data di trasmissione
della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio |
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Data del
parere del Comitato economico e sociale europeo: |
20.4.2006 |
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Data del
parere del Parlamento europeo, prima lettura: |
15.6.2006 |
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Data di
adozione della posizione comune: |
11.12.2006 |
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Data del
parere del Parlamento europeo, seconda lettura |
25.4.2007 |
3. Obiettivo della proposta della Commissione
Il
regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile è in vigore dal
gennaio 2003. Dall'esperienza acquisita nel corso delle ispezioni della
Commissione e dell'applicazione giornaliera del regolamento negli Stati membri
si è potuto constatare che la rapida trasformazione di raccomandazioni non
vincolanti formulate dagli Stati membri in uno strumento giuridico vincolante
ha creato numerosi problemi, dovuti sostanzialmente alla rapidità con la quale
il regolamento è stato formulato e adottato dopo l'11 settembre 2001. Tali
problemi incidono ora sull'applicazione del regolamento in maniera più
concreta.
La
Commissione ha pertanto proposto una revisione del presente regolamento volta a
chiarire, semplificare ed armonizzare ulteriormente le disposizioni giuridiche
per rafforzare la sicurezza globale dell'aviazione civile. Il nuovo regolamento
quadro dovrebbe istituire solo i principi di base degli interventi necessari
per tutelare l'aviazione civile contro atti di interferenza illecita, mentre gli
strumenti di attuazione dovrebbero definire le modalità tecniche e procedurali
per conseguire tale obiettivo.
4. Parere della Commissione sugli emendamenti adottati dal Parlamento europeo
La
Commissione può accogliere completamente, parzialmente o nella sostanza la
maggior parte degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in seconda
lettura. Gli emendamenti che la Commissione può accettare confermano la sua
proposta originale o introducono piccole modifiche di formulazione senza
incidere negativamente sulla proposta, aggiungono obblighi di rendicontazione e
introducono una disposizione molto opportuna sulla cooperazione con l'Organizzazione
per l'aviazione civile internazionale (ICAO).
La
Commissione può accogliere per intero (eventualmente previa riformulazione) gli
emendamenti 1, 4, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 24, 27, 28, 30, 35, 40, 41, 42, 43,
45, 48, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 64, 65, 69, 71, 76, 80, 83, 91 e 93, può
accogliere nella sostanza gli emendamenti 12, 17, 20, 23, 25, 26, 38, 46, 49, 56,
68, 92, 94 e 96, e parzialmente gli emendamenti 6, 7, 13, 15, 29, 34, 51, 54,
70 e 72. I rimanenti emendamenti 2, 3, 8, 10, 21, 22, 31, 32, 33, 36, 37, 39,
44, 47, 57, 60, 62, 63, 66, 67, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 95 e 97 devono essere respinti.
Emendamenti
accolti nella sostanza:
L'emendamento 12, sulla creazione
di un meccanismo di solidarietà che
possa prestare assistenza a seguito di atti terroristici, introduce un concetto
nuovo, accennato solo nel preambolo. La Commissione riconosce l'importanza
della questione pur nella consapevolezza che le conseguenze vanno oltre il
settore dei trasporti.
L'emendamento 17, che inserisce una definizione di "aeroporto",
non è strettamente necessario nel presente regolamento ma può essere accolto
dalla Commissione nella sostanza.
L'emendamento 20, che modifica la definizione di "area
delimitata", non è necessario poiché le aree lato volo degli aeroporti non
sono mai accessibili al pubblico. Al
fine di chiarire tale situazione sarebbe meglio aggiungere il termine "lato
volo" al termine "area".
L'emendamento 23, che modifica la definizione di "posta",
è accettabile ma si dovrebbe chiarire che è esclusa la "posta del vettore
aereo".
Gli emendamenti 25 e 26, che modificano la definizione di "mittente
conosciuto" e "mittente responsabile", sono conformi alla
proposta originale della Commissione. Sarebbe
tuttavia utile aggiungere le parole "per proprio conto", che
renderebbero il testo più chiaro. All'emendamento
26, inoltre, sarebbe utilizzare l'espressione "o posta su aeromobili
postali" in quanto è più coerente con il resto del regolamento.
L'emendamento 38, sulla trasparenza dei prezzi, prevede che i
costi di sicurezza siano indicati ai passeggeri. Per quanto non strettamente
pertinente per il regolamento, tale disposizione potrebbe essere considerata un
mezzo per garantire una maggiore trasparenza a vantaggio dei cittadini.
L'emendamento 46, sulla cooperazione con l'ICAO, viene accolto
con favore ma dovrebbe essere inserito in un articolo separato perché l'articolo
6 riguarda solo i paesi terzi, fra cui non rientra l'ICAO.
L'emendamento 49, sui programmi di sicurezza, anche se
superfluo, può essere accolto.
L'emendamento 56, sul riconoscimento dei programmi di sicurezza
dei vettori aerei comunitari, è accettabile ma la formulazione dovrebbe essere
modificata per includere requisiti locali.
L'emendamento 68, sulla data di applicazione, dipende dalla
data di adozione del regolamento.
L'emendamento 92, sul principio secondo cui le armi trasportate
come carico dichiarato sono sicure, è accettabile ma la formulazione potrebbe
essere migliorata.
L'emendamento 94, sull'esigenza di definire chiaramente le
responsabilità in caso di atti di interferenza illecita, può essere accolto.
L'emendamento 96, sulle attrezzature di sicurezza, è
accettabile solo se la parola "approvate" viene sostituita da "definite"
perché non esiste un sistema di approvazione a livello UE.
Emendamenti
accolti in parte:
L'emendamento 6, che inserisce piccole modifiche di formulazione,
può essere accolto, ma non la trasformazione di "presente regolamento"
in "nuovo atto".
L'emendamento 7 è accettabile, ma non la trasformazione di "presente
regolamento "in "nuovo atto".
L'emendamento 13 limita la versione dell'allegato 17 a quella
esistente. Per quanto corrisponda alla proposta originale della Commissione,
quest'ultima ha accettato la posizione del Consiglio volta a mantenere tale
competenza ogniqualvolta ci siano nuove versioni. La stesso vale per l'emendamento 15 riguardo al
riferimento alla convenzione di Chicago.
L'emendamento 29 sugli "agenti responsabili della
sicurezza in volo" dovrebbe includere agenti sia dello Stato membro che
del paese terzo, e si dovrebbe quindi sopprimere la parola "membro".
Gli emendamenti 34 e 51, che sopprimono la possibilità di
ricorrere alla procedura di urgenza per l'adozione delle misure di attuazione
tramite la comitatologia, non possono essere accolti.
L'emendamento 54, sui programmi di sicurezza del vettore aereo,
dovrebbe fare riferimento sia agli obblighi giuridici dell'UE che ai requisiti
dei programmi nazionali per la sicurezza dell'aviazione civile, non solo a
questi ultimi. Secondariamente, la proposta originale attribuisce obblighi
simili a vettori aerei, aeroporti e ad altri soggetti e ciò varrebbe più con l'adozione
del presente emendamento.
L'emendamento 70, che sostituisce "qualsiasi persona"
con "tutto il personale", deve essere respinto perché non dovrebbe
essere possibile rilasciare a una persona che non fa parte del personale un
tesserino di riconoscimento che lo autorizzi ad accedere alle aree sterili
senza scorta senza aver superato il
controllo dei precedenti personali.
L'emendamento 72, che sopprime la parola "la posta",
porta incoerenza nella parte del testo relativa alle merci e alla posta.
Emendamenti
respinti dalla Commissione:
L'emendamento 2, che modifica "presente regolamento"
in "nuovo atto" non è accettabile perché fra un paio di anno l'atto
non sarà più nuovo.
Gli emendamenti 3,
31, 39 e 44, sul finanziamento della sicurezza, mirano a imporre agli Stati
membri di pagare in parte i costi della sicurezza aerea – le misure richieste
da essi in aggiunta al regolamento UE (le "misure più severe" ammesse
dall'articolo 5 del regolamento). Per quanto la Commissione possa guardare con
un certo favore la questione, essa non dovrebbe essere affrontata nel
regolamento proposto che riguarda norme tecniche.
Gli emendamenti 8 e
60 sull'EASA prevedono che l'Agenzia europea per la sicurezza aerea
effettui ispezioni di sicurezza. Non è opportuno modificare sostanzialmente
mediante tale emendamento il campo di azione dell'EASA attribuendole competenze
in materia di sicurezza.
Gli emendamenti 10, 67, 77, 78, 79 e 81, sugli accordi con i paesi terzi,
mirano a promuovere l'obiettivo del sistema di sicurezza unico per i voli tra
la Comunità e i paesi terzi. Per quanto l'intenzione sia buona, tali
emendamenti, anziché semplificare il compito come sarebbe nelle intenzioni, lo
rendono più complesso. Dato le norme sui passeggeri e i bagagli in transito
devono essere applicate negli aeroporti comunitari, non ci sono elementi
extraterritoriali e non sono pertanto necessari accordi. Il riconoscimento
delle norme di sicurezza applicate nei paesi terzi dovrebbe essere possibile
sulla base della procedura di comitatologia.
Gli emendamenti 21 e 32, sul controllo dei precedenti
personali, mirano ad armonizzare le norme che disciplinano tale controlli sul
personale degli aeroporti e i membri degli equipaggi. Tale disposizione va
oltre il campo di applicazione del presente dispositivo, in quanto implicano la
partecipazione dei servizi nazionali di informazione (sussidiarietà).
L'emendamento 22, sui passeggeri in transito, non è
accettabile in quanto i passeggeri che partono con lo stesso aeromobile mentre
cambia il numero di volo non rientrano nel campo di applicazione del
regolamento.
L'emendamento 33 introduce una clausola di caducità in base a
cui tutte le disposizioni attuative dovrebbero essere riesaminate e riadottate
dopo sei mesi. Tale disposizione creerebbe un'incertezza giuridica, di cui
soffrirebbe soprattutto l'industria, in quanto non ci sarebbe più stabilità
quanto alle misure da applicare.
L'emendamento 36 introduce valutazioni del rischio, dell'impatto
e dei costi. La definizione delle norme e della linea politica generale sarà
oggetto di una valutazione del rischio e dell'impatto, ma non sarebbe
appropriato sottoporre a tale valutazione singole misure e procedure. Inoltre,
il gruppo consultivo delle parti interessate (emendamento 65, accettabile per
la Commissione) potrà fornire un ambito per la valutazione dettagliata delle
misure e delle procedure di attuazione.
L'emendamento 37 introduce la possibilità per gli Stati
membri di derogare dalle misure che ritengono sproporzionate. Tale possibilità
comprometterebbe alle radici il concetto di livelli di base armonizzati per
tutta la Comunità in materia di sicurezza aerea, tornando alla vecchia
situazione in cui vigevano regolamentazioni nazionali non coordinate.
L'emendamento 47, che impone alla Commissione di consultare
un paese terzo prima elaborare una risposta a tale paese, non è appropriato per
un regolamento CE.
L'emendamento 57, che riduce il campo di applicazione agli
agenti regolamentati, non è accettabile in quanto la norma dovrebbe applicarsi
a categorie più ampie che non i soli agenti regolamentati.
L'emendamento 62, in base a cui ogni aeroporto europeo
rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento deve essere
ispezionato almeno una volta nell'arco di quattro anni dall'entrata in vigore
del regolamento stesso, non è realistico. Tale obbligo significherebbe che la
Commissione sarebbe tenuta a svolgere 200 ispezioni all'anno oppure, al
contrario, che essa dovrebbe imporre agli Stati membri un ciclo di ispezione
quadriennale, una frequenza insufficiente.
L'emendamento 63 mira a ridurre il numero di disposizioni a
cui si fa riferimento. Tuttavia, le misure e procedure che contengono
informazioni sensibili in materia di sicurezza dovrebbero potere essere
considerate "informazioni classificate UE".
L'emendamento 66 è un doppione dell'emendamento 64, già
accolto dalla Commissione.
Gli emendamenti 73, 75, 86 e 90 presentano un livello di dettaglio
che dovrebbe essere lasciato alla normativa di esecuzione.
L'emendamento 74 rappresenta un doppione in quanto il suo
oggetto è già coperto dal paragrafo 4.1.3, lettera b) dell'allegato. L'emendamento 82 sull'identificazione
del bagaglio da stiva come accompagnato o non accompagnato riporta alla
proposta originale della Commissione ma dovrebbe essere modificato a causa di
una incoerenza con l'allegato 17 dell'ICAO (orientamenti).
Gli emendamenti 84, 85, 87, 88 e 89, che sopprimono la parola "la
posta", portano incoerenza nella parte del testo relativa alle merci e
alla posta. Inoltre, per quanto riguarda l'emendamento 85, il testo proposto
dal Consiglio è più preciso.
L'emendamento 95, sulla formazione, si applica solo al
personale con tesserino d'ingresso in aeroporto o tesserino di riconoscimento
di membro dell'equipaggio, ma nessuno dei due viene rilasciato a personale
temporaneo o a visitatori.
L'emendamento 97, sul controllo dei precedenti personali prima
del rilascio di licenze ai piloti, va al di là del campo di applicazione del
presente regolamento.
5. Conclusione
Ai
sensi dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica
la sua proposta come sopra indicato.