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Proposta di decisione sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (mss)
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Bruxelles, 22.8.2007

COM(2007) 480 definitivo

2007/0174 (COD)

 

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS)

(presentata dalla Commissione)


RELAZIONE

1)      Contesto della proposta

110

·        Motivazione e obiettivi della proposta

Il quadro normativo dell'UE per le comunicazioni elettroniche mira a promuovere la concorrenza, in particolare incoraggiando l'uso e la gestione efficace delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione, e a sviluppare il mercato interno, in particolare eliminando gli ostacoli residui alla fornitura delle reti e dei servizi pertinenti, garantendo che non ci sia discriminazione in circostanze analoghe e favorendo la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilità dei servizi paneuropei (articolo 8 della direttiva "quadro" 2002/21/CE).

Le comunicazioni via satellite, per loro stessa natura, attraversano le frontiere nazionali e in quanto tali si prestano ad una regolamentazione internazionale o regionale piuttosto che strettamente nazionale. I regolamenti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) prevedono procedure di coordinamento delle radiofrequenze satellitari come strumento per la gestione di interferenze dannose, ma non disciplinano né la selezione né l'autorizzazione degli operatori delle reti. Inoltre, ai sensi del quadro normativo dell'UE per le comunicazioni elettroniche, la selezione degli operatori di satelliti si effettua a livello nazionale. Tuttavia, considerata la capacità naturale dei sistemi di comunicazione via satellite di coprire contemporaneamente grandi regioni dell'Europa e gli Stati membri dell'UE, ed il numero relativamente limitato delle frequenze disponibili per questo tipo di comunicazioni, il fatto che gli Stati membri adottino soluzioni divergenti in materia di selezione e autorizzazione annullerebbe il vantaggio della copertura paneuropea dei sistemi mobili via satellite e renderebbe inefficace l'uso delle radiofrequenze disponibili.

La presente proposta stabilisce pertanto procedure di selezione comuni, a livello comunitario, degli operatori di sistemi mobili via satellite, nonché disposizioni relative all'autorizzazione coordinata, da parte delle autorità nazionali, degli operatori selezionati per utilizzare le radiofrequenze per la gestione di tali sistemi nella Comunità.

120

·        Contesto generale

Tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e del mercato, la Commissione europea ha adottato, il 14 febbraio 2007, la decisione 2007/98/CE che stabilisce le bande di frequenze 2 GHz (1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz) destinate ai sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) per garantire in modo armonizzato la disponibilità dello spettro per tali sistemi in tutti gli Stati membri. Tuttavia, tale decisione non disciplina le procedure di selezione e di autorizzazione degli operatori.

Facendo seguito alla designazione delle radiofrequenze, la presente proposta crea un quadro giuridico per una procedura di selezione e di autorizzazione coordinata a livello dell'UE al fine di permettere l'utilizzo effettivo della banda 2 GHz per gli MSS e raggiungere gli obiettivi del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. Senza questa misura riguardante la selezione e l'autorizzazione, gli Stati membri adotterebbero misure individuali per porre in uso la banda 2 GHz. È probabile che nei singoli Stati membri sarebbero selezionati diversi operatori di sistemi mobili via satellite, il che non soltanto impedirebbe a questi operatori di fornire i loro servizi con una copertura paneuropea e frammenterebbe il mercato interno, ma potrebbe anche determinare situazioni complesse di interferenze dannose.

130

·        Disposizioni in vigore nel settore della proposta

La proposta si inserisce nel contesto giuridico creato dal quadro normativo comunitario per le comunicazioni elettroniche e in particolare dalla direttiva "quadro" 2002/21/CE e dalla direttiva "autorizzazioni" 2002/20/CE. L'articolo 8 della direttiva "autorizzazioni" prevede la possibilità di selezionare imprese ed assegnare loro radiofrequenze solo conformemente agli accordi internazionali (e alle disposizioni comunitarie). Tuttavia, vista la necessità di una selezione e autorizzazione relativamente rapida degli operatori di MSS, non è realistico affidarsi ad un accordo internazionale. Pertanto la decisione proposta stabilisce un nuovo quadro specifico per un processo di selezione e di autorizzazione coordinato a livello comunitario, che sarà applicato soltanto alla banda di radiofrequenze 2 GHz ed alle comunicazioni mobili via satellite.

140

·        Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La proposta è conforme alla strategia di Lisbona rinnovata per la promozione della crescita e dell'occupazione con maggiore competitività e all'iniziativa i2010 della Commissione ad essa collegata. Lo spazio e le sue applicazioni rappresentano a livello mondiale un mercato di 90 miliardi di euro il cui tasso di crescita annuo è pari al 7%. Nel 2005 l'industria spaziale europea ha registrato un fatturato di 4,4 miliardi di euro con 28 000 dipendenti. Essa detiene una quota pari al 40% dei mercati mondiali della fabbricazione di satelliti, del lancio di satelliti e della fornitura di servizi via satellite. Tre dei cinque più grandi operatori mondiali di sistemi via satellite hanno sede in Europa. Le comunicazioni via satellite rappresentano il 40% delle entrate correnti del settore spaziale europeo. L'uso razionale e coerente dello spettro radio è essenziale per lo sviluppo dei servizi di comunicazione elettronica e può aiutare la Comunità europea a promuovere la crescita, la competitività e l'occupazione. Il lancio commerciale dei servizi mobili via satellite dovrebbe promuovere l'innovazione, garantire maggiore flessibilità ed allargare la gamma dei servizi offerti ai consumatori europei.

2)      Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

 

·        Consultazione delle parti interessate

211

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Il quadro generale proposto per la selezione e l'autorizzazione degli operatori di servizi mobili via satellite è stato sottoposto ad una consultazione pubblica rivolta a tutte le parti interessate dal 30 marzo al 30 maggio 2007. Tale quadro è stato pubblicato nel sito internet della Commissione e dalle amministrazioni nazionali degli Stati membri dell'UE. Fra i principali soggetti che hanno risposto alla consultazione figurano il settore satellitare (UE e non UE), gli operatori di telecomunicazioni non satellitari (in particolare mobili), alcuni ministeri o autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri e l'Agenzia spaziale europea. Le loro risposte sono disponibili nel sito internet della Commissione.

212

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Dalla consultazione è emerso che il coordinamento, a livello comunitario, della selezione e dell'autorizzazione degli operatori di comunicazioni mobili paneuropee via satellite beneficiava di un ampio sostegno da parte degli interessati, degli Stati membri e dei richiedenti potenziali. Numerosi partecipanti alla consultazione hanno anche approvato i metodi e i criteri di selezione proposti dalla Commissione. Alcuni requisiti precisi riguardanti i metodi e i criteri di selezione hanno tuttavia suscitato pareri divergenti che spesso riflettevano gli interessi particolari dei partecipanti. Tali dettagli devono essere definiti nelle misure di esecuzione della decisione da adottare tramite le procedure del comitato. Mentre alcune parti interessate chiedevano maggiore flessibilità a livello nazionale, per quanto riguarda in particolare i tempi delle autorizzazioni, altre raccomandavano un coordinamento più approfondito delle procedure nazionali di autorizzazione. Secondo la Commissione, la proposta trova un equilibrio ragionevole tra la necessità, da un lato, di ottenere un risultato coerente e sincronizzato in materia di autorizzazioni in tutta la UE e, dall'altro, di fare in modo che si tenga conto delle condizioni e normative nazionali applicabili.

213

Dal 30 marzo 2007 al 30 maggio 2007 è stata organizzata una consultazione pubblica su internet. La Commissione ha ricevuto 35 risposte. I risultati sono disponibili all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/information_society/ policy/radio_spectrum/ongoing_consult/2ghz_mss_comments/index_en.htm.

 

·        Raccolta e utilizzazione dei pareri degli esperti

221

Settori scientifici/di competenza interessati

Condizioni tecniche armonizzate e questioni regolamentari relative alla selezione e all'autorizzazione degli operatori di servizi mobili via satellite nelle bande 2 GHz nella Comunità.

222

Metodologia utilizzata

Analisi e relazioni in merito alle condizioni tecniche sulla base di un mandato conforme alla decisione "spettro radio" 676/2002/CE; riunioni periodiche con esperti nazionali sulle questioni regolamentari; consultazione pubblica.

223

Principali organizzazioni ed esperti consultati

Conferenza europea delle amministrazioni postali e delle telecomunicazioni (CEPT); esperti delle amministrazioni degli Stati membri nel quadro del gruppo informale di esperti degli MSS e del gruppo di lavoro sulle autorizzazioni e i diritti di uso del comitato per le comunicazioni (COCOM); altri servizi della Commissione che trattano le questioni regolamentari.

2249

Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati

Non è stata menzionata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

225

Per quanto riguarda le condizioni tecniche, la coesistenza di sistemi che permettono di fornire servizi mobili via satellite e di sistemi che forniscono soltanto servizi mobili terrestri nelle stesse bande di frequenze, senza interferenze dannose, è impossibile nella stessa area geografica. Occorre pertanto prevedere un'attribuzione a titolo prioritario delle radiofrequenze utilizzate dai servizi mobili via satellite.

Per quanto riguarda le questioni regolamentari, l'opzione di selezione preferita consiste in un processo di verifica del completamento delle tappe richieste seguito da una procedura di selezione comparativa. È stata sottolineata la necessità di regolare rapidamente i dettagli delle questioni regolamentari.

226

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

La relazione del CEPT è disponibile sul sito internet della Commissione al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/activities/rsc_work/meetings_2006/index_en.htm. Il CEPT ha altresì organizzato una consultazione pubblica sulla sua relazione e sul progetto di decisione ECC/DEC/(06)09 del 1° dicembre 2006. Diverse relazioni relative alle questioni regolamentari sono disponibili nel sito internet della Commissione al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/by_topics/mss/index_en.htm. Le risposte dei partecipanti alla consultazione pubblica possono essere consultate nel sito internet della Commissione all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/information_society/
policy/radio_spectrum/ongoing_consult/2ghz_mss_comments/index_en.htm
.

230

·        Valutazione d'impatto

Se non venisse presa alcuna misura, gli Stati membri concederebbero diritti di uso dello spettro a diversi sistemi via satellite con le conseguenze seguenti: gli ostacoli al mercato interno degli MSS paneuropei non sarebbero eliminati; la copertura paneuropea, che è l'essenza di tali servizi, sarebbe seriamente compromessa; il rischio di interferenze sarebbe massimizzato.

Nelle circostanze attuali, un meccanismo di selezione e di autorizzazione che permetta alla Commissione, assistita da un comitato, di scegliere in modo coordinato gli operatori di satelliti e le bande di frequenze da attribuire a ciascuno di loro è un mezzo adeguato per garantire la ripartizione efficace dello spettro nella Comunità. Considerata la richiesta esplicita di queste bande di radiofrequenze, tale meccanismo garantisce altresì un compromesso soddisfacente tra coerenza transfrontaliera e rapidità d'azione.

3)      Elementi giuridici della proposta

305

·        Sintesi delle misure proposte

La decisione proposta fornirebbe un quadro giuridico per la selezione e l'autorizzazione degli operatori di servizi di comunicazione mobili via satellite. Questa selezione dovrebbe effettuarsi conformemente agli obiettivi generali ed alla procedura di selezione concorrenziale descritta nella proposta, e sarebbe operata dalla Commissione con l'assistenza del comitato per le comunicazioni. L'autorizzazione (diritti di uso dello spettro radio) degli operatori scelti sarebbe concessa a livello nazionale nel rispetto di una serie minima di condizioni armonizzate definite nella proposta.

310

·        Base giuridica

Articolo 95 del trattato CE

320

·        Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non ricade nell'ambito di competenza esclusiva della Comunità.

 

Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta per i motivi di seguito indicati.

321

Ai sensi del quadro normativo dell'UE per le comunicazioni elettroniche, gli operatori sono scelti ed autorizzati a livello nazionale ma, nel caso delle comunicazioni mobili via satellite, la disponibilità limitata delle radiofrequenze obbligherà probabilmente a scegliere un numero limitato di operatori di satelliti. Inoltre, le comunicazioni via satellite vanno al di là delle frontiere nazionali ed è pertanto più efficace regolarle con misure comunitarie piuttosto che mediante una normativa strettamente nazionale. I servizi via satellite paneuropei costituiscono un elemento importante del mercato interno e potrebbero dare un contributo sostanziale al conseguimento degli obiettivi dell'UE.

323

La selezione di operatori diversi nei singoli Stati membri e la concessione a tali operatori di diritti di uso delle stesse radiofrequenze costringerebbero a restringere l'impronta dei satelliti che per sua natura copre un gran numero di paesi; ciò rischierebbe di frammentare il mercato delle comunicazioni via satellite e di privare i satelliti dei vantaggi che presentano naturalmente rispetto ad altri mezzi di comunicazione. Il carattere mobile dei servizi interessati implica altresì che le persone che viaggiano all'interno dell'UE devono poterne beneficiare ovunque.

 

L'azione comunitaria permetterà di realizzare meglio gli obiettivi della proposta per le ragioni seguenti:

324

In termini di effetti e di ampiezza, l'azione dell'UE consisterebbe nello scegliere gli stessi operatori per tutta l'UE e fare in modo che le stesse radiofrequenze siano assegnate a determinati operatori di satelliti in ogni Stato membro. Ciò permetterebbe agli operatori scelti di fornire servizi mobili via satellite su scala paneuropea e di sfruttare tutti i vantaggi delle comunicazioni via satellite, il che non può essere realizzato a livello nazionale.

325

Il mezzo più efficace per garantire l'introduzione coordinata dei sistemi mobili via satellite nell'UE è adottare un'unica decisione vincolante di selezione degli operatori ai quali saranno assegnate le stesse radiofrequenze in ogni Stato membro.

327

La decisione a livello centrale riguarderà soltanto la selezione degli operatori ai quali sarà assegnata una parte precisa dello spettro per le comunicazioni mobili via satellite. L'autorizzazione effettiva (assegnazione delle radiofrequenze) spetterà ad ogni Stato membro, nel rispetto di alcune condizioni di autorizzazione armonizzate. Gli Stati membri potranno aggiungere condizioni specifiche nei settori non armonizzati dalla decisione, conformemente al diritto comunitario.

 

La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

 

·        Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che seguono.

331

La proposta permetterà di creare un meccanismo per coordinare la selezione degli operatori e la definizione di alcune condizioni alle quali subordinare i diritti di uso dello spettro. Lascerà intatto il diritto degli Stati membri di concedere autorizzazioni ad utilizzare lo spettro o di introdurre condizioni specifiche per la fornitura di servizi in settori che non sono armonizzati. Gli Stati membri saranno ampiamente coinvolti nella definizione dei dettagli della procedura di selezione.

332

Il costo finanziario sarà minimo per la Comunità e limitato sostanzialmente alle spese di organizzazione e di attuazione del processo di selezione. L'onere amministrativo sarà distribuito tra la Commissione e gli Stati membri che continueranno a partecipare al processo di selezione tramite il comitato per le comunicazioni e rilasceranno in seguito le autorizzazioni. Nel complesso, un processo di selezione centralizzato sostituirà i numerosi processi di selezione dei singoli Stati membri e dovrebbe pertanto comportare una notevole riduzione dell'onere regolamentare sia per le amministrazioni nazionali che per i richiedenti.

 

·        Scelta degli strumenti

341

Strumento proposto: altro.

342

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni che seguono.

La situazione richiede un metodo efficace e vincolante per la selezione degli operatori di satelliti. La decisione crea un meccanismo a tal fine ed impone agli Stati membri alcuni obblighi relativi alla natura delle comunicazioni via satellite. Una direttiva non sarebbe stata adatta per creare tale meccanismo. Un regolamento è inutile poiché la proposta si limita ad un'unica iniziativa in materia di selezione e di autorizzazione.

4)      Incidenza sul bilancio

401

Il costo di attuazione della presente proposta sarà limitato sostanzialmente al costo dello svolgimento del processo di selezione.

5)      Informazioni supplementari

510

·        Semplificazione

511

La proposta prevede una semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'UE o nazionali) e per i privati.

513

Il coordinamento della selezione ridurrà il peso delle procedure amministrative relative all'assegnazione delle radiofrequenze in ogni Stato membro. Gli Stati membri coopereranno in seno al comitato per le comunicazioni sotto la guida della Commissione. La duplicazione delle procedure amministrative sarà limitata.

514

Anziché doversi basare su 27 procedure nazionali diverse per la selezione dei sistemi, i richiedenti beneficeranno di una procedura coordinata; la consultazione pubblica è stata già realizzata in questo modo.

570

·        Illustrazione dettagliata della proposta

Il titolo I espone gli obiettivi, l'ambito di applicazione e le definizioni della decisione. La procedura di selezione è descritta al titolo II. Gli operatori saranno scelti tramite una procedura di selezione comparativa organizzata dalla Commissione con l'assistenza del comitato per le comunicazioni ed eventualmente la consulenza di esperti esterni. La proposta definisce gli elementi principali della procedura ed i criteri utilizzati. Il titolo III stabilisce che gli Stati membri concedono le autorizzazioni ai soggetti selezionati dalla Commissione e definisce alcune condizioni comuni cui dovranno essere subordinate tutte le autorizzazioni nazionali. Il titolo IV contiene le disposizioni generali e finali, comprese quelle riguardanti il comitato che opererà conformemente alla procedura consultiva e di regolamentazione. Gli Stati membri sono destinatari della decisione proposta.

 


2007/0174 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

visto il parere del Comitato delle regioni[3],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[4],

considerando quanto segue:

(1)       Come confermato dal Consiglio nelle sue conclusioni del 3 dicembre 2004, l'uso razionale e coerente dello spettro radio è essenziale per lo sviluppo dei servizi di comunicazione elettronica e contribuisce a stimolare la crescita, la competitività e l'occupazione; occorre agevolare l'accesso allo spettro per aumentare l'efficacia, incoraggiare l'innovazione ed offrire maggiore flessibilità agli utenti e una scelta più ampia ai consumatori, tenendo conto degli obiettivi di interesse generale.

(2)       Nella sua risoluzione 2006/2212 "Verso una politica europea in materia di spettro radio" del 14 febbraio 2007, il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza delle comunicazioni per le regioni rurali e meno sviluppate per le quali la diffusione della banda larga, le comunicazioni mobili a bassa frequenza e le nuove tecnologie senza fili potrebbero offrire soluzioni efficienti per giungere ad una copertura universale dei 27 Stati membri dell'UE, in un'ottica di sviluppo sostenibile di tutte le zone[5]. Il Parlamento europeo ha altresì rilevato che i sistemi vigenti negli Stati membri per l'attribuzione e l'utilizzazione dello spettro presentano considerevoli divergenze e che queste ultime costituiscono gravi ostacoli alla realizzazione di un mercato unico correttamente funzionante.

(3)       Nella sua comunicazione del 26 aprile 2007 relativa ad una politica spaziale europea[6], la Commissione ha altresì fissato l'obiettivo di facilitare l'introduzione di servizi di comunicazioni via satellite innovativi, compresa l'aggregazione della domanda nelle aree remote e rurali, sottolineando la necessità di rilasciare licenze per i servizi via satellite e lo spettro radio a livello paneuropeo.

(4)       La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)[7] mira ad incoraggiare un uso efficace e a garantire una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione, rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti e servizi rilevanti, garantendo che non via sia alcuna discriminazione e incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilità dei servizi paneuropei.

(5)            L'introduzione di nuovi sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) contribuirebbe allo sviluppo del mercato interno e rafforzerebbe la concorrenza, migliorando la disponibilità di servizi paneuropei e la possibilità di connessioni punto-a-punto e incentivando la realizzazione di investimenti efficienti. Gli MSS rappresentano una piattaforma alternativa innovativa, in grado di fornire vari tipi di servizi di telecomunicazione e radiodiffusione/multicasting paneuropei — come l'accesso internet/intranet ad alta velocità, l'accesso mobile a contenuti multimediali, la protezione civile e i soccorsi in caso di calamità — indipendentemente dal luogo in cui si trovano gli utenti finali. Tali servizi possono migliorare la copertura delle zone rurali della Comunità, colmando in tal modo il divario digitale ascrivibile a ragioni geografiche, contribuendo nel contempo alla competitività del settore europeo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni conformemente agli obiettivi della strategia di Lisbona rinnovata.

(6)       Le comunicazioni via satellite, per loro stessa natura, attraversano le frontiere nazionali e in quanto tali si prestano ad una regolamentazione internazionale o regionale piuttosto che strettamente nazionale. I servizi paneuropei via satellite costituiscono un elemento importante del mercato interno e potrebbero contribuire sostanzialmente al conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea, come l'estensione della copertura geografica della banda larga, in linea con l'iniziativa i2010[8]. Nei prossimi anni emergeranno nuove applicazioni dei sistemi mobili via satellite.

(7)       La decisione 2007/98/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite[9] prevede che gli Stati membri mettano queste bande di frequenze a disposizione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite nella Comunità a decorrere dal 1° luglio 2007.

(8)       La gestione tecnica dello spettro radio, disciplinata dalla decisione 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio)[10] in generale, e la decisione 2007/98/CE della Commissione in particolare, non riguardano le procedure per l'assegnazione dello spettro e per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze.

(9)       Ad eccezione dell'articolo 8 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)[11], gli operatori di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite sono selezionati ed autorizzati a livello nazionale nell'ambito del quadro normativo attuale dell'UE per le comunicazioni elettroniche.

(10)     I regolamenti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) prevedono procedure di coordinamento delle radiofrequenze satellitari come strumento per la gestione di interferenze dannose, ma non disciplinano né la selezione né l'autorizzazione degli operatori.

(11)     Per evitare che gli Stati membri prendano decisioni che potrebbero comportare una frammentazione del mercato interno e nuocere agli obiettivi fissati all'articolo 8 della direttiva "quadro", occorre armonizzare i criteri di selezione degli operatori dei sistemi mobili via satellite in modo che il processo di selezione permetta di mettere a disposizione in tutta Europa la stessa gamma di servizi mobili via satellite. Gli investimenti iniziali rilevanti e gli elevati rischi tecnologici e finanziari connessi allo sviluppo di sistemi mobili via satellite richiedono la realizzazione di economie di scala per tali sistemi, sotto forma di ampia copertura geografica paneuropea, in modo che tali sistemi restino economicamente redditizi.

(12)     Inoltre, affinché il lancio di tali servizi abbia successo, è indispensabile coordinare l'attività di regolamentazione degli Stati membri. Qualsiasi differenza tra le procedure nazionali di selezione potrebbe causare una frammentazione del mercato interno dovuta alle divergenze nell'applicazione dei criteri di selezione, compresa la ponderazione di questi criteri, o nel calendario delle procedure di selezione. Ne risulterebbe una pluralità di richiedenti scelti in contraddizione con la natura paneuropea di questi servizi mobili via satellite. La selezione, da parte degli Stati membri, di operatori di MSS diversi potrebbe determinare situazioni complesse in termini di interferenze dannose, o persino significare che un operatore selezionato non possa fornire un servizio paneuropeo se, ad esempio, gli vengono assegnate radiofrequenze diverse in diversi Stati membri. Di conseguenza, l'armonizzazione dei criteri di selezione deve essere completata dalla creazione di un meccanismo comune di selezione che porterebbe ad un risultato coordinato per tutti gli Stati membri.

(13)     Dato che l'autorizzazione degli operatori di MSS selezionati deve essere subordinata al rispetto di condizioni, con la conseguente necessità di tenere conto dell'ampia gamma di disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni elettroniche, le questioni inerenti all'autorizzazione devono essere trattate dalle autorità competenti degli Stati membri. Tuttavia, per garantire la coerenza degli approcci adottati dai vari Stati membri in materia di autorizzazione, occorre stabilire, a livello comunitario, disposizioni sull'assegnazione sincronizzata dello spettro e condizioni di autorizzazione armonizzate, fatte salve le condizioni nazionali specifiche compatibili con il diritto comunitario.

(14)     Tenuto conto dei termini relativamente lunghi e della complessità delle fasi di sviluppo tecnologico inerenti al lancio di servizi via satellite, occorre valutare i progressi nello sviluppo tecnico e commerciale dei sistemi mobili via satellite nell'ambito della procedura di selezione.

(15)     Si prevede di utilizzare componenti terrestri complementari in postazioni fisse per migliorare la disponibilità dei servizi mobili via satellite nelle zone in cui le comunicazioni con una o più stazioni spaziali non possono essere garantite con la qualità necessaria. L'autorizzazione di questi componenti terrestri complementari sarà subordinata principalmente a condizioni inerenti a circostanze locali. Essi devono pertanto essere selezionati e autorizzati a livello nazionale, fatte salve le condizioni stabilite dal diritto comunitario.

(16)     Il numero relativamente limitato delle radiofrequenze disponibili implica che il numero di imprese che possono essere selezionate ed autorizzate è anch'esso inevitabilmente limitato. Tuttavia, se il processo di selezione porta alla conclusione che non c'è penuria di radiofrequenze, occorre applicare una procedura semplificata imponendo agli operatori di MSS selezionati alcuni requisiti minimi quali condizioni di autorizzazione.

(17)     Anche se il controllo dell'uso delle radiofrequenze da parte degli operatori di MSS selezionati ed autorizzati e le eventuali misure necessarie per garantire il rispetto della normativa sono di competenza nazionale, la Commissione deve mantenere la possibilità di definire le modalità di una procedura coordinata di controllo e/o di una procedura volta a garantire il rispetto della normativa.

(18)     Le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[12].

(19)     Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire la creazione di un quadro comune per la selezione e l'autorizzazione degli operatori di sistemi mobili via satellite, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, in considerazione della portata e degli effetti delle azioni adottate, essere conseguiti più efficacemente a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I
OBIETTIVO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 – Obiettivo e ambito di applicazione

1. La presente decisione ha la finalità di creare una procedura comunitaria per la selezione comune degli operatori di sistemi mobili via satellite e di stabilire le disposizioni relative all'autorizzazione coordinata, da parte degli Stati membri, degli operatori selezionati per utilizzare le radiofrequenze necessarie alla gestione dei sistemi mobili via satellite, al fine di favorire lo sviluppo di un mercato interno concorrenziale dei servizi mobili via satellite nella Comunità.

2. Gli operatori di sistemi mobili via satellite sono selezionati secondo una procedura comunitaria conformemente alle disposizioni del titolo II.

3. Gli operatori di sistemi mobili via satellite selezionati sono autorizzati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo III.

4. Gli operatori dei componenti terrestri complementari dei sistemi mobili via satellite sono autorizzati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo III.

5. La presente decisione si applica alla banda di frequenze 2 GHz, che comprende le radiofrequenze 1980-2010 MHz per le comunicazioni terra-spazio e 2170-2200 MHz per le comunicazioni spazio-terra, conformemente alla decisione 2007/98/CE.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui alle direttive 2002/21/CE e 2002/20/CE.

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) "sistemi mobili via satellite": le reti e le risorse correlate che permettono di fornire servizi di radiocomunicazione tra una stazione terrestre mobile e una o più stazioni spaziali, oppure tra stazioni terrestri mobili per mezzo di una o più stazioni spaziali, oppure tra una stazione terrestre mobile e una o più stazioni terrestri complementari utilizzate presso postazioni fisse. I sistemi di questo tipo comprendono almeno una stazione spaziale;

b) "componenti terrestri complementari" di sistemi mobili via satellite: stazioni di terra utilizzate presso postazioni fisse per migliorare la disponibilità del servizio mobile via satellite nelle zone in cui non è possibile garantire comunicazioni della qualità necessaria con una o più stazioni spaziali.

TITOLO II
PROCEDURA DI SELEZIONE

Articolo 3 – Procedura di selezione comparativa

1. Per la selezione degli operatori di sistemi mobili via satellite, la Commissione organizza una procedura di selezione comparativa. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni conformemente all'articolo 10.

2. La procedura mira a mettere in servizio la banda di frequenze 2 GHz senza ritardi indebiti offrendo ai richiedenti la possibilità di partecipare alla procedura di selezione comparativa in condizioni eque e non discriminatorie.

3. La Commissione definisce, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2:

a) le bande di frequenze;

b) il numero di frequenze dello spettro da assegnare ai richiedenti selezionati;

c) i requisiti precisi della procedura di selezione comparativa;

d) le informazioni e i documenti da allegare alle domande;

e) le condizioni alle quali le informazioni relative alle domande possono essere rese pubbliche.

L'invito a presentare domande e i requisiti precisi definiti ai sensi del presente paragrafo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. Per l'esame e/o la valutazione delle domande, la Commissione può chiedere la consulenza e l'assistenza di esperti esterni. Tali esperti sono scelti in funzione della loro esperienza e del loro grado elevato di indipendenza e di imparzialità.

Articolo 4 –Ammissibilità delle domande

1. Si applicano i requisiti di ammissibilità seguenti:

a) i richiedenti devono essere stabiliti nella Comunità;

b) le domande devono precisare il numero di radiofrequenze richieste e includere le dichiarazioni e i giustificativi riguardanti le tappe necessarie ed i criteri di selezione come pure qualsiasi altra informazione e documento richiesto.

2. Le domande sono presentate alla Commissione.

3. La Commissione decide sull'ammissibilità delle domande. Qualsiasi decisione della Commissione di non ammissibilità delle domande è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

4. La Commissione comunica immediatamente ai richiedenti se la loro domanda è stata giudicata ammissibile e pubblica l'elenco dei richiedenti ammissibili. La Commissione può chiedere ai richiedenti di fornire informazioni supplementari entro un determinato periodo compreso tra 5 e 20 giorni lavorativi. Se le informazioni richieste non sono fornite entro i termini prescritti, la domanda è considerata inammissibile.

Articolo 5 – Prima fase di selezione

1. Entro 40 giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'elenco dei richiedenti ammissibili, la Commissione valuta se i richiedenti abbiano dimostrato che i loro sistemi mobili via satellite hanno raggiunto il grado richiesto di sviluppo tecnico e commerciale. Tale valutazione si basa sul completamento di una serie di tappe di cui all'allegato della presente decisione. La Commissione definirà più precisamente tali tappe conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Nel corso di questa fase di selezione sono esaminate la credibilità e la sostenibilità dei sistemi mobili via satellite proposti.

2. Se il numero complessivo delle radiofrequenze richieste dai richiedenti ammissibili che hanno superato la selezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non supera il numero delle radiofrequenze disponibili, come definite ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, la Commissione decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3, che tutti i richiedenti ammissibili sono selezionati e stabilisce le frequenze che ogni richiedente selezionato è autorizzato ad utilizzare in ogni Stato membro per la gestione di un sistema mobile via satellite conformemente al titolo III.

3. La Commissione comunica immediatamente ai richiedenti se la loro domanda è stata giudicata ammissibile per la seconda fase di selezione o se sono stati selezionati conformemente al paragrafo 2. La Commissione pubblica l'elenco dei richiedenti ammissibili o selezionati.

4. In mancanza di richiedenti ammissibili, o se restano radiofrequenze disponibili nella banda 2 GHz al termine della prima fase di selezione, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3, di organizzare una nuova procedura di selezione.

Articolo 6 – Seconda fase di selezione

1. Se il numero complessivo delle radiofrequenze richieste dai richiedenti ammissibili che hanno superato la prima fase di selezione supera il numero delle radiofrequenze disponibili, come definite ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, la Commissione seleziona i richiedenti ammissibili in funzione dei criteri seguenti:

a) vantaggi concorrenziali e per i consumatori;

b) efficienza dello spettro;

c) copertura geografica di tutta la UE;

d) obiettivi di ordine pubblico.

2. La Commissione definisce i requisiti precisi relativi ad ogni criterio di selezione conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Nel corso di questa fase di selezione, si tiene conto della credibilità e della sostenibilità dei sistemi mobili via satellite proposti.

3. Entro 80 giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'elenco dei richiedenti ammissibili che hanno superato la prima fase di selezione, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3, una decisione relativa alla selezione dei richiedenti. La decisione identifica i richiedenti scelti e le frequenze che ciascuno di loro è autorizzato, da ogni Stato membro, ad utilizzare per la gestione di un sistema mobile via satellite conformemente al titolo III.

TITOLO III
AUTORIZZAZIONE

Articolo 7 – Autorizzazione dei richiedenti selezionati

1. Gli Stati membri che devono essere coperti dal sistema del richiedente selezionato garantiscono che le loro autorità competenti gli concedano il diritto di utilizzare le radiofrequenze specifiche indicate nella decisione della Commissione adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, o dell'articolo 6, paragrafo 3, e qualsiasi autorizzazione necessaria alla gestione di un sistema mobile via satellite. La decisione della Commissione fissa il termine entro il quale sono concessi i diritti e le autorizzazioni.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggetti alle condizioni comuni seguenti:

a) i richiedenti devono utilizzare le radiofrequenze assegnate per la fornitura di sistemi mobili via satellite;

b) i richiedenti devono rispettare le tappe di cui all'allegato della presente decisione secondo il calendario stabilito dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

c) i richiedenti selezionati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, devono soddisfare i requisiti minimi riguardanti i vantaggi concorrenziali e per i consumatori, l'efficienza dello spettro, la copertura geografica paneuropea e gli obiettivi di ordine pubblico definiti dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

d) i richiedenti devono presentare alle autorità competenti degli Stati membri una relazione annuale che precisa lo status dei lavori riguardanti lo sviluppo del loro sistema mobile via satellite;

e) i richiedenti devono rispettare tutti gli impegni assunti nel corso della procedura di selezione comparativa;

f) i diritti di uso e le autorizzazioni devono essere concessi per una durata fissata dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 8 – Componenti terrestri complementari

1. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta, le loro autorità competenti concedano ai richiedenti selezionati conformemente al titolo II ed autorizzati ad utilizzare lo spettro conformemente all'articolo 7 tutte le autorizzazioni necessarie alla fornitura di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite sul loro territorio.

2. Gli Stati membri non selezionano o autorizzano operatori di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite prima che la procedura di selezione di cui al titolo II si sia completata con l'adozione di una decisione da parte della Commissione conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 o all'articolo 6, paragrafo 3. Ciò non pregiudica l'utilizzo della banda di frequenze 2 GHz con sistemi diversi da quelli che forniscono servizi mobili via satellite entro i limiti della decisione 2007/98/CE.

3. Qualsiasi autorizzazione nazionale rilasciata per la gestione di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite nella banda di frequenze 2 GHz è soggetta alle condizioni comuni seguenti:

a) gli operatori devono utilizzare le radiofrequenze assegnate per la fornitura di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite;

b) i componenti terrestri complementari devono costituire parte integrante di un sistema mobile via satellite e devono essere controllati dal meccanismo satellitare di gestione delle risorse e delle reti; devono utilizzare la stessa direzione di trasmissione del segnale e le stesse porzioni delle bande di frequenze utilizzate dai componenti satellitari correlati e non devono aumentare le esigenze in materia di frequenze del sistema mobile via satellite correlato.

c) il funzionamento autonomo dei componenti terrestri complementari, in caso di guasto del componente satellitare del sistema mobile via satellite correlato, non deve protrarsi oltre 18 mesi;

d) i diritti di uso e le autorizzazioni devono essere concessi per una durata stabilita dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 9 – Controllo e rispetto della normativa

1. Gli operatori autorizzati sono responsabili del rispetto di tutte le condizioni annesse alle loro autorizzazioni e del pagamento di tutti gli oneri e le spese di autorizzazione e/o di uso applicabili imposti dalla legislazione degli Stati membri.

2. Gli Stati membri controllano se gli operatori autorizzati rispettano le condizioni delle autorizzazioni rilasciate dalle loro autorità nazionali e ogni anno comunicano i risultati di questo controllo alla Commissione.

3. La Commissione definisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, le modalità adeguate delle procedure coordinate di controllo e/o delle procedure volte a far rispettare la normativa, compresa la sospensione o il ritiro coordinato delle autorizzazioni, in particolare per inosservanza delle condizioni comuni previste all'articolo 7, paragrafo 2.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 10 – Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall'articolo 22 della direttiva 2002/21/CE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE nel rispetto del disposto dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE nel rispetto del disposto dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 11 – Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 12 - Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

                        Per il Parlamento europeo

                        Il Presidente

                        Per il Consiglio

                        Il Presidente


ALLEGATO
TAPPE

1. Presentazione di una domanda di coordinamento presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)

2. Fabbricazione del satellite

3. Completamento della fase di concezione e sviluppo

4. Contratto di lancio del satellite

5. Stazioni terrestri gateway

6. Abbinamento dei moduli

7. Lancio dei satelliti

8. Coordinamento delle frequenze

9. Fornitura di un servizio via satellite sui territori degli Stati membri dell'UE


SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.         DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Selezione e autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS)

2.         QUADRO ABM / ABB

Indicare le politiche dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

Società dell'informazione, i2010: Politica dei servizi di comunicazione elettronica e sicurezza delle reti

3.         LINEE DI BILANCIO

3.1.        Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

090201: Definizione e attuazione della politica comunitaria della comunicazione elettronica

09010401: Definizione e attuazione della politica comunitaria della comunicazione elettronica – Spese di gestione amministrativa

3.2.         Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Durata prevista dell'incidenza finanziaria: 2008.

3.3.         Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio

Tipo di spesa

Nuova

Partecipazione EFTA

Partecipazione di paesi candidati

Rubrica delle prospettive finanziarie

BGUE+B2008-090201

SO

SD[13]

NO

NO

NO

n. [1A…]


4.         SINTESI DELLE RISORSE

4.1.         Risorse finanziarie

4.1.1.         Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa

Sezione n.

 

Anno 2008

2009

2010

2011

2012

2013 e segg.

Totale

 

Spese operative[14]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanziamenti di impegno (SI)

8.1.

a

0,05

-

-

-

-

-

0,05

 

Stanziamenti di pagamento (SP)

 

b

0,05

-

-

-

-

-

0,05

 

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[15]

 

 

 

 

 

Assistenza tecnica e amministrativa-ATA (SND)

8.2.4.

c

0,064

-

-

-

-

-

0,064

 

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanziamenti di impegno

 

a+c

 

 

 

 

 

 

0,114

 

Stanziamenti di pagamento

 

b+c

 

 

 

 

 

 

0,114

 

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[16]

 

 

 

Risorse umane e spese connesse (SND)

8.2.5.

d

0,234

-

-

-

-

-

0,234

 

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)

8.2.6.

e

0,002

-

-

-

-

-

0,002

 

Costo totale indicativo dell'intervento

 

 

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane

 

a+c+d+e

 

 

 

 

 

 

0,35

 

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane

 

b+c+d+e

 

 

 

 

 

 

0,35

Cofinanziamento

Non applicabile.

4.1.2.         Compatibilità con la programmazione finanziaria

¨ La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

¨ La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

¨ La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[17] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3.         Incidenza finanziaria sulle entrate

¨ La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate

¨ La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Milioni di EUR (al primo decimale)

 

 

Prima dell'azione
[anno n-1]

 

Situazione a seguito dell'azione

Linea di bilancio

Entrate

 

[anno n]

[n+1]

[n+2]

[n+3]

[n+4]

[n+5][18]

 

a) Entrate in valore assoluto

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Variazione delle entrate

 D

 

 

 

 

 

 

 

4.2.         Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – vedi ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo

 

Anno 2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013 e segg.

Totale risorse umane

2

-

-

-

-

-

5.         CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1.         Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Breve termine: selezione e autorizzazione degli operatori dei sistemi mobili via satellite che forniscono servizi paneuropei; lungo termine: effettiva disponibilità di servizi mobili paneuropei via satellite.

5.2.         Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

L'intervento comunitario assicurerà un esito coerente della selezione in tutta la Comunità e impedirà la frammentazione nel mercato interno.

5.3.         Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Agevolando l'introduzione di servizi mobili paneuropei via satellite, la proposta dovrebbe contribuire all'ampliamento della copertura geografica della banda larga in linea con l'iniziativa i2010, e all'aumento di competitività delle industrie europee delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni in linea con gli obiettivi della rinnovata strategia di Lisbona.

I principali risultati attesi sono i seguenti:

1) la selezione e l'autorizzazione di circa 2-3 operatori di sistemi mobili via satellite che forniscano servizi paneuropei utilizzando lo spettro radio 2 GHz, tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009;

2) l'effettiva disponibilità per consumatori e imprese europei di servizi mobili paneuropei via satellite, tra i quali l'accesso ad internet ad alta velocità, i servizi mobili multimediali, la protezione civile e i soccorsi in caso di calamità, intorno al 2011.

5.4.         Modalità di attuazione (dati indicativi)

¨ Gestione centralizzata

¨ diretta da parte della Commissione

¨ indiretta, con delega a:

¨ agenzie esecutive

¨ organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

¨ organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

¨ Gestione concorrente o decentrata

¨ con Stati membri

¨ con paesi terzi

¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

Sarà la Commissione ad effettuare la selezione degli operatori dei sistemi mobili via satellite, mediante procedure di comitato e, se necessario, con l'assistenza di esperti esterni.

Saranno invece le autorità competenti dei singoli Stati membri ad autorizzare gli operatori dei sistemi mobili via satellite selezionati.


6.         CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1.         Sistema di controllo

La proposta prevede che le autorità dei singoli Stati membri controllino periodicamente l'osservanza da parte degli operatori dei sistemi mobili via satellite delle condizioni di autorizzazione, nonché i progressi compiuti verso sistemi pienamente operativi. Le informazioni raccolte in seguito a tali controlli devono essere presentate alla Commissione.

6.2.         Valutazione

6.2.1.         Valutazione ex-ante

Non applicabile.

6.2.2.         Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Non applicabile.

6.2.3.         Modalità e periodicità delle valutazioni successive

È prevista una valutazione del risultato finale della selezione e dell'autorizzazione degli operatori dei sistemi mobili via satellite.

7.         Misure antifrode

Procedure trasparenti saranno adottate dalla Commissione per la nomina di esperti esterni.


8.         DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1.         Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

I costi finanziari sono stati calcolati sulla base della nomina da parte della Commissione di un comitato di selezione composto da cinque esperti operanti a Bruxelles per due periodi della durata di cinque giorni ciascuno (rimborso per le spese di viaggio pari a 520 EUR per ciascun esperto durante ogni periodo, un'indennità giornaliera pari a 200 EUR per ciascun esperto e l'onorario dell'esperto pari a 700 EUR per ciascun esperto al giorno).

Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e risultati)

Tipo di risultato

Costo medio

Anno 2008

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013 e segg.

TOTALE

n. di risultati

Costo totale

n. di risultati

Costo totale

n. di risultati

Costo totale

n. di risultati

Costo totale

n. di risultati

Costo totale

n. di risultati

Costo totale

n. di risultati

Costo totale

OBIETTIVO OPERATIVO

[19]Servizi mobili paneuropei via satellite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione

Selezione degli operatori di sistemi mobili via satellite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Risultato 1

Relazione esp.

-

1

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Risultato 2

Selezione definitiva

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COSTO TOTALE

 

-

1

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0,05


8.2.         Spese amministrative

8.2.1.         Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto

 

Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)

 

 

Anno 2008

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Funzionari o agenti temporanei[20] (09 01 01)

A*/AD

1

-

-

-

-

-

B*, C*/AST

1

-

-

-

-

-

Personale finanziato[21] con l'art. 09 01 02

-

-

-

-

-

-

Altro personale[22] finanziato con l'art. 09 01 04/05

-

-

-

-

-

-

TOTALE

2

-

-

-

-

-

8.2.2.         Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Servizi di segretariato, analisi, progettazione e ulteriori supporti durante tutto il processo di selezione degli operatori di sistemi mobili via satellite.

8.2.3.         Origine delle risorse umane (statutaria)

¨ Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

¨ Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB per l'anno n

¨ Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

¨ Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

¨ Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno in questione


8.2.4.     Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (09 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Altre spese amministrative sono state calcolate sulla base di quattro riunioni (della durata di un giorno ciascuno) del comitato per le comunicazioni o di un gruppo di lavoro di tale comitato (con un costo presunto di circa 16 000 EUR a riunione come rimborso per le spese di viaggio).

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio

090201: Definizione e attuazione della politica comunitaria della comunicazione elettronica

Anno2008

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

e segg.

TOTALE

1 Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi i relativi costi del personale)

 

 

 

 

 

 

 

Agenzie esecutive[23]

-

-

-

-

-

-

-

Altra assistenza tecnica e amministrativa

-

-

-

-

-

-

-

                - intra muros

0,064

-

-

-

-

-

0,064

                - extra muros

-

-

-

-

-

-

-

Totale assistenza tecnica e amministrativa

0,064

-

-

-

-

-

0,064

 

8.2.5.     Costi delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane

Anno 2008

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

e segg.

Funzionari e agenti temporanei (09 01 01)

0,234

-

-

-

-

-

Personale finanziato con l'art. 09 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.)

(specificare la linea di bilancio)

-

-

-

-

-

-

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)

0,234

-

-

-

-

-

 

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Altre spese amministrative sono state calcolate sulla base di quattro riunioni (della durata di un giorno ciascuno) del comitato per le comunicazioni o di un gruppo di lavoro di tale comitato (con un costo presunto di circa 500 EUR a riunione per il pranzo).

Milioni di EUR (al terzo decimale)

 

Anno 2008

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

e segg.

TOTALE

09 01 02 11 01 – Missioni

-

-

-

-

-

-

-

09 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze

-

-

-

-

-

-

-

09 01 02 11 03 – Comitati[24] - Comitato per le comunicazioni

0,002

-

-

-

-

-

0,002

09 01 02 11 04 – Studi e consulenze

-

-

-

-

-

-

-

09 01 02 11 05 – Sistemi di informazione

-

-

-

-

-

-

-

2 Totale altre spese di gestione      
(09 01 02 11)

0,002

-

-

-

-

-

0,002

3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)

-

-

-

-

-

-

-

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)

0,002

-

-

-

-

-

0,002

 



[1]               GU C […] del […], pag. […].

[2]               GU C […] del […], pag. […].

[3]               GU C […] del […], pag. […].

[4]               GU C […] del […], pag. […].

[5]               Punto 15.

[6]               COM(2007) 212.

[7]               GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 717/2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32).

[8]               COM(2005) 229, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni “i2010 – Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione” 1.6.2005.

[9]               GU L 43 del 15.2.2007, pag. 32.

[10]             GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

[11]             GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

[12]             GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[13]               Stanziamenti dissociati.

[14]             Spese che non rientrano nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

[15]             Spese che rientrano nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

[16]             Spese che rientrano nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

[17]             Cfr. i punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[18]             Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

[19]             Quale descritto nella sezione 5.3.

[20]             Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[21]             Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[22]             Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

[23]             Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria legislativa relativa alle agenzie esecutive interessate.

[24]               Specificare il tipo di comitato e il gruppo a cui appartiene.