|
Bruxelles, 30.8.2007
COM(2007) 485 definitivo
2005/0042A (COD)
PARERE DELLA COMMISSIONE
a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato
CE
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio in merito alla
proposta di
decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2007-2013)
Procedura di codecisione
Seconda lettura
1. Introduzione
L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE stabilisce che la Commissione formula un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Il parere della Commissione sugli emendamenti proposti dal Parlamento è contenuto nel presente documento.
2. Contesto
La proposta COM(2005) 115 def.[1] è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio il 15 aprile 2005 secondo la procedura di codecisione conformemente all'articolo 251 del trattato CE.
Il Comitato delle regioni ha espresso il proprio parere il 16 febbraio 2006[2].
Il Comitato economico e sociale europeo ha
espresso il proprio parere il 14 febbraio 2006[3].
Il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere in prima lettura il 16 marzo 2006.
La proposta modificata COM (2006) 234 def.[4] a norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio il 24 maggio 2006.
In seguito al parere del Parlamento europeo e in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, il Consiglio ha adottato una posizione comune il 22 marzo 2007[5] previo l'accordo politico del 30 novembre 2006. La comunicazione della Commissione sulla posizione comune [COM(2007) 150] è stata adottata il 23 marzo 2007.
Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in seconda lettura il 10 luglio 2007.
3. Oggetto della
proposta
Il programma intende contribuire alla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini mediante azioni specifiche nel campo della salute. Esso consente all'UE di integrare, sostenere e conferire un valore aggiunto alle politiche degli Stati membri e contribuisce in tal modo ad accrescere la solidarietà e la prosperità nell'UE tutelando e promuovendo la salute e sicurezza dei cittadini e migliorando la salute pubblica. Il programma relativo al periodo 2007-2013 avrà tre obiettivi principali, migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini, promuovere la salute e generare e diffondere conoscenze sulla salute.
Questi obiettivi verranno raggiunti mediante una combinazione di azioni e strumenti conformemente alle priorità stabilite nei programmi di lavoro annuali.
4. Parere della
Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo
4.1. Aspetti generali
Il 10 luglio 2007 il Parlamento europeo ha adottato un pacchetto di compromesso concordato con il Consiglio con l'obiettivo di pervenire a un accordo in seconda lettura.
Apportando alcune modifiche al testo pur nel rispetto dello spirito della proposta modificata della Commissione, è stato trovato il modo di rispondere alle preoccupazioni espresse dal Parlamento in merito al testo del programma.
La Commissione accoglie tutti gli emendamenti. La conclusione dell'accordo di compromesso globale è stata agevolata da una dichiarazione trilaterale che cita – a favore del programma in materia di salute – le norme di flessibilità di bilancio per i programmi dell'UE previste dall'accordo interistituzionale (punto 37) (v. allegato).
4.2 Proposta modificata
La Commissione modifica la propria proposta secondo quanto sopra indicato, in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE.
ALLEGATO
DICHIARAZIONE TRILATERALE IN MERITO AL SECONDO
PROGRAMMA D'AZIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI SALUTE (2007-2013)
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione:
– sono concordi nel ritenere che il secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2007-2013) debba essere dotato di mezzi finanziari che consentano una sua piena attuazione;
– richiamano il punto 37 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[6] che prevede che l'autorità di bilancio e la Commissione si impegnano a non discostarsi dall'importo di bilancio di oltre il 5%, salvo in caso di nuove circostanze oggettive e durature, esposte in una motivazione esplicita e precisa. Eventuali aumenti risultanti da tale variazione devono restare entro il massimale esistente per la rubrica in questione;
– garantiscono la propria disponibilità a valutare accuratamente, nel corso della procedura di bilancio annuale, le circostanze e le esigenze specifiche del programma in materia di salute.
[1] GU C 172 del 12.7.2005.
[2] GU C 192 del 16.8.2006.
[3] GU C 88 dell'11.4.2006.
[4] GU C 303 del 13.12.2006.
[5] GU C 103E dell'8.5.2007.
[6] GU C 139 del 14.6.2006.