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Comunicazione relativa alla posizione comune in vista dell'adozione della decisione che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico "Prevenzione e informazione in materia di droga" nell'ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia" per il periodo 2007-2013
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Bruxelles, 31.8.2007

COM(2007) 503 definitivo

2005/0037B (COD)

 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

relativa alla

posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico “Prevenzione e informazione in materia di droga” nell’ambito del programma generale “Diritti fondamentali e giustizia” per il periodo 2007-2013

1.           ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
(documento COM([2006])[230] definitivo – [2005]/[037B]COD):

24 maggio 2006: proposta modificata a seguito della separazione dei programmi "Lotta alla violenza (Daphne III)" e "Prevenzione e informazione in materia di droga"

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:

19 gennaio 2006

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:

14 dicembre 2006

Data di adozione della posizione comune:

23 luglio 2007

2.           OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

“Prevenzione e informazione in materia di droga” è un programma di finanziamento i cui obiettivi sono:

a)      prevenire e ridurre il consumo di droga, la tossicodipendenza e gli effetti nocivi connessi;

b)      contribuire a migliorare l’informazione sul consumo di droga;

c)      offrire un sostegno all'attuazione della strategia europea in materia di droga.

3.           OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune del Consiglio riprende nella sostanza la proposta iniziale della Commissione e tiene conto dei principali emendamenti adottati in prima lettura dal Parlamento europeo.

Le differenze sostanziali fra la posizione comune e la proposta iniziale della Commissione sono le seguenti:

·      I programmi “Daphne III” e “Prevenzione e informazione in materia di droga” sono dissociati. A proporre questa separazione è stata la Commissione stessa nella proposta modificata del 26 maggio 2006.

·      Articolo 3, lettera a): è aggiunto un obiettivo specifico che amplia il campo d'applicazione del programma, prevedendo che questo possa sostenere misure volte a prevenire il consumo di droga, in particolare riducendo i danni provocati dalla droga e applicando terapie basate sulle più avanzate conoscenze scientifiche.

·      Articolo 3, lettera c): si pone l'accento sul coinvolgimento del Parlamento europeo nel processo di valutazione dei piani d'azione in materia di droga.

·      Articolo 4, lettera b): per essere ammissibili al finanziamento, le singole proposte di progetto dovranno prevedere la partecipazione di almeno due Stati membri o di almeno uno Stato membro e di un paese in via di adesione o candidato (anziché di tre Stati membri, come nella proposta della Commissione).

·      Articolo 6: le donne e i genitori sono menzionati tra i gruppi destinatari del programma.

·      Articolo 9: nell'adottare il programma di lavoro annuale si terrà conto delle competenze tecniche dell'OEDT.

·      Articolo 10: procedura di comitato: è introdotto il principio del doppio comitato (comitato di gestione per l’adozione del programma di lavoro annuale e comitato consultivo per le altre questioni; la proposta iniziale della Commissione prevedeva invece solo un comitato consultivo).

La posizione comune del Consiglio si fonda su un compromesso fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. Tale compromesso verte sulla totalità del testo, compresa la questione della procedura di comitato. La posizione comune del Consiglio riprende la soluzione elaborata dalle tre istituzioni in relazione al programma "Giustizia civile" (COD/2005/0040), ossia l'aggiunta di un considerando relativo all'informazione del Parlamento europeo sulle misure di attuazione e una dichiarazione della Commissione sullo stesso argomento.

4.           CONCLUSIONI

La Commissione accoglie la posizione comune che riprende gli elementi principali della proposta iniziale e gli emendamenti principali adottati dal Parlamento europeo.