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Comunicazione sulla posizione comune adottata in vista dell'adozione di una direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori
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Bruxelles, 21.9.2007

COM(2007) 546 definitivo

2002/0222 (COD)

 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

concernente

la posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori

1.           ITER DELLA PROPOSTA

Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio
(documento COM (2002) 443 def. – 2002/0222 COD):

12 settembre 2002

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:

17 luglio 2003

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:

20 aprile 2004

Data di trasmissione della prima proposta modificata:

29 ottobre 2004

Data di trasmissione della seconda proposta modificata:

7 ottobre 2005

Data dell'accordo politico in seno al Consiglio "Competitività":

21 maggio 2007

Data dell'adozione della posizione comune:

20.9.2007

2.           OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta di una nuova direttiva in tema di credito ai consumatori persegue un duplice obiettivo: garantire un alto livello di tutela dei consumatori e avviare un processo mirante a creare le condizioni di un effettivo mercato interno del credito al consumo.

La direttiva del 1987 si basava su un'armonizzazione minima. Quasi tutti gli Stati membri, in diversa misura, sono andati oltre le norme della direttiva, il che ha ostacolato la creazione di un mercato unico. La piena armonizzazione dei cinque moduli essenziali della direttiva (informazioni precontrattuali e contrattuali, tasso annuale effettivo globale, diritto di recesso e diritto di rimborso anticipato) ha lo scopo di contribuire alla creazione di un mercato unico del credito al consumo, perché i creditori non dovranno adattare i loro prodotti alle diverse legislazioni nazionali degli Stati membri.

L’attuale direttiva sul credito al consumo (87/102/CEE) è stata adottata nel 1987 e contiene solo disposizioni di base a tutela dei consumatori. L'evoluzione recente del mercato esigeva un adeguamento di queste norme.

3.           Osservazioni sulla posizione comune

3.1    Osservazioni generali

         Per la Commissione i punti più importanti erano l'armonizzazione delle norme relative alle informazioni preliminari al contratto, il calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG), il diritto al rimborso anticipato e il diritto di recesso.

         La Commissione propone di introdurre un modello standardizzato a cui il creditore possa fare riferimento per fornire le informazioni che è tenuto a comunicare preliminarmente alla conclusione del contratto.

3.2    Emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura

         Emendamenti incorporati nella posizione comune

         Per quanto riguarda il campo d'applicazione della direttiva, il PE ha proposto alcune esenzioni che sono state accettate integralmente o in forma modificata.

         L'esclusione dei contratti di sicurezza dal campo d'applicazione della direttiva è stata ripresa nella proposta modificata e integrata nella posizione comune (articolo 2, paragrafo 1).

         Anche la proposta di escludere i crediti garantiti da un’ipoteca o da un'altra garanzia analoga è inclusa nella posizione comune (articolo 2, paragrafo 2, lettera a)) e il Consiglio ha previsto (nel settore dei crediti) altre esenzioni riguardanti il finanziamento dell’acquisto di beni immobili (v. oltre, punto 3.3).

         Per quanto riguarda le esenzioni, il Parlamento ha proposto di escludere i contratti di credito relativi ad importi fino a 500 euro e superiori a 100 000 euro. La proposta modificata della Commissione prevedeva un regime semplificato per i crediti di importo non superiore a 300 euro. Il Consiglio si è pronunciato per un'esclusione totale dei crediti di importo inferiore a 200 euro e, in accordo con il parere del Parlamento, ha fissato un tetto di 100 000 euro (articolo 2, paragrafo 2, lettera c)). Questa soluzione è accettabile perché, per i piccoli crediti, i consumatori dell'UE possono essere tutelati dai rispettivi Stati membri, se questi considerano necessarie norme di tutela. Inoltre, è raro che questi piccoli crediti abbiano carattere transfrontaliero. I crediti di importo superiore a 100 000 euro non sono, abitualmente, crediti al consumo e non richiedono quindi i meccanismi di tutela previsti dalla direttiva.

         Per quanto riguarda i contratti di credito sotto forma di scoperto e di sconfinamento, la Commissione e il Consiglio hanno seguito l'idea del Parlamento di regimi semplificati (cioè con minori obblighi) per mantenere flessibili questi prodotti (articolo 2, paragrafi 3 e 4). Gli obblighi che sono stati stabiliti in esito ai negoziati che si sono svolti in sede di Consiglio sono tuttavia in numero maggiore di quelli proposti dal Parlamento e dalla Commissione.

         Il Consiglio, sulla base della proposta modificata della Commissione, ha introdotto regimi semplificati per particolari contratti di credito stipulati da organizzazioni di credito (articolo 2, paragrafo 5) e per i contratti di credito che, in caso di inadempimento del consumatore, prevedono che il creditore e il consumatore stabiliscano di comune accordo modalità di pagamento dilazionato (articolo 2, paragrafo 6). Gli emendamenti del Parlamento avevano proposto l'esenzione completa in questi casi.

         Per quanto riguarda le definizioni, la proposta iniziale della Commissione dava una definizione ampia del costo totale del credito (tutti i costi che il consumatore deve pagare per il credito). Il Parlamento ha proposto una definizione più restrittiva, che include i soli costi a conoscenza del creditore connessi alla gestione del contratto di credito ed esclude i costi imputabili a terzi (notaio, amministrazione fiscale). La Commissione ha accolto questo emendamento includendo i costi connessi con il contratto di credito che sono a conoscenza del creditore ed escludendo quelli imputabili a terzi. Ha però proposto di includere i costi relativi ai servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se la conclusione del contratto di servizi è obbligatoria per ottenere il credito o il tasso d'interesse pubblicizzato e il contratto è stipulato con il creditore o, in determinate circostanze, con un terzo. La posizione comune è conforme alla proposta modificata della Commissione, tranne che per quanto riguarda le imposte, che non sono state escluse (articolo 3, lettera g)). Quantunque ritenga che sarebbe stato preferibile escludere le imposte, la Commissione può accettare questa soluzione come compromesso.

         Per i contratti di credito collegati, il Consiglio ha ripreso una definizione del Parlamento, che è stata leggermente modificata (articolo 3, lettera n)).

         Per quanto riguarda gli obblighi relativi alle informazioni pubblicitarie, la posizione comune ha tenuto conto della proposta modificata della Commissione, che conteneva un elenco di informazioni di base (TAEG, durata del contratto di credito, numero e importo dei pagamenti mensili e costo totale del credito) da fornire, a meno che la pubblicità non contenga un'offerta di credito specifica (articolo 4). Tuttavia, nella posizione comune l'obbligo di fornire queste informazioni è subordinato al fatto che nella pubblicità sia indicato un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico. I consumatori devono infatti poter disporre di maggiori informazioni (ad esempio il TAEG) quando nella pubblicità figura un dato numerico che potrebbe di per sé trarli in inganno. Il Consiglio ha ritenuto che questo obbligo non debba applicarsi nei casi in cui la legislazione nazionale richiede l'indicazione del TAEG per la pubblicità che non indichi alcun dato numerico (articolo 4, paragrafo 1, seconda frase). La Commissione concorda (l'esenzione riguarda soltanto casi cui non si applica la direttiva e consente agli Stati membri interessati di mantenere la legislazione nazionale).

         L'elenco delle informazioni da fornire è stato modificato e il Consiglio ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di non esigere l'indicazione del TAEG per i contratti di credito sotto forma di scoperto (articolo 4, paragrafo 2, lettera c)). Questa facoltà concessa agli Stati membri è accettabile perché i contratti di questo tipo non hanno attualmente pressoché nessuna rilevanza transfrontaliera.

         Per quanto riguarda gli obblighi di informazione precontrattuale, dopo avere ripreso in tutto o in parte gli emendamenti del PE la Commissione ha inserito nella sua proposta modificata disposizioni che sono state a loro volta accettate, in tutto o in parte, dal Consiglio. Il Consiglio ha introdotto nuovi elementi (come il modello standardizzato di informazioni precontrattuali, v. oltre, punto 3.3).

         Tra gli obblighi generali del creditore preliminari alla conclusione del contratto di credito, il Consiglio ha incluso quello, previsto dalla proposta modificata della Commissione, di valutare la capacità di credito del consumatore. Il creditore dovrà basarsi, per far questo, su informazioni adeguate, ove opportuno fornite dal consumatore stesso e ove necessario ottenute consultando una banca dati (articolo 8, paragrafo 1). Il Consiglio non ha però mantenuto il principio del prestito responsabile, il che può essere accettato perché resta l'obbligo per gli Stati membri di provvedere a che i creditori forniscano al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria (articolo 5, paragrafo 6).

         Il Parlamento e il Consiglio hanno aggiunto altri elementi all'elenco inizialmente più breve delle informazioni precontrattuali obbligatorie. Tra le aggiunte del Parlamento (spese supplementari del cui importo il creditore sia a conoscenza, spese di gestione di un conto aperto specificamente ai fini del credito in questione, spese relative all'utilizzazione di un mezzo di pagamento, costi delle operazioni di pagamento, costo totale del credito per il consumatore, modalità d'esercizio del diritto di recesso, modalità di rimborso, interessi di mora, modalità di adattamento degli stessi e penali per inadempimento), il Consiglio ha accolto quelle relative alle spese di gestione di uno o più conti (articolo 5, paragrafo 1, lettera i)), alle spese per l'utilizzazione di un mezzo di pagamento e a eventuali altre spese (ibidem) e alle informazioni sugli interessi di mora (articolo 5, paragrafo 1, lettera l)). Sulla base della proposta modificata della Commissione il Consiglio ha aggiunto all'elenco l'indicazione delle spese notarili (articolo 5, paragrafo 1, lettera j)), l'obbligo di ricorrere a un servizio accessorio connesso con il contratto di credito (articolo 5, paragrafo 1, lettera k)), l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso (articolo 5, paragrafo 1, lettera o)), il diritto al rimborso anticipato (articolo 5, paragrafo 1, lettera p)), il diritto di essere informato del risultato della consultazione di una banca dati (articolo 5, paragrafo 1, lettera q)) e i pagamenti effettuati dal consumatore che non comportano ammortamento immediato dell'importo totale del credito. Inoltre, il Consiglio ha aggiunto, di propria iniziativa, l'informazione sul tipo di credito (articolo 5, paragrafo 1, lettera a)), l'identità e l'indirizzo del creditore (articolo 5, paragrafo 1, lettera b)), un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti (articolo 5, paragrafo 1, lettera m)), il diritto a ricevere, su richiesta, una copia della bozza del contratto di credito (articolo 5, paragrafo 1, lettera r)) e, se del caso, il periodo di tempo per il quale il creditore è vincolato dall' informazione precontrattuale (articolo 5, paragrafo 1, lettera s)).

         Pur essendo del parere che l'elenco degli obblighi di informazione precontrattuale non dovesse essere ampliato oltre quanto prevedeva la sua proposta modificata per evitare un eccesso di informazione, la Commissione ha accettato l'elenco come ora si presenta, tenuto conto del fatto che alcune delle informazioni aggiunte riguardano soltanto casi specifici e solo in tali circostanze figureranno nel modello delle informazioni obbligatorie (v. 3.3).

         Per quanto riguarda l'informazione precontrattuale in casi specifici come i crediti sotto forma di scoperto, il regime semplificato proposto dal Parlamento è stato incorporato nella posizione comune, ma l'elenco delle informazioni è stato ampliato (articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3). Poiché questi casi specifici non hanno una rilevanza transfrontaliera, la Commissione non si è opposta all'elenco. La stessa posizione è stata adottata anche per quanto riguarda la facoltà lasciata agli Stati membri di decidere se l'indicazione del TAEG sia obbligatoria nel caso dei contratti di credito sotto forma di scoperto (articolo 6, paragrafo 2).

         Per quanto riguarda l'accesso alle banche dati, il Parlamento ha suggerito di abbandonare l'obbligo per gli Stati membri di costituire una banca dati centralizzata. La Commissione e il Consiglio hanno accettato questo emendamento (articolo 9). Il Parlamento ha proposto di mantenere l'obbligo per ogni Stato membro di garantire ai creditori di altri Stati membri l'accesso alle banche dati alle stesse condizioni vigenti per i creditori nazionali. La Commissione ha aggiunto che le condizioni di accesso devono essere non discriminatorie, e il Consiglio ha fatto propria questa precisazione (articolo 9, paragrafo 1). La seconda disposizione che il Parlamento ha suggerito di mantenere è quella relativa all'obbligo di informare immediatamente e gratuitamente il consumatore del risultato della consultazione di una banca dati. La proposta modificata della Commissione ha incorporato questo emendamento, limitandolo ai casi in cui il consumatore chiede di essere informato. Il Consiglio ha ulteriormente limitato quest'obbligo di informare il consumatore ai casi in cui il rifiuto di una domanda di credito si basa sulla consultazione di una banca dati (articolo 9, paragrafo 2). Questa soluzione è accettabile perché si applica alla situazione in cui è della massima importanza che il consumatore sia informato della consultazione di una banca dati.

         Quanto all'informazione contrattuale, è stata accolta la proposta del Parlamento di aggiungere un'informazione sulla procedura da seguire per esercitare il diritto di scioglimento del contratto di credito (articolo 10, paragrafo 2, lettera r)).

         Per quanto riguarda il TAEG, il Parlamento aveva proposto che vi fossero inclusi i costi di assicurazione soltanto quando l'assicurazione fosse obbligatoria per ottenere il credito. Questa disposizione è stata accettata dalla Commissione e dal Consiglio, ma, per ragioni di chiarezza, è stata inserita nella definizione del costo totale del credito (articolo 3, lettera g)). Il Parlamento aveva anche proposto due assunti da utilizzare quando il tasso debitore è soggetto a variazioni nel corso del contratto o quando un tasso promozionale è proposto soltanto all'inizio del contratto di credito. Questo suggerimento è stato pienamente accolto dalla Commissione e dal Consiglio ed è ora incluso nelle disposizioni dell'allegato I, parte II, lettere i) e j).

         Per quanto riguarda il tasso debitore, il Parlamento aveva proposto condizioni supplementari per i tassi variabili. Queste aggiunte sono state prese in considerazione e sono ora incluse nella definizione di "tasso debitore fisso" (cioè non variabile), all'articolo 3, lettera k).

         Per quanto riguarda il rimborso anticipato, il Parlamento aveva proposto modifiche della formulazione che sono state incorporate nella posizione comune: il consumatore può procedere ad un rimborso anticipato in qualsiasi momento (articolo 16).

         Sulla cessione dei diritti, il Parlamento aveva proposto che il consumatore sia informato della cessione del contratto a un terzo. Questa disposizione è stata inserita nella posizione comune; non si applica tuttavia quando il creditore originario, in accordo con il cessionario, continua a servire il credito nei confronti del consumatore (articolo 17).

         Per quanto riguarda le transazioni collegate e gli effetti del diritto di recesso su di esse, la Commissione e il Consiglio hanno confermato che, quando abbia esercitato un diritto di recesso basato sulla normativa comunitaria riguardo a un contratto d'acquisto, il consumatore non è più vincolato dal contratto di credito collegato (articolo 15). Il Parlamento ha inoltre proposto che gli Stati membri siano autorizzati a mantenere o introdurre sistemi di responsabilità solidale, proposta che è ripresa nella posizione comune (articolo 15, paragrafo 2).

         Il Consiglio e la Commissione hanno seguito l'idea del Parlamento secondo la quale ogni parte può sciogliere un contratto di credito a durata indeterminata su semplice preavviso. Inoltre, a tutela dei consumatori, la posizione comune propone che i creditori siano tenuti a dare un preavviso di almeno due mesi (articolo 13).

         Per quanto riguarda lo sconfinamento, la parte dell'emendamento del Parlamento relativa all'informazione dei consumatori (penali e interessi di mora) è stata accettata e incorporata nella posizione comune (articolo 18).

         Sulla regolamentazione relativa ai creditori e agli intermediari, l'emendamento del Parlamento che propone che siano oggetto di una regolamentazione o siano controllati da un organismo o un'autorità indipendente è stato ripreso nella posizione comune (articolo 20). Gli intermediari non sono però più inclusi in questo articolo.

         Emendamenti non incorporati nella posizione comune, ma che erano stati ritenuti accettabili dalla Commissione

         Il Parlamento ha proposto che il creditore possa adempiere ai suoi obblighi in materia di informazione precontrattuale fornendo una bozza di contratto di credito che includa tutte le informazioni contrattuali necessarie. Il Consiglio non ha accolto questa proposta. Dato che le clausole di un contratto di credito sono difficili da capire per il consumatore medio e che il modello obbligatorio (v. 3.3) è un valido sistema per fornire al consumatore informazioni precontrattuali comprensibili, la Commissione è dell'opinione che i creditori debbano essere sempre tenuti a utilizzare il modello.

         Nella disposizione relativa alle transazioni collegate, il Parlamento ha proposto che in caso di non fornitura, fornitura parziale o non conformità, la possibilità per il consumatore di proporre ricorso contro il creditore sia necessariamente subordinata alla preesistenza di un accordo tra loro. Questa proposta era stata accettata dalla Commissione, ma non è stata accolta dal Consiglio. Tuttavia, la posizione comune, come proposto dal Parlamento, lascia gli Stati membri liberi di stabilire in quale misura e a quali condizioni il ricorso può essere esercitato.

         Per i contratti di credito a durata indeterminata la Commissione non era contraria all'obbligo di ottenere il consenso preliminare esplicito del mutuatario prima del loro rinnovo, ma questo punto non è stato mantenuto nella posizione comune.

         L'emendamento proposto dal Parlamento per l'articolo sull'esecuzione del contratto di fideiussione non era applicabile, dato che tutta la questione delle fideiussioni è stata esclusa dal campo d'applicazione della direttiva. Lo stesso vale per l'articolo su costituzione in mora ed esigibilità.

         Emendamenti non accettabili

         La proposta del Parlamento riguardante l'obbligo di stipulare per iscritto i contratti di credito non è stata recepita nella posizione comune perché la Commissione e il Consiglio ritengono che le prescrizioni formali debbano essere conformi a tutte le norme che disciplinano la vendita a distanza. Tuttavia, il Consiglio ha incluso la possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre norme nazionali relative alla validità della conclusione dei contratti (articolo 10, paragrafo 1, terza frase).

         Per quanto riguarda il TAEG (articolo 19), il Parlamento aveva proposto di illustrare nei dettagli la formula per il calcolo nell'articolo corrispondente. Il Consiglio e la Commissione hanno ritenuto che sia sufficiente riportare la formula nell'allegato, che non ha soltanto valore indicativo, ma fa parte integrante dell'atto legislativo.

         L'assunto di un saldo costante per il calcolo del TAEG nel caso dei contratti di credito a durata indeterminata, come proposto dal Parlamento, non è stato accettato perché non riflette la realtà dei crediti a durata indeterminata.

         Quanto alle transazioni collegate, il Parlamento aveva proposto che in caso di recesso dal contratto di credito il consumatore non dovesse più essere vincolato dal contratto d'acquisto collegato. Questa proposta non è stata accettata dalla Commissione e dal Consiglio, perché la direttiva riguarda i contratti di credito e non i contratti di vendita. Inoltre, questo potrebbe indurre i fornitori a ritardare la fornitura delle merci o dei servizi fino alla fine del periodo di recesso. Gli Stati membri possono tuttavia sempre introdurre o mantenere disposizioni in tal senso nella legislazione nazionale.

         Per quanto riguarda lo sconfinamento, la formulazione "sconfinamento non autorizzato" proposta dal Parlamento europeo non è stata accolta perché si riferisce a qualcosa che è accettato dal creditore e che pertanto, in quanto tale, non è "non autorizzato" (articolo 18).

         Sulla questione dell'armonizzazione, il Parlamento aveva proposto di introdurre nella direttiva una clausola di armonizzazione minima. Questa proposta non è stato ripresa nella posizione comune. La Commissione considera che la clausola minima contenuta nell'attuale direttiva sul credito al consumo abbia dato origine a legislazioni nazionali molto diverse, che hanno avuto per conseguenza ostacoli all'accesso al mercato e una sua frammentazione. Poiché uno dei principali obiettivi della direttiva è quello di mettere in moto un processo che porti a un autentico mercato interno del credito al consumo, la Commissione ritiene che la piena armonizzazione prevista nella posizione comune (articolo 22) sia assolutamente necessaria, non soltanto sulla questione del TAEG, come suggerito dagli emendamenti del Parlamento, ma anche su altri aspetti essenziali toccati dalla direttiva.

3.3    Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio

         Il Consiglio ha aggiunto i contratti di credito sotto forma di scoperto che devono essere rimborsati entro un mese a quelli esclusi dal campo d'applicazione della direttiva (articolo 2, paragrafo 2, lettera e)). Resta tuttavia l'obbligo di fornire, prima della stipulazione di questi contratti, alcune informazioni (articolo 6, paragrafo 5). Poiché questi contratti di credito si estendono soltanto su un periodo di tempo molto breve e non possono quindi dar luogo a costi rilevanti, questa esclusione del campo d'applicazione è accettabile.

         Per quanto riguarda i crediti ipotecari, il Consiglio ha introdotto due nuove esclusioni dal campo d'applicazione, che riguardano i crediti destinati a finanziare l'acquisto di beni immobili in modo analogo ai crediti ipotecari (articolo 2, paragrafo 2, lettera a), seconda opzione)) e i crediti delle banche fondate sui principi della religione islamica nel Regno Unito (articolo 2, paragrafo 2, lettera b)). La Commissione accetta queste esclusioni dato che riguardano particolari istituti giuridici di alcuni Stati membri che sono comparabili ai crediti ipotecari.

         Tenendo conto dei regimi semplificati creati per i contratti di credito sotto forma di scoperto e di sconfinamento, il Consiglio ha introdotto definizioni per questi due tipi di contratto di credito, nel caso dello scoperto sulla base di una proposta della Commissione (articolo 3, lettere d) ed e)).

         Per quanto riguarda l'informazione precontrattuale, il Consiglio ha introdotto un modello obbligatorio che sarà esattamente lo stesso in tutti gli Stati membri e dovrà essere utilizzato dai creditori per fornire ai consumatori le informazioni precontrattuali (articolo 5, paragrafo 1, seconda frase; allegato II). La Commissione è pienamente favorevole, perché l'uso del modello faciliterà il confronto delle offerte da parte dei consumatori e renderà l'informazione precontrattuale più comprensibile.

         Per i regimi semplificati il Consiglio ha predisposto un modello specifico (allegato III) non obbligatorio, ma che i creditori possono utilizzare per adempiere i loro obblighi di informazione precontrattuale (articolo 6, paragrafo 1, quarta e quinta frase).

         Il Consiglio ha introdotto alcune nuove disposizioni riguardanti il contratto di credito stesso. Ha aggiunto alle informazioni da fornire le altre condizioni contrattuali (articolo 10, paragrafo 2, lettera t)), l'autorità di controllo (articolo 10, paragrafo 2, lettera u)) e un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti (articolo 10, paragrafo 2, lettera m)). Per gli scoperti, è prevista la stessa facoltà lasciata agli Stati membri per quel che riguarda l'indicazione del TAEG è (articolo 10, paragrafo 2, punto g)). Mentre tutte queste aggiunte possono essere accettate dalla Commissione, l'emendamento del Consiglio secondo il quale l'articolo 10 si applica fatte salve le norme nazionali relative alla validità della conclusione dei contratti di credito è più problematico. L'articolo 10 deve intendersi come una disposizione interamente armonizzata; di conseguenza, agli Stati membri non dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di regolamentare prescrizioni formali (come la firma manoscritta del contratto) sul piano nazionale. Tali prescrizioni formali, non essendo armonizzate, possono costituire ostacoli al mercato interno.

         Per quanto riguarda l'informazione sul tasso debitore (articolo 11), il Consiglio ha stabilito che l'informazione su una modifica di tale tasso sia fornita al consumatore solo periodicamente nel caso in cui essa sia dovuta a una modifica del tasso di riferimento, per evitare un'inutile burocrazia e un sovraccarico di informazione del consumatore.

         Il Consiglio ha introdotto una descrizione più dettagliata delle modalità di esercizio diritto di recesso. Ha anche aggiunto un paragrafo (articolo 14, paragrafo 6) in cui si precisa che gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali che stabiliscono il periodo di tempo durante il quale l'esecuzione del contratto non può avere inizio.

         Riguardo al rimborso anticipato (articolo 16), il Consiglio ha introdotto la possibilità per il creditore di esigere in tal caso, a certe condizioni, una compensazione. Gli Stati membri possono stabilire per l'importo del rimborso anticipato una soglia, non superiore a 10 000 euro, al di sotto della quale il creditore non ha diritto a una compensazione. La compensazione non può superare l'1% dell'importo del credito rimborsato se il tasso è fisso per più di un anno; in caso contrario, non può superare lo 0,5%. Inoltre, il creditore non ha diritto a una compensazione se il tasso di riferimento applicato dalla Banca centrale europea è aumentato tra la data della stipulazione del contratto e la data del rimborso anticipato. La Commissione ritiene che l'armonizzazione del calcolo della compensazione sia utile ai fini della realizzazione del mercato interno e che le condizioni stabilite dal Consiglio non riducano la tutela offerta ai consumatori. Tuttavia, la Commissione avrebbe preferito una maggiore armonizzazione su questo punto.

         Il Consiglio ha aggiunto la possibilità di ricorrere alla procedura del comitato (in base all'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8) per determinare gli assunti necessari per il calcolo del TAEG per alcuni tipi di credito (articolo 19, paragrafo 5). Il ricorso alla procedura del comitato, a cui si riferisce l'articolo 25 della posizione comune, ha l'appoggio della Commissione. Per la sua natura estremamente tecnica, la questione non si prestava a un esame approfondito in sede di Consiglio, che ha perciò deciso di ricorrere a una procedura più appropriata.

         La direttiva prevede per gli Stati membri alcune opzioni normative: possibilità di applicare un regime semplificato solo per certi contratti di credito (articolo 2, paragrafi 5 e 6), di prevedere nella pubblicità la sola menzione del TAEG (articolo 4, paragrafo 1), di non rendere obbligatoria l'indicazione del TAEG per i contratti di credito aventi forma di scoperto nella pubblicità, nell'informazione precontrattuale e nell'informazione contrattuale (articolo 4, paragrafo 2, lettera c), articolo 6, paragrafo 2 e articolo 10, paragrafo 2, lettera g)), di adattare le modalità dell'assistenza ai consumatori (articolo 5, paragrafo 6), di non prevedere il diritto di recesso per i contratti di credito collegati (articolo 15, paragrafo 2), di mantenere o introdurre norme sulla validità della conclusione dei contratti (articolo 10, paragrafo 1) e di fissare una soglia non superiore a 10 000 euro al di sotto della quale non può essere pretesa una compensazione in caso di rimborso anticipato (articolo 16, paragrafo 4). Il Consiglio ha aggiunto l'obbligo per gli Stati membri di informare la Commissione quando si avvalgono di queste facoltà, affinché l'informazione possa essere resa pubblica (articolo 26). Questa norma è completata da una disposizione che prevede il controllo da parte della Commissione delle ripercussioni sui consumatori e sul mercato interno del ricorso a queste opzioni normative (articolo 27, paragrafo 2). La Commissione concorda su queste aggiunte.

4.           Conclusioni

La posizione comune è soddisfacente su quattro dei cinque punti principali della direttiva. L'informazione precontrattuale, l'informazione contrattuale, il TAEG e il diritto di recesso sono completamente armonizzati e garantiscono un livello elevato di tutela e di informazione dei consumatori, contribuendo altresì a creare le condizioni di un effettivo mercato interno del credito al consumo. Il modello da utilizzare per l'informazione precontrattuale introdotto dal Consiglio costituirà per i consumatori un valido strumento di confronto delle offerte.

La Commissione auspicava una maggiore armonizzazione sulla questione del rimborso anticipato e non era favorevole alla possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre norme nazionali sulla validità della conclusione dei contratti di credito. Tuttavia, essa ritiene che il compromesso complessivo raggiunto dal Consiglio possa essere approvato, tenuto conto dei progressi realizzati sugli altri punti essenziali e delle difficoltà incontrate per trovare un accordo in seno al Consiglio stesso.