link aggiornato al documento

Bruxelles, 18
Easyjet? No grazie !   Cliccate qui per scoprire perché
Easyjet? No thanks !   Click here to discover why


                                                        Bruxelles, 18.10.2007

                                                        COM(2007) 631 definitivo

 

                                                        2005/0228 (COD)

 

                                                          

 

 

                         COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

                                AL PARLAMENTO EUROPEO

                                                  

         in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

                                                  

                                           relativa alla 

 

      posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del

     Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002, del

      15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce

                           un'Agenzia europea per la sicurezza aerea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT 

                                                                                                      IT

 


 

 

       

                                                               2005/0228 (COD)

 

                               COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

                                       AL PARLAMENTO EUROPEO

                                                         

                in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

                                                         

                                                  relativa alla 

 

             posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del

            Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002, del

             15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce

                                  un'Agenzia europea per la sicurezza aerea

 

 

       1- ANTECEDENTI

 

       Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio   18 novembre 2005

       (documento COM(2005) 579 def. - 2005/0228COD)):

 

       Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:                      21 aprile 2006

 

       Data del parere del Parlamento europeo, prima lettura:                         14 marzo 2007

 

       Data di adozione della posizione comune (all'unanimit) 15.10.2007

 

       2- OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

 

       La proposta della Commissione mira ad estendere le regole comuni di sicurezza alle

       operazioni di volo, alle licenze dei piloti e alla sicurezza degli aeromobili dei paesi terzi.

       Intende inoltre rafforzare i controlli e le sanzioni nel caso di mancato rispetto di queste regole

       e, sulla base dell'esperienza acquisita, migliorare il funzionamento dell'AESA.

 

       - Operazioni di volo: la proposta di regolamento estende le regole comuni a tutte le attivit

       aeree e l'obbligo di certificazione a tutti gli operatori commerciali. Per le operazioni non

       commerciali, le regole sarebbero adattate alla complessit degli aeromobili utilizzati e non

       richiederebbero la certificazione. 

       - Licenze dei piloti: la proposta di regolamento impone alla maggior parte dei piloti che

       operano nella Comunit la detenzione di una licenza concessa in base a requisiti comuni

       riguardanti le loro conoscenze teoriche e pratiche e la loro idoneit fisica. Gli organismi di

       formazione dei piloti, i centri e il personale incaricato di attestare la loro idoneit fisica

       nonch i dispositivi di simulazione di volo dovrebbero, anch'essi, essere certificati in base a

       regole comuni. Mentre il trasporto commerciale sarebbe soggetto ai requisiti minimi, gli altri

       settori dell'aviazione beneficerebbero di regole adatte alla complessit degli aeromobili e a

       quella dello spazio aereo in cui operano. 

       - Aeromobili dei paesi terzi: la proposta di regolamento assoggetta alle regole comuni gli

       aeromobili dei paesi terzi che operano nella Comunit, nei limiti consentiti dalla convenzione

       di Chicago. Inoltre stabilisce che un operatore straniero pu effettuare operazioni commerciali

 

 

IT                                                      2 

                                                                                                          

                                                                                                              IT

 


 

 

       

       nella Comunit solo a condizione di ottenere un'adeguata autorizzazione concessa

       dall'AESA. Questa autorizzazione attesta la capacit dell'operatore interessato a rispettare le

       norme dell'ICAO e, se applicabili, le regole comuni di sicurezza.

 

       - Controlli e sanzioni: La proposta rafforza gli obblighi degli Stati membri e concede dei

       poteri all'AESA in materia di controlli degli aeromobili. Istituisce inoltre dei meccanismi di

       sanzione che devono obbligatoriamente essere attuati, dalla Comunit o dai suoi Stati membri,

       in caso di mancato rispetto delle regole comuni. 

 

       3- OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

 

       Il Consiglio ha apportato modifiche di carattere generale alla proposta della Commissione,

       che sono accettabili in quanto consentirebbero di conseguire gli obiettivi stabiliti. 

 

       Nell'insieme, le disposizioni di base della proposta della Commissione sono riprese dal testo

       approvato dagli Stati membri. Quelle relative alle sanzioni in caso di mancato rispetto delle

       regole comuni sono persino state rafforzate nel corso dei dibattiti. Nella forma, invece, il testo

       della Commissione  stato profondamente modificato, in quanto gli Stati membri hanno

       voluto che la situazione dei vettori dei paesi terzi fosse trattata in articoli separati. Infine 

       opportuno sottolineare che le proposte relative al miglioramento della governance dell'AESA

       sono state in gran parte respinte dal Consiglio. D'altra parte il Consiglio ha preferito limitare

       allo stretto necessario i poteri di certificazione affidati all'Agenzia. Visti i limiti delle risorse

       dell'Agenzia, la Commissione ha accettato questa restrizione.

 

       La Commissione ha accolto interamente o parzialmente 14 dei 31 emendamenti proposti dal

       Parlamento europeo in prima lettura. 

 

       Di questi 31 emendamenti, nella sua posizione comune, il Consiglio ne ha ripresi 8 alla

       lettera. 

 

       4- OSSERVAZIONI DETTAGLIATE DELLA COMMISSIONE

 

       4.1 Emendamenti accolti dalla Commissione e integrati totalmente o parzialmente nella

       posizione comune

 

       I riferimenti di cui ai paragrafi seguenti sono riferimenti ai considerando e agli articoli della

       posizione comune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT                                                      3 

                                                                                                            

                                                                                                                 IT

 


 

 

       

 

       Emendamento 10: all'articolo 8, paragrafo 4, si precisa che il personale di cabina impegnato

       in operazioni commerciali deve essere in possesso di un attestato come quello descritto alla

       lettera d) della norma OPS 1.1005, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1899/2006 del

       Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di

       procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (UE OPS); a discrezione dello Stato

       membro, l'attestato pu essere rilasciato da operatori o centri di addestramento approvati.

 

       Emendamento 14: questo emendamento introduce all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, delle misure

       correttive e di salvaguardia destinate ad essere applicate dalla Commissione in caso di

       mancata conformit o di conformit non effettiva di un certificato concesso conformemente al

       regolamento.

 

       Emendamento 15: facendo riferimento, all'articolo 13, ai criteri che devono soddisfare gli enti

       qualificati cui possono essere assegnati compiti di certificazione, questo emendamento mira a

       semplificare il testo proposto dalla Commissione. 

 

       Emendamento 19: l'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), prevede che il consiglio di

       amministrazione trasmetta ogni anno all'autorit di bilancio qualsiasi informazione utile

       riguardante i risultati delle procedure di valutazione. L'emendamento stabilisce che ci

       avverr in particolare per le informazioni relative agli effetti o alle conseguenze di modifiche

       apportate ai compiti assegnati all'Agenzia.

 

       Emendamento 22: l'idea di istituire un comitato esecutivo in seno al Consiglio di

       amministrazione dell'Agenzia non  stata accolta. 

 

       Emendamento 23: l'articolo 55 prevede che il programma di lavoro annuale dell'Agenzia

       precisi chiaramente i mandati e i compiti dell'Agenzia che sono stati aggiunti, modificati o

       soppressi rispetto all'anno precedente. 

 

       Emendamento 24: l'articolo 56 stabilisce che la relazione generale dell'Agenzia deve

       descrivere chiaramente gli effetti e le conseguenze delle modifiche apportate ai compiti

       assegnati all'Agenzia.

 

       Emendamento 29 (in parte): questo emendamento specifica che le regole di attuazione devono

       basarsi su una valutazione dei rischi ed essere proporzionate alla portata e all'ambito delle

       operazioni. Il Parlamento aveva proposto di inserire queste disposizioni nell'allegato IV,

       mentre il Consiglio, come suggerito dalla Commissione, ha ritenuto pi opportuno inserirle

       nel cuore del regolamento, all'articolo 8, paragrafo 6. 

 

       Il testo della posizione comune contiene altres la disposizione che i diritti sono entrate con

       destinazione specifica. Questa disposizione riveste particolare importanza per garantire una

       certa stabilit del bilancio dell'Agenzia per quanto concerne l'attivit di certificazione. Il

       Consiglio ha inoltre effettuato un consolidamento dei considerando. 

 

       4.2 Emendamenti accolti dalla Commissione ma non integrati nella posizione comune

 

       Si tratta degli emendamenti 2, 8 e 21 nella loro integralit e di parte degli emendamenti 4, 13

       e 16.

 

       L'emendamento 2 consisteva in un considerando sulla necessit per l'Agenzia di fornire

       informazioni utili per l'aggiornamento della "lista nera" (regolamento (CE) n. 2111/2005). 

 

 

IT                                                     4 

                                                                                                       

                                                                                                            IT

 


 

 

       

       L'emendamento 8 si riferisce alla necessit di tener conto anche dei progressi scientifici e

       tecnici nell'elaborazione delle regole di attuazione dell'articolo 7, paragrafo 7 (piloti). 

 

       L'emendamento 21: il testo della posizione comune non riprende n la proposta della

       Commissione n le modifiche proposte dal Parlamento per quanto riguarda il peso dei voti dei

       rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione dell'Agenzia. 

 

       Emendamento 4: il Consiglio non ha accolto le proposte di modifica della definizione di "ente

       qualificato" avanzate dal Parlamento. Tuttavia la definizione scelta dal Parlamento non 

       molto diversa. 

 

       Il Consiglio ha ritenuto che le disposizioni che invitano gli Stati membri a far circolare

       qualsiasi informazione riguardante la scorretta applicazione del regolamento sono gi presenti

       in vari punto del testi della posizione comune e pertanto non ha accolto l'emendamento 13.

 

       L'emendamento 16, che prevede disposizioni destinate a proteggere le fonti di informazioni, 

       stato inserito nel testo della posizione comune, l'unica differenza risiede nell'uso della parola

       "diritto penale" rispetto al "diritto criminale" proposto dal Parlamento.

 

       In sintesi, ad eccezione dell'emendamento 21, gli altri emendamenti ripresi qui sopra non

       pongono problemi agli Stati membri, si tratta solo di piccole modifiche di redazione e non di

       contenuto.

 

       4.3 Emendamenti respinti dalla Commissione e non ripresi nella posizione comune 

 

       Si tratta degli emendamenti 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 28, 30 e orale.

 

            L'emendamento 1 propone di ampliare il campo di applicazione dell'AESA alla sicurezza

            aerea. La Commissione ritiene che ci non spetti all'Agenzia le cui competenze tecniche

            sono strettamente legate agli aspetti di sicurezza. 

 

            Gli emendamenti 5, 6, 7 e 30 e l'emendamento orale mirano ad escludere, per ragioni

            commerciali, alcuni modelli di aerei e di elicotteri. La Commissione ritiene che ci non

            avverrebbe a svantaggio di un adeguato livello di controllo della sicurezza e dunque non ha

            accolto le proposte del Parlamento europeo.

 

            Gli emendamenti 9 e 11 sono stati rifiutati dalla Commissione in quanto avrebbero

            impedito di imporre procedure di certificazione ad operatori non commerciali che

            utilizzano aerei complessi e potenti. 

 

            L'emendamento 12 che a mira a introdurre il reciproco riconoscimento per il personale di

            cabina non  stato accolto in quanto si sovrappone all'articolo 11 (reciproco

            riconoscimento).

 

            L'emendamento 17 riguarda una disposizione che consente all'Agenzia di infliggere

            sanzioni pecuniarie ai suoi amministrati in caso di infrazioni non particolarmente gravi per

            le quali il ritiro del certificato sarebbe sproporzionato. Questo emendamento non pu

            essere accolto in quanto solleva quesiti giuridici e istituzionali e problemi pratici che

            richiedono un esame approfondito.

 

 

 

 

IT                                                        5 

                                                                                                         

                                                                                                             IT

 


 

 

       

            L'emendamento 18  contrario, non solo alle regole contenute nel "Regime applicabile agli

            altri agenti delle Comunit europee", ma anche all'attuale politica della Comunit per

            quanto concerne le competenze linguistiche del personale.

 

            La Commissione ritiene che l'emendamento 20 non possa essere accolto perch la nomina

            dei membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spetta gli Stati membri e non al

            Parlamento europeo in quanto l'Agenzia  chiamata a svolgere compiti per conto degli

            Stati membri.

 

            Con l'emendamento 25, il Parlamento desidera garantire l'indipendenza dell'Agenzia da

            qualsiasi forma di ingerenza da parte di enti privati. La Commissione e il Consiglio

            condividono questo obiettivo ma sono convinti che il testo attuale non apra la strada a

            queste possibilit in quanto le proibisce espressamente.

 

            Gli emendamenti 3, 26, 27 e 28 riguardano la questione degli oneri applicati dall'Agenzia

            per le sue attivit di certificazione. 

 

                         Il Parlamento europeo chiede due decisioni separate: la prima concernente lo

                         stanziamento destinato ai diritti di certificazione e la seconda per le altre

                         risorse. Il Parlamento europeo chiede inoltre di poter destinare parte della

                         sovvenzione europea all'attivit di certificazione.

 

                        

                         La Commissione non accetta questi emendamenti in quanto il primo

                         contravviene al principio di unicit del bilancio e il secondo priverebbe

                         l'Agenzia di circa il 40% delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo della

                         regolamentazione di sicurezza, al controllo di conformit degli Stati membri e

                         all'analisi degli incidenti. Ci avverrebbe a vantaggio di alcuni gruppi

                         industriali che non dovrebbero pi pagare per alcune attivit destinate a

                         garantire che i loro prodotti sia mantenuti a livello di sicurezza necessario.

 

       5- CONCLUSIONE

 

       La Commissione ritiene che la posizione comune non comprometta gli obiettivi fondamentali

       n lo spirito della sua proposta e pu pertanto approvarla. 

 

       Allegato: Dichiarazioni della Commissione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT                                                        6 

                                                                                                            

                                                                                                               IT

 


 

 

       

 

                                                     ALLEGATO

 

                                   Dichiarazione unilaterale della Commissione

 

            concernente l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 54, paragrafo 1,

                                                 "Indagini dell'AESA"

 

       1.           La Commissione conferma che le formulazioni rispettive dell'articolo 10,

                    paragrafo 3,  dell'articolo  24, paragrafo 2, e dell'articolo 54, paragrafo 1, non

                    modificano il ruolo attuale degli Stati membri per quanto riguarda il controllo, in

                    primis, delle imprese di cui sono responsabili e delle ispezioni al suolo, ivi comprese

                    le decisioni relative all'immobilizzazione al suolo degli aeromobili.

 

       2.           Queste disposizioni danno semplicemente all'Agenzia la possibilit di effettuare

                    delle ispezioni di aeromobili ai fini:

 

                    a)  delle procedure di certificazione che effettua nell'ambito dei compiti che le

                          incombono ai sensi del presente regolamento;

 

                    b)  delle ispezioni di normalizzazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1;

 

                    c)  delle ispezioni di imprese destinate a controllare il rispetto della legislazione

                          comunitaria pertinente in situazioni di potenziale insicurezza, in cooperazione

                          con gli Stati membri.

 

       3.           L'articolo 10 limita espressamente agli Stati membri la possibilit di immobilizzare

                    degli aeromobili a terra. In nessun caso l'Agenzia pu immobilizzare un aeromobile

                    al suolo.

 

                    Quando si rileva una carenza in materia di sicurezza, spetta all'Agenzia informarne

                    gli Stati membri interessati e la Commissione.

 

                    I poteri dell'Agenzia sono limitati al ritiro/alla sospensione dei certificati/delle

                    autorizzazioni che concede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT                                                             7  

                                                                                                                  

                                                                                                                  IT

 


 

 

       

 

                                Dichiarazione unilaterale della Commissione

 

                     concernente l'articolo 7, paragrafo 7, "licenza di pilota amatoriale"

 

       La Commissione conferma che, nell'elaborazione delle regole di attuazione per l'articolo 7

       relativo alle licenze di pilota amatoriale, si accorder sempre la priorit alla sicurezza. In

       particolare, le regole di attuazione limiteranno i privilegi associati a queste licenze in funzione

       del livello di formazione dei piloti in questione, esigenza che il considerando 9 e l'articolo 7,

       paragrafo 6, lettera c), rendono obbligatoria.

 

                       Dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione

 

                          concernente l'articolo 69, paragrafo 2, "Entrata in vigore"

 

       Il Consiglio e la Commissione convengono di fare in modo che le regole di attuazione di cui

       all'articolo 69, paragrafo 2, siano elaborate e adottate quanto prima possibile, prima del

       termine stabilito dal suddetto articolo, vista la complessit tecnica di tali regole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT                                                        8 

                                                                                                           

                                                                                                               IT