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                                                       Bruxelles,
18.10.2007
                                                       COM(2007)
631 definitivo
                                                       2005/0228
(COD)
                                                        Â
                       Â
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
                               AL PARLAMENTO EUROPEO
                                                 Â
        in
applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE
                                                 Â
                                          relativa allaÂ
     posizione
comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del
    Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002, del
     15 luglio
2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce
                          un'Agenzia europea per la sicurezza
aerea
ITÂ
                                                                                                    Â
IT
      Â
                                                             Â
2005/0228 (COD)
                              COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
                                      AL PARLAMENTO EUROPEO
                                                        Â
               in
applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE
                                                        Â
                                                 relativa
allaÂ
           Â
posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di un
regolamento del
           Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002, del
            15
luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che
istituisce
                                 un'Agenzia europea per la sicurezza
aerea
      1-
ANTECEDENTI
      Data di
trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio  18 novembre 2005
      (documento
COM(2005) 579 def. - 2005/0228COD)):
      Data del
parere del Comitato economico e sociale europeo:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 21 aprile 2006
      Data del
parere del Parlamento europeo, prima lettura:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 14 marzo 2007
      Data di
adozione della posizione comune (all'unanimit) 15.10.2007
      2-
OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
      La proposta
della Commissione mira ad estendere le regole comuni di sicurezza alle
      operazioni
di volo, alle licenze dei piloti e alla sicurezza degli aeromobili dei paesi
terzi.
      Intende
inoltre rafforzare i controlli e le sanzioni nel caso di mancato rispetto di
queste regole
      e, sulla
base dell'esperienza acquisita, migliorare il funzionamento dell'AESA.
      -
Operazioni di volo: la proposta di regolamento estende le regole comuni a tutte
le attivit
      aeree e
l'obbligo di certificazione a tutti gli operatori commerciali. Per le
operazioni non
      commerciali,
le regole sarebbero adattate alla complessit degli aeromobili utilizzati e non
      richiederebbero
la certificazione.Â
      - Licenze
dei piloti: la proposta di regolamento impone alla maggior parte dei piloti che
      operano
nella Comunit la detenzione di una licenza concessa in base a requisiti comuni
      riguardanti
le loro conoscenze teoriche e pratiche e la loro idoneit fisica. Gli organismi
di
      formazione
dei piloti, i centri e il personale incaricato di attestare la loro idoneit
fisica
      nonch i
dispositivi di simulazione di volo dovrebbero, anch'essi, essere certificati in
base a
      regole
comuni. Mentre il trasporto commerciale sarebbe soggetto ai requisiti minimi,
gli altri
      settori
dell'aviazione beneficerebbero di regole adatte alla complessit degli
aeromobili e a
      quella
dello spazio aereo in cui operano.Â
      -
Aeromobili dei paesi terzi: la proposta di regolamento assoggetta alle regole
comuni gli
      aeromobili
dei paesi terzi che operano nella Comunit, nei limiti consentiti dalla
convenzione
      di Chicago.
Inoltre stabilisce che un operatore straniero pu effettuare operazioni
commerciali
ITÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2Â
                                                                                                         Â
                        Â
                                                                                    IT
      Â
      nella
Comunit solo a condizione di ottenere un'adeguata autorizzazione concessa
      dall'AESA.
Questa autorizzazione attesta la capacit dell'operatore interessato a
rispettare le
      norme
dell'ICAO e, se applicabili, le regole comuni di sicurezza.
      - Controlli
e sanzioni: La proposta rafforza gli obblighi degli Stati membri e concede dei
      poteri
all'AESA in materia di controlli degli aeromobili. Istituisce inoltre dei
meccanismi di
      sanzione
che devono obbligatoriamente essere attuati, dalla Comunit o dai suoi Stati
membri,
      in caso di
mancato rispetto delle regole comuni.Â
      3-
OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE
      Il
Consiglio ha apportato modifiche di carattere generale alla proposta della
Commissione,
      che sono
accettabili in quanto consentirebbero di conseguire gli obiettivi
stabiliti.Â
      Nell'insieme,
le disposizioni di base della proposta della Commissione sono riprese dal testo
      approvato
dagli Stati membri. Quelle relative alle sanzioni in caso di mancato rispetto
delle
      regole
comuni sono persino state rafforzate nel corso dei dibattiti. Nella forma,
invece, il testo
      della
Commissione stato profondamente
modificato, in quanto gli Stati membri hanno
      voluto che
la situazione dei vettori dei paesi terzi fosse trattata in articoli separati. InfineÂ
      opportuno
sottolineare che le proposte relative al miglioramento della governance
dell'AESA
      sono state
in gran parte respinte dal Consiglio. D'altra parte il Consiglio ha preferito
limitare
      allo
stretto necessario i poteri di certificazione affidati all'Agenzia. Visti i
limiti delle risorse
      dell'Agenzia,
la Commissione ha accettato questa restrizione.
      La
Commissione ha accolto interamente o parzialmente 14 dei 31 emendamenti
proposti dal
      Parlamento
europeo in prima lettura.Â
      Di questi 31 emendamenti, nella sua
posizione comune, il Consiglio ne ha ripresi 8 alla
      lettera.Â
      4-
OSSERVAZIONI DETTAGLIATE DELLA COMMISSIONE
      4.1
Emendamenti accolti dalla Commissione e integrati totalmente o parzialmente
nella
      posizione
comune
      I
riferimenti di cui ai paragrafi seguenti sono riferimenti ai considerando e
agli articoli della
      posizione
comune.
ITÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3Â
                                                                                                           Â
                                                                                                               Â
IT
      Â
      Emendamento 10: all'articolo 8, paragrafo 4,
si precisa che il personale di cabina impegnato
      in
operazioni commerciali deve essere in possesso di un attestato come quello
descritto alla
      lettera d)
della norma OPS 1.1005, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1899/2006
del
      Parlamento
europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di
      procedure
amministrative nel settore dell'aviazione civile (UE OPS); a discrezione dello
Stato
      membro,
l'attestato pu essere rilasciato da operatori o centri di addestramento
approvati.
      Emendamento
14: questo emendamento introduce all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, delle misure
      correttive
e di salvaguardia destinate ad essere applicate dalla Commissione in caso di
      mancata
conformit o di conformit non effettiva di un certificato concesso conformemente
al
      regolamento.
      Emendamento
15: facendo riferimento, all'articolo 13, ai criteri che devono soddisfare gli
enti
      qualificati
cui possono essere assegnati compiti di certificazione, questo emendamento mira
a
      semplificare
il testo proposto dalla Commissione.Â
      Emendamento
19: l'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), prevede che il consiglio di
      amministrazione
trasmetta ogni anno all'autorit di bilancio qualsiasi informazione utile
      riguardante
i risultati delle procedure di valutazione. L'emendamento stabilisce che ci
      avverr in
particolare per le informazioni relative agli effetti o alle conseguenze di
modifiche
      apportate
ai compiti assegnati all'Agenzia.
      Emendamento
22: l'idea di istituire un comitato esecutivo in seno al Consiglio di
      amministrazione
dell'Agenzia non stata accolta.Â
      Emendamento
23: l'articolo 55 prevede che il programma di lavoro annuale dell'Agenzia
      precisi
chiaramente i mandati e i compiti dell'Agenzia che sono stati aggiunti,
modificati o
      soppressi
rispetto all'anno precedente.Â
      Emendamento 24: l'articolo 56 stabilisce
che la relazione generale dell'Agenzia deve
      descrivere
chiaramente gli effetti e le conseguenze delle modifiche apportate ai compiti
      assegnati
all'Agenzia.
      Emendamento
29 (in parte): questo emendamento specifica che le regole di attuazione devono
      basarsi su
una valutazione dei rischi ed essere proporzionate alla portata e all'ambito
delle
      operazioni.
Il Parlamento aveva proposto di inserire queste disposizioni nell'allegato IV,
      mentre il
Consiglio, come suggerito dalla Commissione, ha ritenuto pi opportuno inserirle
      nel cuore
del regolamento, all'articolo 8, paragrafo 6.Â
      Il testo
della posizione comune contiene altres la disposizione che i diritti sono
entrate con
      destinazione
specifica. Questa disposizione riveste particolare importanza per garantire una
      certa
stabilit del bilancio dell'Agenzia per quanto concerne l'attivit di
certificazione. Il
      Consiglio
ha inoltre effettuato un consolidamento dei considerando.Â
      4.2
Emendamenti accolti dalla Commissione ma non integrati nella posizione comune
      Si tratta
degli emendamenti 2, 8 e 21 nella loro integralit e di parte degli emendamenti
4, 13
      e 16.
     Â
L'emendamento 2 consisteva in un considerando sulla necessit per
l'Agenzia di fornire
      informazioni
utili per l'aggiornamento della "lista nera" (regolamento (CE) n.
2111/2005).Â
ITÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4Â
                                                                                                      Â
                                                                                                          Â
IT
      Â
      L'emendamento 8 si riferisce alla
necessit di tener conto anche dei progressi scientifici e
      tecnici
nell'elaborazione delle regole di attuazione dell'articolo 7, paragrafo 7
(piloti).Â
      L'emendamento
21: il testo della posizione comune non riprende n la proposta della
      Commissione
n le modifiche proposte dal Parlamento per quanto riguarda il peso dei voti dei
      rappresentanti
della Commissione in seno al consiglio di amministrazione dell'Agenzia.Â
      Emendamento
4: il Consiglio non ha accolto le proposte di modifica della definizione di
"ente
      qualificato"
avanzate dal Parlamento. Tuttavia la definizione scelta dal Parlamento nonÂ
      molto
diversa.Â
      Il
Consiglio ha ritenuto che le disposizioni che invitano gli Stati membri a far
circolare
      qualsiasi
informazione riguardante la scorretta applicazione del regolamento sono gi
presenti
      in vari
punto del testi della posizione comune e pertanto non ha accolto l'emendamento
13.
      L'emendamento
16, che prevede disposizioni destinate a proteggere le fonti di
informazioni,Â
      stato
inserito nel testo della posizione comune, l'unica differenza risiede nell'uso
della parola
      "diritto
penale" rispetto al "diritto criminale" proposto dal Parlamento.
      In sintesi,
ad eccezione dell'emendamento 21, gli altri emendamenti ripresi qui sopra non
      pongono
problemi agli Stati membri, si tratta solo di piccole modifiche di redazione e
non di
      contenuto.
      4.3
Emendamenti respinti dalla Commissione e non ripresi nella posizione
comuneÂ
      Si tratta
degli emendamenti 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 28, 30 e
orale.
           L'emendamento
1 propone di ampliare il campo di applicazione dell'AESA alla sicurezza
           aerea.
La Commissione ritiene che ci non spetti all'Agenzia le cui competenze tecniche
           sono
strettamente legate agli aspetti di sicurezza.Â
           Gli
emendamenti 5, 6, 7 e 30 e l'emendamento orale mirano ad escludere, per ragioni
           commerciali,
alcuni modelli di aerei e di elicotteri. La Commissione ritiene che ci non
           avverrebbe
a svantaggio di un adeguato livello di controllo della sicurezza e dunque non
ha
           accolto
le proposte del Parlamento europeo.
           Gli
emendamenti 9 e 11 sono stati rifiutati dalla Commissione in quanto avrebbero
           impedito
di imporre procedure di certificazione ad operatori non commerciali che
           utilizzano
aerei complessi e potenti.Â
           L'emendamento
12 che a mira a introdurre il reciproco riconoscimento per il personale di
           cabina
non stato accolto in quanto si
sovrappone all'articolo 11 (reciproco
           riconoscimento).
          Â
L'emendamento 17 riguarda una disposizione che consente all'Agenzia di
infliggere
           sanzioni
pecuniarie ai suoi amministrati in caso di infrazioni non particolarmente gravi
per
           le quali
il ritiro del certificato sarebbe sproporzionato. Questo emendamento non pu
           essere
accolto in quanto solleva quesiti giuridici e istituzionali e problemi pratici
che
           richiedono
un esame approfondito.
ITÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5Â
                                                                                                        Â
                                                                                                 Â
          IT
      Â
          Â
L'emendamento 18Â contrario, non
solo alle regole contenute nel "Regime applicabile agli
           altri
agenti delle Comunit europee", ma anche all'attuale politica della Comunit
per
           quanto
concerne le competenze linguistiche del personale.
           La
Commissione ritiene che l'emendamento 20 non possa essere accolto perch la
nomina
           dei
membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spetta gli Stati membri e
non al
           Parlamento europeo in quanto
l'Agenzia chiamata a svolgere compiti
per conto degli
           Stati
membri.
           Con
l'emendamento 25, il Parlamento desidera garantire l'indipendenza dell'Agenzia
da
           qualsiasi
forma di ingerenza da parte di enti privati. La Commissione e il Consiglio
           condividono
questo obiettivo ma sono convinti che il testo attuale non apra la strada a
           queste
possibilit in quanto le proibisce espressamente.
           Gli
emendamenti 3, 26, 27 e 28 riguardano la questione degli oneri applicati
dall'Agenzia
           per le
sue attivit di certificazione.Â
                       Â
Il Parlamento europeo chiede due decisioni separate: la prima
concernente lo
                        stanziamento destinato ai
diritti di certificazione e la seconda per le altre
                       Â
risorse. Il Parlamento europeo chiede inoltre di poter destinare parte
della
                       Â
sovvenzione europea all'attivit di certificazione.
                       Â
                       Â
La Commissione non accetta questi emendamenti in quanto il primo
                       Â
contravviene al principio di unicit del bilancio e il secondo priverebbe
                        l'Agenzia di circa il 40%
delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo della
                       Â
regolamentazione di sicurezza, al controllo di conformit degli Stati
membri e
                       Â
all'analisi degli incidenti. Ci avverrebbe a vantaggio di alcuni gruppi
                       Â
industriali che non dovrebbero pi pagare per alcune attivit destinate a
                       Â
garantire che i loro prodotti sia mantenuti a livello di sicurezza
necessario.
      5- CONCLUSIONE
      La
Commissione ritiene che la posizione comune non comprometta gli obiettivi
fondamentali
      n lo
spirito della sua proposta e pu pertanto approvarla.Â
      Allegato:
Dichiarazioni della Commissione
ITÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6Â
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      Â
                                                   Â
ALLEGATO
                                  Dichiarazione
unilaterale della Commissione
           concernente
l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 54,
paragrafo 1,
                                                "Indagini
dell'AESA"
      1.          La Commissione conferma che le
formulazioni rispettive dell'articolo 10,
                   paragrafo 3, dell'articolo 24,
paragrafo 2, e dell'articolo 54, paragrafo 1, non
                  Â
modificano il ruolo attuale degli Stati membri per quanto riguarda il
controllo, in
                  Â
primis, delle imprese di cui sono responsabili e delle ispezioni al
suolo, ivi comprese
                  Â
le decisioni relative all'immobilizzazione al suolo degli aeromobili.
      2.          Queste disposizioni danno
semplicemente all'Agenzia la possibilit di effettuare
                   delle ispezioni di aeromobili ai
fini:
                  Â
a)Â delle procedure di
certificazione che effettua nell'ambito dei compiti che le
                        Â
incombono ai sensi del presente regolamento;
                  Â
b)Â delle ispezioni di
normalizzazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1;
                  Â
c)Â delle ispezioni di imprese
destinate a controllare il rispetto della legislazione
                        Â
comunitaria pertinente in situazioni di potenziale insicurezza, in
cooperazione
                        Â
con gli Stati membri.
      3.          L'articolo 10 limita espressamente
agli Stati membri la possibilit di immobilizzare
                  Â
degli aeromobili a terra. In nessun caso l'Agenzia pu immobilizzare un
aeromobile
                  Â
al suolo.
                  Â
Quando si rileva una carenza in materia di sicurezza, spetta all'Agenzia
informarne
                  Â
gli Stati membri interessati e la Commissione.
                  Â
I poteri dell'Agenzia sono limitati al ritiro/alla sospensione dei
certificati/delle
                  Â
autorizzazioni che concede.
ITÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7 Â
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                                                                                                                Â
IT
      Â
                               Dichiarazione unilaterale della
Commissione
                   Â
concernente l'articolo 7, paragrafo 7, "licenza di pilota
amatoriale"
      La
Commissione conferma che, nell'elaborazione delle regole di attuazione per
l'articolo 7
      relativo
alle licenze di pilota amatoriale, si accorder sempre la priorit alla
sicurezza. In
     Â
particolare, le regole di attuazione limiteranno i privilegi associati a
queste licenze in funzione
      del livello
di formazione dei piloti in questione, esigenza che il considerando 9 e
l'articolo 7,
      paragrafo
6, lettera c), rendono obbligatoria.
                     Â
Dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione
                        Â
concernente l'articolo 69, paragrafo 2, "Entrata in vigore"
      Il
Consiglio e la Commissione convengono di fare in modo che le regole di
attuazione di cui
      all'articolo
69, paragrafo 2, siano elaborate e adottate quanto prima possibile, prima del
      termine
stabilito dal suddetto articolo, vista la complessit tecnica di tali regole.
ITÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8Â
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                                                                                                             Â
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