|
Bruxelles,
18.10.2007
COM(2007)
639 definitivo
2005/0260 (COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO
ai
sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE
relativa alla
Posizione comune del Consiglio sull'adozione
di una proposta di direttiva del
Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio
relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative
degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive
(direttiva "Servizi di media
audiovisivi")
IT
IT
2005/0260 (COD)
COMUNICAZIONE
DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO
ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE
relativa alla
Posizione comune del Consiglio sull'adozione di una proposta di
direttiva del
Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio
relativa
al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative
degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive
(direttiva "Servizi di
media audiovisivi")
1.
ANTECEDENTI
Data di
trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al 15 dicembre 2005
Consiglio
(documento COM(2005) 646 -2005/0260(COD):
Data del parere
del Comitato economico e sociale europeo: 13 settembre 2006
[CESC 1178/2006]
Data del
parere del Parlamento europeo in prima lettura: 13
dicembre 2006
Data di
trasmissione della proposta modificata: 29 marzo 2007
Data
dell'adozione della Posizione comune: 15 ottobre 2007
2.
OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
L'obiettivo
della direttiva "Servizi di media audiovisivi" è potenziare il
mercato interno per i
servizi
audiovisivi non lineari/a richiesta (armonizzazione minima in materia di tutela
dei
minori,
incitazione all'odio, comunicazione commerciale) sulla base del principio del
paese di
stabilimento
e ammodernare le norme, in particolare quelle relative alla pubblicità, per i
servizi
lineari (servizi di radiodiffusione).
3.
OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE
3.1
Osservazioni
generali
sulla Posizione comune
La
Posizione comune (l'accordo politico sulla Posizione comune) è sostanzialmente
e
largamente
in linea con la proposta della Commissione e può essere pertanto pienamente
sostenuta.
Ciò vale in particolare per le disposizioni relative al campo di applicazione,
alla
comunicazione
commerciale, all'inserimento dei prodotti, ai brevi estratti dell'attualità, al
pluralismo
dei media, all'alfabetizzazione mediale e alla coregolamentazione.
3.2 Accordo in fase di Posizione comune
IT 2
IT
La
Posizione comune è il risultato di intensi negoziati interistituzionali. Il
presidente della
commissione
CULT, il sig. Nikolaos Sifunakis, ha confermato l'accordo in una lettera
del 21
maggio 2007 al Dr. P. Witt, presidente del COREPER.
Nella
riunione del Consiglio del 24 maggio, la Commissione ha rilevato con
soddisfazione
che i
colegislatori avevano operato la scelta di non modificare le norme che
definiscono il
posto di
stabilimento di un fornitore di servizi di media di cui all'articolo 2 e
ribadito il
diritto di
un organismo di radiodiffusione televisiva di offrire i suoi servizi sul
mercato
interno dal
paese di stabilimento di sua scelta. Per quanto riguarda le norme nazionali più
rigorose
(articolo 3), la direttiva sui servizi di media audiovisivi prevede una nuova
procedura
per i casi in cui un organismo di radiodiffusione televisiva potrebbe aggirare
le
norme più
rigorose di uno Stato membro che si è avvalso della facoltà di adottare norme
del
genere,
compatibili con il diritto comunitario.
La
Commissione è convinta che la prima fase della procedura, che consiste nella
cooperazione
tra gli Stati membri interessati sulla base del "massimo impegno",
permetterà di
risolvere
rapidamente la maggior parte delle difficoltà. Qualora questa fase non
vincolante
della
cooperazione non portasse ad alcun risultato, inizierebbe una seconda fase, di
carattere
formale, in
cui la Commissione europea svolgerebbe il ruolo previsto dalla procedura di
nuova
istituzione, che è quello di esaminare la compatibilità con il diritto
comunitario delle
misure
proposte dello Stato membro. Se la Commissione ritiene che le misure proposte
non
siano
compatibili con il diritto comunitario, lo Stato membro interessato deve
astenersi dal
prenderle.
La Commissione ritiene che queste disposizioni procedurali salvaguardino il
principio
del "paese di stabilimento".
Per quanto
riguarda i brevi estratti dell'attualità per programmi di informazione
generale, la
Commissione
può accettare la disposizione di compromesso. Sulla compensazione la
formulazione
di compromesso recita: "La compensazione eventualmente prevista non è
superiore
alle spese aggiuntive direttamente sostenute per la fornitura
dell'accesso." Questa
formulazione è stata scelta per garantire che il diritto ai brevi
estratti di attualità non possa
essere
inteso come una licenza obbligatoria che conferirebbe diritti più estesi agli
organismi di
radiodiffusione
televisiva beneficiari. Si tratta di una soluzione ampiamente sostenuta da
tutte
le parti
interessate, dagli organismi di radiodiffusione ai proprietari di diritti.
Per quanto
riguarda il divieto di discriminazioni nelle comunicazioni commerciali
audiovisive
(articolo 3 quinquies, paragrafo 1, lettera c), della Posizione comune), il
Consiglio ha accettato, in risposta ad una
richiesta del Parlamento, che il testo di
compromesso
faccia riferimento a tutte le categorie di discriminazione menzionate
nell'articolo
13 del trattato e reciti "non devono comportare o promuovere ....".
La
Commissione può accettare questo testo.
Per quanto
riguarda l'indipendenza delle autorità di regolamentazione, la presidenza ha
proposto di
introdurre in un considerando un riferimento alla facoltà degli Stati membri di
istituire
organismi nazionali di regolamentazione indipendenti. Detti organismi
dovrebbero
essere
indipendenti sia dai governi nazionali che dagli operatori. Secondo il
Parlamento
europeo e
la Commissione il riferimento a tali organismi dovrebbe figurare nel
dispositivo
della
direttiva. Il testo di compromesso dell'articolo 23ter, accettabile per la
Commissione,
recita:
"Gli Stati membri adottano opportune misure per comunicare agli altri
Stati membri e
alla
Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle
disposizioni della
IT 3
IT
presente
direttiva, segnatamente degli articoli 2, 2 bis e 3 della stessa, in
particolare attraverso
i propri
organismi indipendenti competenti"1.
4.
CONCLUSIONE
La
Posizione comune risponde agli obiettivi della proposta iniziale e della
proposta
modificata
della Commissione. La Commissione ne approva pertanto il testo.
1 Proposta originaria della
Commissione (articolo 23 ter.):
"1. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità di
regolamentazione nazionali e
assicurano che esse esercitino i loro poteri in modo imparziale e
trasparente. 2. Le autorità nazionali di
regolamentazione comunicano alle autorità di regolamentazione degli
altri Stati membri e alla
Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle
disposizioni della presente
direttiva."
IT 4
IT