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Bruxelles, 18
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                                                       Bruxelles, 18.10.2007

                                                       COM(2007) 639 definitivo

 

                                                       2005/0260 (COD)

 

                                                        

 

 

                         COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

                                AL PARLAMENTO EUROPEO

                                                  

             ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

                                                 

                                           relativa alla

 

         Posizione comune del Consiglio sull'adozione di una proposta di direttiva del

     Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio

       relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e

        amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

                            (direttiva "Servizi di media audiovisivi")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                                                               2005/0260 (COD)

 

                               COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

                                       AL PARLAMENTO EUROPEO

                                                          

                    ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

                                                           

                                                   relativa alla

 

                 Posizione comune del Consiglio sull'adozione di una proposta di direttiva del

            Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio

               relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e

               amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

                                   (direttiva "Servizi di media audiovisivi")

 

 

       1. ANTECEDENTI

 

       Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al             15 dicembre 2005

       Consiglio (documento COM(2005) 646 -2005/0260(COD):

 

       Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:                  13 settembre 2006

                                                                                  [CESC 1178/2006]

 

       Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:                   13 dicembre 2006

 

       Data di trasmissione della proposta modificata:                            29 marzo 2007

 

       Data dell'adozione della Posizione comune:                                 15 ottobre 2007

 

       2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

 

       L'obiettivo della direttiva "Servizi di media audiovisivi" è potenziare il mercato interno per i

       servizi audiovisivi non lineari/a richiesta (armonizzazione minima in materia di tutela dei

       minori, incitazione all'odio, comunicazione commerciale) sulla base del principio del paese di

       stabilimento e ammodernare le norme, in particolare quelle relative alla pubblicità, per i

       servizi lineari (servizi di radiodiffusione).

 

       3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

 

       3.1 Osservazioni

                                generali

                                         sulla Posizione comune

 

       La Posizione comune (l'accordo politico sulla Posizione comune) è sostanzialmente e

       largamente in linea con la proposta della Commissione e può essere pertanto pienamente

       sostenuta. Ciò vale in particolare per le disposizioni relative al campo di applicazione, alla

       comunicazione commerciale, all'inserimento dei prodotti, ai brevi estratti dell'attualità, al

       pluralismo dei media, all'alfabetizzazione mediale e alla coregolamentazione. 

 

       3.2        Accordo in fase di Posizione comune

 

IT                                                        2 

                                                                                                        

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       La Posizione comune è il risultato di intensi negoziati interistituzionali. Il presidente della

       commissione CULT, il sig. Nikolaos Sifunakis, ha confermato l'accordo in una lettera

       del 21 maggio 2007 al Dr. P. Witt, presidente del COREPER.

 

       Nella riunione del Consiglio del 24 maggio, la Commissione ha rilevato con soddisfazione

       che i colegislatori avevano operato la scelta di non modificare le norme che definiscono il

       posto di stabilimento di un fornitore di servizi di media di cui all'articolo 2 e ribadito il

       diritto di un organismo di radiodiffusione televisiva di offrire i suoi servizi sul mercato

       interno dal paese di stabilimento di sua scelta. Per quanto riguarda le norme nazionali più

       rigorose (articolo 3), la direttiva sui servizi di media audiovisivi prevede una nuova

       procedura per i casi in cui un organismo di radiodiffusione televisiva potrebbe aggirare le

       norme più rigorose di uno Stato membro che si è avvalso della facoltà di adottare norme del

       genere, compatibili con il diritto comunitario. 

 

       La Commissione è convinta che la prima fase della procedura, che consiste nella

       cooperazione tra gli Stati membri interessati sulla base del "massimo impegno", permetterà di

       risolvere rapidamente la maggior parte delle difficoltà. Qualora questa fase non vincolante

       della cooperazione non portasse ad alcun risultato, inizierebbe una seconda fase, di carattere

       formale, in cui la Commissione europea svolgerebbe il ruolo previsto dalla procedura di

       nuova istituzione, che è quello di esaminare la compatibilità con il diritto comunitario delle

       misure proposte dello Stato membro. Se la Commissione ritiene che le misure proposte non

       siano compatibili con il diritto comunitario, lo Stato membro interessato deve astenersi dal

       prenderle. La Commissione ritiene che queste disposizioni procedurali salvaguardino il

       principio del "paese di stabilimento".

 

       Per quanto riguarda i brevi estratti dell'attualità per programmi di informazione generale, la

       Commissione può accettare la disposizione di compromesso. Sulla compensazione la

       formulazione di compromesso recita: "La compensazione eventualmente prevista non è

       superiore alle spese aggiuntive direttamente sostenute per la fornitura dell'accesso." Questa

       formulazione è stata scelta per garantire che il diritto ai brevi estratti di attualità non possa

       essere inteso come una licenza obbligatoria che conferirebbe diritti più estesi agli organismi di

       radiodiffusione televisiva beneficiari. Si tratta di una soluzione ampiamente sostenuta da tutte

       le parti interessate, dagli organismi di radiodiffusione ai proprietari di diritti. 

       Per quanto riguarda il divieto di discriminazioni nelle comunicazioni commerciali

       audiovisive (articolo 3 quinquies, paragrafo 1, lettera c), della Posizione comune), il

       Consiglio ha accettato, in risposta ad una richiesta del Parlamento, che il testo di

       compromesso faccia riferimento a tutte le categorie di discriminazione menzionate

       nell'articolo 13 del trattato e reciti "non devono comportare o promuovere ....".

       La Commissione può accettare questo testo.

 

       Per quanto riguarda l'indipendenza delle autorità di regolamentazione, la presidenza ha

       proposto di introdurre in un considerando un riferimento alla facoltà degli Stati membri di

       istituire organismi nazionali di regolamentazione indipendenti. Detti organismi dovrebbero

       essere indipendenti sia dai governi nazionali che dagli operatori. Secondo il Parlamento

       europeo e la Commissione il riferimento a tali organismi dovrebbe figurare nel dispositivo

       della direttiva. Il testo di compromesso dell'articolo 23ter, accettabile per la Commissione,

       recita: "Gli Stati membri adottano opportune misure per comunicare agli altri Stati membri e

       alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni della

 

 

 

 

IT                                                       3 

                                                                                                         

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       presente direttiva, segnatamente degli articoli 2, 2 bis e 3 della stessa, in particolare attraverso

       i propri organismi indipendenti competenti"1.

 

       4. CONCLUSIONE

 

       La Posizione comune risponde agli obiettivi della proposta iniziale e della proposta

       modificata della Commissione. La Commissione ne approva pertanto il testo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

       1           Proposta originaria della Commissione (articolo 23 ter.):      

                   "1. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali e

                   assicurano che esse esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente. 2. Le autorità nazionali di

                   regolamentazione comunicano alle autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e alla

                   Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente

                   direttiva."

 

IT                                                                4 

                                                                                                                             

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