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Bruxelles,
23.10.2007
COM(2007) 644
definitivo
COMUNICAZIONE
DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL
PARLAMENTO EUROPEO
sul ruolo di Eurojust e della rete giudiziaria europea
nell'ambito della lotta alla
criminalità
organizzata e al terrorismo all'interno dell'Unione europea
IT
IT
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL
PARLAMENTO
EUROPEO
sul ruolo di Eurojust e della rete giudiziaria europea nell'ambito della
lotta alla
criminalità organizzata e al terrorismo all'interno dell'Unione europea
Istituito
sulla scia dell'esperienza positiva di Pro-Eurojust con una decisione del 28
febbraio
20021 (in
appresso, "la decisione"), Eurojust ha dato prova di efficacia
consentendo di
potenziare
in modo concreto la cooperazione operativa in materia giudiziaria tra i 27
Stati
membri e
riscuotendo notevoli successi sul piano operativo.
Nel
programma dell'Aia2, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a
riflettere sullo
sviluppo di
Eurojust. In questa ottica, a Vienna, a settembre 20063, gli attori del settore
della
giustizia
coinvolti nella cooperazione giudiziaria hanno preso parte ad una riflessione. Il
processo4
si è avvalso del contributo della rete giudiziaria europea (in appresso,
"RGE")5 e
dell'apporto
dello stesso Eurojust. Nelle conclusioni adottate il 13 giugno scorso6, il
Consiglio
ha
nuovamente esortato la Commissione a presentare una comunicazione sul ruolo di
Eurojust
e della
RGE.
1. Recepimento della decisione: un
bilancio positivo moderato
Prima di
passare al bilancio giuridico del recepimento della decisione7, la Commissione
tiene
a
sottolineare i risultati positivi raggiunti da Eurojust in ambito operativo. Nel
2006, sono
state
registrate 771 pratiche operative, ovvero un aumento del 31% rispetto al 20058.
La
qualità e
la rapidità della gestione delle pratiche sono notorie. Tuttavia, parallelamente
allo
sviluppo di
Eurojust, occorre chiarire e potenziare i poteri dei membri nazionali ed
estendere
le
competenze del collegio. Al fine di raggiungere questo obiettivo, è opportuno
modificare la
decisione.
I miglioramenti possibili
1.1. Conferire poteri più estesi ai
membri nazionali
I poteri
attribuiti ai membri nazionali mancano di coerenza, il che impedisce di
approfondire
la
cooperazione. L'importanza di Eurojust rende necessarie disposizioni nazionali
che
esplicitino
le attribuzioni dei membri nazionali e del collegio. Una decisione
amministrativa
che designa
il membro nazionale, ne descrive lo status ed enumera per sommi capi le sue
competenze
non è sufficiente a conferire al medesimo autorità in seno all'istituzione
giudiziaria
nazionale e a livello europeo.
1 GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.
2 GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.
3 Documento 14123/06 del 19.10.2006,
Eurojust 48, LIMITE.
4 Vision Paper del 19.9.2006,
documento 6053/07 EJN 6.
5 Azione comune del 29.6.1998, GU L
191 del 7.7.1998, pag. 4.
6 Conclusioni del Consiglio,
documento 9920/07 COPEN 73.
7 Si vedano le tabelle allegate.
8 Relazioni annue Eurojust 2004, 2005
e 2006.
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I membri
nazionali esercitano raramente autorità nei confronti delle istanze nazionali. Solo
alcuni
Stati membri riconoscono ai rispettivi membri nazionali il potere di chiedere
l'avvio di
un'indagine9.
Se i membri nazionali possono, nella maggior parte dei casi, proporre di
istituire
una squadra
investigativa comune, sono pochissimi quelli che hanno competenza a negoziarne
l'istituzione
e ancor meno quelli che possono darne ordine10. Oltre la metà dei membri
nazionali
mantiene dei poteri giudiziari nel paese di origine11. Tuttavia, le prerogative
connesse a
questa competenza non sono per niente utilizzate12 data la natura specifica
delle
attività di
assistenza internazionale in materia penale e la presenza insufficiente dei
membri
sul
territorio nazionale.
Le autorità
giudiziarie degli Stati membri possono chiedere informazioni unicamente
nell'ambito
di richieste di assistenza giudiziaria destinate ad alimentare indagini e
procedimenti
giudiziari in corso nei loro paesi. Eurojust non è sufficientemente proattivo
sul
piano della
richiesta di informazioni. L'accesso all'informazione è capitale. Il varo dei
progetti
E-POC I e
II finanziati dal programma AGIS ha permesso di creare una rete di
comunicazione
interna
sicura. Il progetto E-POC III, in fase di sperimentazione13, è destinato a
consentire
scambi di
informazioni in condizioni di sicurezza. Grazie all'accesso alle informazioni
contenute
nel SIS II, i membri nazionali potranno adempiere più facilmente al loro
mandato.
Ciascuno
Stato membro dovrà mettere a punto dispositivi giuridici che consentano ai
membri
nazionali
di consultare le schede nazionali dei detenuti, il casellario giudiziario
nazionale e gli
schedari di
analisi del DNA e delle impronte digitali14.
L'articolo
9, paragrafo 4, e l'articolo 13 della decisione, nonché l'articolo 2 della
decisione sul
terrorismo15
esigono che gli Stati membri trasmettano, non appena note, le informazioni ai
membri
nazionali. Non tutti gli Stati membri sono pienamente adempienti in tal senso. Di
recente, il
Consiglio ha esortato16 le autorità giudiziarie nazionali a trasmettere quanto
prima
le
informazioni ad Eurojust nei casi complessi e gravi17. Alcuni Stati membri
hanno posto
l'obbligo
di informare la rappresentanza nazionale nei casi di rilevanza transnazionale,
in
modo che
questa sia messa in condizione di prendere iniziative e correlare le pratiche
grazie
alla banca
dati Eurojust. Occorrerebbe incoraggiare tale pratica modificando la decisione
di
conseguenza.
Proposte
Il mandato
dei membri nazionali può essere di un anno o avere durata indeterminata. Nella
maggior
parte dei casi, le nomine sono triennali e rinnovabili una sola volta18. Al
fine di
garantire
una certa stabilità, bisognerebbe fissare almeno a tre anni la durata del
mandato dei
9 BG, LT, MT, PT, SI, SK, FI, SE.
10 CZ, DE, MT, SE.
11 BG, CZ, EE, IE, CY, LV, LT, MT, PL,
RO, SI, SK, FI, SE, UK (per quest'ultimo, solo in caso di
emergenza
per incapacità dell'autorità competente).
12 Informazioni raccolte presso Eurojust
fino al 1° giugno 2007.
13 Tra IT, FR, PL, RO e SI.
14 Risoluzione del Consiglio del 9 giugno 1997 sullo scambio di
risultati di analisi del DNA, GU C 193
del
24.6.1997, pag. 2.
15 Decisione 2005/671/GAI del Consiglio,
del 20.9.2005, concernente lo scambio di informazioni e la
cooperazione
in materia di reati terroristici, GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22.
16 Conclusioni del Consiglio relative
alla quinta relazione annuale sulle attività dell'Eurojust.
17 Si veda il punto 4 delle Conclusioni.
18 BG, CZ, DE, IE, EL, ES, FR, LT, HU, PT, RO.
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membri
nazionali in seno a Eurojust, senza possibilità di revoca. Per questo, è
necessario
modificare
l'articolo 9, paragrafo 1, della decisione.
Sarebbe
inoltre opportuno che i membri nazionali lavorino per Eurojust in via
permanente e
dispongano
di almeno uno o più vice che possano coadiuvarli, assicurandone la presenza e
la
piena
partecipazione ai lavori del collegio. Il potenziamento degli uffici nazionali
è
fondamentale
in quanto da esso dipende la capacità operativa di Eurojust. L'articolo 2,
paragrafo
2, della decisione va precisato in tal senso. La Commissione esorta inoltre
Eurojust
e gli Stati
membri ad avvalersi di esperti nazionali, come già previsto dall'articolo 30,
paragrafo
2.
Sembra
necessario definire una base minima comune di competenze. I membri nazionali
non
devono
sostituire i servizi ministeriali o giurisdizionali nazionali preposti a
gestire
quotidianamente
richieste di assistenza internazionale in materia penale. La loro vocazione è
di
intervenire sul piano operativo, giuridico e tecnico, avvalendosi
dell'esperienza pratica di
cui
dispongono per rendere più efficace l'assistenza e altre forme di cooperazione.
La
Commissione
esorta pertanto gli Stati membri a definire pratiche nazionali in tal senso.
Seguono
alcune ipotesi di sviluppo possibile.
Insieme
alle autorità giudiziarie nazionali, i membri nazionali dovrebbero essere in
condizione
di:
in caso di bisogno o di emergenza, ricevere e trasmettere le richieste
delle
giurisdizioni nazionali e assicurare che siano eseguite a dovere.
Sono queste
funzioni già contemplate all'articolo 6, lettera a), punto v), e lettera g),
cui
occorrerebbe
aggiungere la "verifica dell'espletamento dell'esecuzione";
nei casi di difficile esecuzione, chiedere alle autorità giudiziarie
interessate,
tramite il rispettivo membro nazionale, un complemento d'esecuzione,
suggerendo indagini o ricerche
aggiuntive.
Occorrerebbe
estendere il campo di applicazione dell'articolo 6, lettera a), punto i), in
forza
del quale i
membri nazionali possono già chiedere alle autorità competenti degli Stati
membri
di avviare
indagini;
proporre al magistrato del pubblico ministero o al giudice responsabile
particolari provvedimenti investigativi riferiti a fatti precisi.
Sarebbe
auspicabile che l'articolo 6 contempli questa possibilità;
essere informati in anticipo della decisione di istituire una squadra
investigativa comune.
La
possibilità di istituire una squadra investigativa comune è prevista
dall'articolo 6, lettera a),
punto iv).
Se fosse informato in anticipo ogni volta che una tale squadra viene istituita,
Eurojust
potrebbe chiedere alle autorità nazionali di prendere parte ad alcune di esse,
in
funzione
delle competenze, il che permetterebbe di ovviare a problemi che possono
insorgere
in fasi
successive;
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nella misura del necessario e nei casi in cui sono coinvolti altri due
Stati
membri, essere informati sulle misure di consegna controllata, sulle
attività
di infiltrazione o sulle operazioni sotto copertura e venire incaricati
di
sovrintendervi e di controllarle;
essere informati in modo spontaneo, preventivo, esaustivo e continuo su
tutti
i casi penali che vedono coinvolti almeno tre Stati, ovvero almeno due
Stati
per i reati particolarmente
gravi (terrorismo e tratta di esseri umani), nella
misura in cui sia necessario all'assolvimento delle funzioni di
Eurojust.
La
Commissione aveva espresso questo auspicio nella comunicazione del 2000;
trasmettere queste informazioni al membro nazionale di uno Stato non
informato ma coinvolto nei fatti.
L'articolo
13, paragrafo 2, che contempla questa funzione, dovrebbe essere modificato in
modo da
includere lo Stato non informato ma coinvolto nei fatti;
ricevere dalle autorità giudiziarie nazionali tutte le sentenze
riguardanti
cause transnazionali di riciclaggio del denaro, criminalità organizzata
e
tratta degli esseri umani, in aggiunta ai casi di terrorismo, nella
misura in cui
sia necessario all'assolvimento delle funzioni di Eurojust.
La
trasmissione di queste informazioni è già contemplata all'articolo 6, lettera
a), punto v),
che occorre
esplicitare.
Per tutte
le funzioni su elencate, le richieste di informazioni inoltrate dai membri
nazionali
non
dovrebbero rimanere inevase. Sarebbe opportuno che il membro nazionale dello
Stato
interessato
non si veda rifiutare le informazioni richieste per motivi di segretezza
dell'indagine
giudiziaria.
Il livello di tutela dei dati personali garantito dagli articoli da 14 a 25
della
decisione è
già sufficiente.
Nel lungo
periodo, la Commissione esaminerà le possibilità di una nuova base giuridica e
valuterà
inoltre come potenziare significativamente i poteri dei membri nazionali, con
particolare riguardo ad un loro maggiore
coinvolgimento nei seguenti ambiti:
promozione dell'azione penale, soprattutto nei casi di reato contro gli
interessi
finanziari dell'Unione;
istituzione e partecipazione ad
una squadra investigativa comune;
adozione di specifici provvedimenti investigativi.
1.2. I poteri del collegio
Oltre a
godere degli stessi poteri attribuiti ai membri nazionali, il collegio assolve
ad una serie
di compiti
specifici.
L'introduzione,
su richiesta degli Stati membri, di nuove pratiche nel Case Management
System19 è
una tappa importante nel processo di raccolta e di trasmissione delle
informazioni.
19 Nel 2004, nell'ambito di un programma
AGIS (EPOC), Eurojust ha messo a punto un sistema
automatico
di elaborazione dati (CMS), che continua ad essere sviluppato tramite lo stesso
programma.
La
fase attuale prevede soluzioni tecniche per stabilire connessioni sicure con
gli Stati membri.
IT 5
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Nel
decidere di accogliere una pratica, il collegio definisce la sua politica
penale e
l'orientamento
che intende darvi.
Al pari dei
membri nazionali, il collegio è competente a statuire in merito ai conflitti di
giurisdizione
(articolo 7, lettera a), punto ii)) e nel caso di mandati d'arresto
concomitanti20.
Sebbene le
poche decisioni finora adottate siano state tutte accettate, le decisioni del
collegio
non sono
giuridicamente vincolanti per gli Stati membri.
Per
spiegare il ricorso limitato all'articolo 7, bisogna considerare che, in alcuni
casi, gli Stati
membri non
hanno ritenuto necessario adire il collegio mentre, in altri, sono riusciti a
risolvere
le loro eventuali controversie senza ricorrere all'organo. Spesso gli Stati
membri non
colgono la
portata reale del caso perché le informazioni non sono state raggruppate a
livello
europeo,
sebbene ormai la registrazione dei dati nella banca Eurojust è non solo
possibile ma
anche
incoraggiata.
Per quanto
riguarda le squadre investigative comuni, il collegio svolge un ruolo limitato
in
quanto
Eurojust viene coinvolto solo di rado dagli Stati membri nel processo di
istituzione e
di
controllo delle medesime. Fino ad oggi, Eurojust ha partecipato a solo tre
delle 18 squadre
istituite21.
La scarsa
associazione del collegio alle pratiche operative è spiegata dal fatto che il
collegio si
astiene dall'avviare operazioni in prima
istanza e viene consultato solo quando gli Stati
membri non
sono d'accordo su come procedere. Tuttavia se Eurojust disponesse di maggiori
informazioni,
il collegio potrebbe assolvere ai compiti attribuitigli dalla decisione, non
solo
con
riferimento alle funzioni di cui all'articolo 7 ma anche in tutti gli altri
casi in cui viene
interpellato.
Proposte
Anche il
collegio dovrebbe disporre di maggiori poteri. Se le azioni di coordinamento e
di
gestione
dell'assistenza in materia penale sono essenzialmente di competenza dei membri
nazionali,
il collegio potrebbe trasformarsi in un'arena per la risoluzione dei conflitti
tra gli
Stati
membri. Sarebbe opportuno che il collegio svolgesse un ruolo di mediazione più
esteso
al fine di
prevenire i conflitti di competenza tra gli Stati membri e di contribuire alla
loro
risoluzione.
Nel lungo
periodo, la Commissione esaminerà le possibilità di una nuova base giuridica e
valuterà
inoltre le condizioni e le modalità che consentano al collegio di:
risolvere i conflitti di competenza tra gli Stati membri e le
controversie in materia
di applicazione degli strumenti di riconoscimento reciproco;
avviare indagini e proporre azioni penali in uno Stato membro e essere
coinvolto
in specifici provvedimenti investigativi;
avviare un'indagine penale a livello europeo, soprattutto nei casi di
reato contro
gli interessi finanziari dell'Unione.
20 Articolo 16, paragrafo 2, della
decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, GU L 190 del
18.7.2002.
21 Dato al 15 maggio 2007. Le squadre
sono state istituite tra ES, FR, BE, NL, UK, DE, SK.
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1.3. Modifiche strutturali di Eurojust
Occorre
modificare l'articolo 29, paragrafo 1, in modo che il direttore amministrativo
non sia
più
nominato dal collegio all'unanimità ma alla maggioranza dei 2/3. L'articolo 29,
paragrafo
1, dovrebbe
inoltre contemplare la presenza di un rappresentante della Commissione nel
comitato di
selezione.
2. Eurojust e gli altri attori della
cooperazione giudiziaria penale
Occorre
esplicitare e semplificare i rapporti tra Eurojust e i suoi partner.
2.1. I rapporti con la RGE e con i
magistrati di collegamento
2.1.1. La RGE
Grazie ad una
struttura orizzontale e flessibile, la RGE ha agevolato la cooperazione
giudiziaria
tra gli Stati membri. Si tratta di uno strumento prezioso, specie se si pensa
al sito
internet
sui sistemi giudiziari europei.
Tuttavia,
le differenze organizzative della rete all'interno degli Stati membri, le
complicazioni
linguistiche,
le difficoltà giuridiche legate alla cooperazione internazionale e le
ricorrenti
interferenze
con le competenze di Eurojust ne rendono necessario il riordino.
Al fine di
potenziare e ottimizzare la cooperazione tra Eurojust e la RGE, la Commissione
ha
previsto la
seguente struttura.
Il punto di
contatto nazionale previsto dall'azione comune funge al tempo stesso da
corrispondente
nazionale del membro nazionale di Eurojust nel suo paese, come dispone
l'articolo
12 della decisione. Di stanza sul territorio nazionale, il corrispondente
nazionale
lavora
nella squadra del membro nazionale di Eurojust: con le autorità giudiziarie
nazionali,
gestisce i
diversi punti di contatto presenti sul territorio nazionale e fa da riferimento
per la
politica di
comunicazione di Eurojust sul territorio nazionale; fa da tramite per tutti gli
scambi
tra i punti
di contatto e il segretariato della RGE ed è incaricato di aiutare gli altri
punti di
contatto
sul suo territorio nei casi di difficoltà; è il contatto privilegiato del
membro nazionale
di Eurojust
sul territorio nazionale, senza che venga messa in discussione la regola della
comunicazione
diretta tra il membro nazionale e le autorità giudiziarie competenti del suo
paese,
fattore cruciale ai fini dell'efficacia. Questa struttura, già presente in
alcuni paesi, si è
rivelata
efficace; la Commissione auspica pertanto che essa si estenda a tutti i paesi.
A tal fine,
è necessario modificare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 12, della
decisione. Il
coordinatore nazionale sarà incaricato di trasmettere sistematicamente
al membro nazionale di
Eurojust i
casi multilaterali di cui è a conoscenza e i casi bilaterali complessi per i
quali i
punti di
contatto non sono riusciti a trovare una soluzione adeguata in tempi brevi. Egli
dovrà
inoltre
provvedere a trasmettere quanto prima al membro nazionale, con il quale lavora
in
squadra,
tutti i casi di competenza di Eurojust.
La
Commissione ritiene che Eurojust potrebbe ospitare, oltre al segretariato della
RGE, i
segretariati
delle reti operative a carattere giudiziario, quali la rete dei punti di
contatto sul
terrorismo,
la rete CARIN e la rete sul genocidio22.
2.1.2. I magistrati di collegamento
22 Istituita con decisione del Consiglio
del 13.6.2002, GU L 167 del 26.6.2002.
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7
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La nomina,
da parte degli Stati membri, di magistrati di collegamento intesa a migliorare
la
cooperazione
bilaterale conosce sorti alterne a seconda degli Stati. Questo strumento di
cooperazione
riconosciuto da un'azione comune del 199623 è soggetto in ogni Stato membro24
ad un utilizzo diverso. Si tratta di una
pratica che, seppur minoritaria25, contribuisce in modo
utile alla
cooperazione giudiziaria internazionale. In futuro, Eurojust potrebbe designare
direttamente
i magistrati di collegamento per alcuni paesi terzi al fine di agevolare la
cooperazione
tra questi e gli Stati membri. Questi magistrati svolgerebbero funzioni
equivalenti
a quelle dei loro omologhi norvegesi e statunitensi attualmente in funzione
presso
Eurojust.
2.2. Una cooperazione più approfondita
con Europol
Dalla firma
di un accordo di cooperazione26, i contatti tra Eurojust e Europol sono andati
costantemente
migliorando. È degna di nota la qualità del lavoro da loro svolto
nell'organizzazione
di riunioni di esperti in materia di squadre investigative comuni27. Il 7
giugno
2007, è stato siglato un memorandum d'intesa per la creazione di una rete di
comunicazione
sicura, che consentirà di intensificare lo scambio di informazioni tra Eurojust
e
Europol.
Con
l'entrata in vigore, il 18 aprile 2007, del protocollo del 27 novembre 2003 che
modifica la
convenzione
Europol28, sarà agevolato l'accesso agli archivi di analisi di Europol e verrà
potenziata
la partecipazione alle analisi stesse.
La
cooperazione tra Eurojust e i diversi uffici di collegamento nazionali di
Europol è ancora
irregolare.
I contatti vanno potenziati in modo sistematico e bisogna ottimizzare lo
scambio di
informazioni
con gli uffici.
Il
potenziamento della cooperazione Eurojust-Europol non necessita una modifica
dell'articolo
26 dato che le disposizioni sulla protezione dei dati consentono a Eurojust di
scambiare
informazioni in modo soddisfacente.
2.3. Una cooperazione più approfondita
con la Commissione (OLAF)
La cooperazione tra Eurojust e
l'OLAF29 si è concretizzata in seguito alla sigla di un
memorandum d'intesa30 che dovrebbe
essere modificato da un accordo di cooperazione. I
settori di competenza di Eurojust e
dell'OLAF sono complementari31. Lo scambio di
informazioni, sia operativo che
strategico, è fondamentale al fine di attivare le potenziali
sinergie tra l'OLAF, servizio di
investigazione specializzato nelle frodi comunitarie, e
Eurojust, specializzato nella
cooperazione giudiziaria. In tal senso, la Commissione ritiene
necessario che la decisione contempli
disposizioni per uno scambio regolare di informazioni
23 Azione comune (96/277/GAI) del 22 aprile 1996, GU L 105
del 27.4.1996.
24 Ad esempio, in Francia si contano 11 magistrati di
collegamento mentre altri Stati ne sono sprovvisti.
25 DE, EE, ES, FR, IT, NL, FI, UK.
26 9 giugno 2004.
27 Relazione annuale Eurojust 2006, pag. 17.
28
Atto del Consiglio, del 27
novembre 2003, GU C 2 del 6.1.2004, pag. 1.
29 Istituito con decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della
Commissione, del 28.4.1999, GU L 136 del
31.5.1999, pag. 20.
30 Firmato il 14.4.2003, non pubblicato.
31 Gli obiettivi e le funzioni dell'OLAF sono definiti dal
regolamento (CE) n. 1073/1999 del Consiglio,
GU L 136 del 31.5.1999, pag.
1 e dal regolamento (EURATOM) n. 1074/1999 del Consiglio, GU L 136
del 31.5.1999, pag. 8.
IT
8
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in una fase abbastanza precoce. Norme
compatibili in materia di protezione dei dati
dovrebbero contribuire ad approfondire
la cooperazione.
Occorrerebbe inoltre provvedere a
nominare punti di contatto e istituire incontri regolari per
lo scambio di informazioni e per la
formazione.
2.4. Una cooperazione più approfondita con Frontex
La protezione delle frontiere esterne
dell'Unione, siano essere terrestri o marittime, è rilevante
per contrastare non solo l'immigrazione
illegale ma anche la criminalità organizzata (si pensi
al narcotraffico o alla tratta degli
esseri umani).
In assenza di impedimenti giuridici, è
auspicabile la sigla di un accordo di cooperazione tra
Frontex e Eurojust.
2.5. La cooperazione con i paesi terzi
Eurojust cura i contatti con i paesi
terzi al fine di agevolare e intensificare la cooperazione tra
le autorità giudiziarie.
In forza dell'articolo 27, Eurojust ha
concluso accordi di cooperazione32 per
lo scambio di
informazioni e dati personali
nell'ambito di pratiche operative e per la partecipazione alle
riunioni di coordinamento. Detti
accordi si sono concretizzati con il distaccamento, presso
Eurojust, di magistrati di collegamento
delle procure norvegesi e statunitensi. Accordi di
cooperazione vengono attualmente
negoziati con altri paesi terzi33. Ove non sia possibile
negoziare accordi di cooperazione,
Eurojust cerca di creare una rete di punti di contatto,
soprattutto nel Mediterraneo34 e con la
rete IBER-RED.
Conclusioni
L'introduzione di queste misure,
apportando le dovute modifiche alla decisione,
permetterebbe a Eurojust di mettere a
frutto le sue capacità di cooperazione e di affermarsi
ulteriormente come attore centrale
nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo
in Europa.
È opportuno che Eurojust si trasformi
in una struttura più solida, riconosciuta da tutti gli Stati
membri, i quali sono chiamati a
conferire maggiori attribuzioni ai membri nazionali e al
collegio tramite il recepimento
integrale della decisione e rafforzando i poteri loro
riconosciuti. È in questo modo che sarà
possibile realizzare progressi nella lotta contro la
criminalità transfrontaliera e la
creazione di un vero spazio di giustizia, libertà e sicurezza in
Europa.
32 NO, IS e US al 15 giugno 2007.
33 Svizzera, Croazia, Russia e Ucraina, al 15 giugno 2007.
34 DZ, MA, TN, JO, EG.
IT
9
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Recepimento della decisione Eurojust e
status dei membri nazionali
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU
HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI
SE UK
Recepimento sì
sì
sì sì sì
sì sì sì
sì sì
della
decisione
Eurojust
Recepimento X X
X X X
in corso
Decisione
X X X
amministrativ
a
Nessuna X X X X X
X X X X X X
X X X
decisione
Status P P P P P/G
P P
P/G
P/G
P P/G
P P P P/G
P P P P/ P P P P P/ P/ P P
membro
G
G F
nazionale
Durata del 5R 3 3R U 3R 4R 3R 3R 3R 3R 4R 2R 5R 3 4R 3R U
U 1R U 3R 3R 4R 4R 2R U U
mandato
P: pubblico ministero G: giudice F: funzionario di polizia
Numero +R : mandato rinnovabile U: durata indefinita
IT
10
IT
I poteri dei membri nazionali di
Eurojust: articolo 6
BE BG CZ DK DE EE
IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
Chiedere allo sì sì sì sì sì
sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì
Stato membro
di avviare
un'indagine o
l'azione
penale per
fatti precisi
Accettare una no no no no no no no no no no no no no no no no sì no no no no no sì no sì no no
decisione
Eurojust in
merito ad un
conflitto di
giurisdizione
o a azioni
penali
Realizzare un sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì
sì sì sì sì sì
coordinament
o
Chiedere sì sì sì sì
sì no no no sì sì no sì sì sì sì sì sì sì no sì sì sì sì sì sì sì sì
l'istituzione di
una squadra
investigativa
comune e
intervenire in
merito
Comunicarle sì sì sì sì sì sì sì sì sì
sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì
IT
11
IT
tutte le
informazioni
per svolgere i
suoi compiti
Aver accesso sì sì sì no sì sì no no sì sì no sì sì sì sì no no no sì sì no sì
no sì sì sì no
diretto al
casellario
giudiziario
Entrare sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì no
sì sì no sì sì sì sì sì sì
direttamente
in contatto
con le autorità
competenti
II Ulteriori poteri connessi non
formalmente riconosciuti dalla decisione Eurojust
B B C D D E I E E F I C L L L H M N A P P R S S F S U
E G Z
K E E E L
S R T Y V
T U U T L T L
T O I K I E K
Poteri N sì sì n n sì sì n n n n sì sì sì n n sì n n sì n
sì sì sì sì sì sì
giurisdizionali e o
o o o o o
o o o
o o o
operativi
mantenuti nel
paese di
appartenenza
Competenza ad n sì n n n n n n n n n n n sì n n sì n n n sì n n sì sì sì
sì
inoltrare una o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o
richiesta di
assistenza
IT
12
IT
Imporre n sì n n n n n n n n n n n sì n n sì n n n sì n sì sì sì
sì n
un'indagine e o o o o o
o o o o o
o o o
o o o
o o o
azioni penali
Istituire una n n sì n sì n n n n n n n n n n n sì n n n n n n n n sì n
squadra o o o o o o
o o o o o
o o o
o o o o o
o o o o
investigativa
comune
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