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                                               Bruxelles, 23.10.2007

                                               COM(2007) 644 definitivo

 

                                                 

 

 

   COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL

                          PARLAMENTO EUROPEO

 

sul ruolo di Eurojust e della rete giudiziaria europea nell'ambito della lotta alla

    criminalità organizzata e al terrorismo all'interno dell'Unione europea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                     COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL

                                                            PARLAMENTO EUROPEO

 

                sul ruolo di Eurojust e della rete giudiziaria europea nell'ambito della lotta alla

                      criminalità organizzata e al terrorismo all'interno dell'Unione europea

 

       Istituito sulla scia dell'esperienza positiva di Pro-Eurojust con una decisione del 28 febbraio

       20021 (in appresso, "la decisione"), Eurojust ha dato prova di efficacia consentendo di

       potenziare in modo concreto la cooperazione operativa in materia giudiziaria tra i 27 Stati

       membri e riscuotendo notevoli successi sul piano operativo.

 

       Nel programma dell'Aia2, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a riflettere sullo

       sviluppo di Eurojust. In questa ottica, a Vienna, a settembre 20063, gli attori del settore della

       giustizia coinvolti nella cooperazione giudiziaria hanno preso parte ad una riflessione. Il

       processo4 si è avvalso del contributo della rete giudiziaria europea (in appresso, "RGE")5 e

       dell'apporto dello stesso Eurojust. Nelle conclusioni adottate il 13 giugno scorso6, il Consiglio

       ha nuovamente esortato la Commissione a presentare una comunicazione sul ruolo di Eurojust

       e della RGE.

 

       1.            Recepimento della decisione: un bilancio positivo moderato 

 

       Prima di passare al bilancio giuridico del recepimento della decisione7, la Commissione tiene

       a sottolineare i risultati positivi raggiunti da Eurojust in ambito operativo. Nel 2006, sono

       state registrate 771 pratiche operative, ovvero un aumento del 31% rispetto al 20058. La

       qualità e la rapidità della gestione delle pratiche sono notorie. Tuttavia, parallelamente allo

       sviluppo di Eurojust, occorre chiarire e potenziare i poteri dei membri nazionali ed estendere

       le competenze del collegio. Al fine di raggiungere questo obiettivo, è opportuno modificare la

       decisione. 

 

       I miglioramenti possibili 

 

       1.1.          Conferire poteri più estesi ai membri nazionali 

 

       I poteri attribuiti ai membri nazionali mancano di coerenza, il che impedisce di approfondire

       la cooperazione. L'importanza di Eurojust rende necessarie disposizioni nazionali che

       esplicitino le attribuzioni dei membri nazionali e del collegio. Una decisione amministrativa

       che designa il membro nazionale, ne descrive lo status ed enumera per sommi capi le sue

       competenze non è sufficiente a conferire al medesimo autorità in seno all'istituzione

       giudiziaria nazionale e a livello europeo. 

 

 

                                                       

       1           GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

       2           GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

       3           Documento 14123/06 del 19.10.2006, Eurojust 48, LIMITE.

       4           Vision Paper del 19.9.2006, documento 6053/07 EJN 6.

       5           Azione comune del 29.6.1998, GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4. 

       6           Conclusioni del Consiglio, documento 9920/07 COPEN 73.

       7           Si vedano le tabelle allegate.

       8           Relazioni annue Eurojust 2004, 2005 e 2006.

 

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       I membri nazionali esercitano raramente autorità nei confronti delle istanze nazionali. Solo

       alcuni Stati membri riconoscono ai rispettivi membri nazionali il potere di chiedere l'avvio di

       un'indagine9. Se i membri nazionali possono, nella maggior parte dei casi, proporre di istituire

       una squadra investigativa comune, sono pochissimi quelli che hanno competenza a negoziarne

       l'istituzione e ancor meno quelli che possono darne ordine10. Oltre la metà dei membri

       nazionali mantiene dei poteri giudiziari nel paese di origine11. Tuttavia, le prerogative

       connesse a questa competenza non sono per niente utilizzate12 data la natura specifica delle

       attività di assistenza internazionale in materia penale e la presenza insufficiente dei membri

       sul territorio nazionale.

 

       Le autorità giudiziarie degli Stati membri possono chiedere informazioni unicamente

       nell'ambito di richieste di assistenza giudiziaria destinate ad alimentare indagini e

       procedimenti giudiziari in corso nei loro paesi. Eurojust non è sufficientemente proattivo sul

       piano della richiesta di informazioni. L'accesso all'informazione è capitale. Il varo dei progetti

       E-POC I e II finanziati dal programma AGIS ha permesso di creare una rete di comunicazione

       interna sicura. Il progetto E-POC III, in fase di sperimentazione13, è destinato a consentire

       scambi di informazioni in condizioni di sicurezza. Grazie all'accesso alle informazioni

       contenute nel SIS II, i membri nazionali potranno adempiere più facilmente al loro mandato.

       Ciascuno Stato membro dovrà mettere a punto dispositivi giuridici che consentano ai membri

       nazionali di consultare le schede nazionali dei detenuti, il casellario giudiziario nazionale e gli

       schedari di analisi del DNA e delle impronte digitali14.

 

       L'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 13 della decisione, nonché l'articolo 2 della decisione sul

       terrorismo15 esigono che gli Stati membri trasmettano, non appena note, le informazioni ai

       membri nazionali. Non tutti gli Stati membri sono pienamente adempienti in tal senso. Di

       recente, il Consiglio ha esortato16 le autorità giudiziarie nazionali a trasmettere quanto prima

       le informazioni ad Eurojust nei casi complessi e gravi17. Alcuni Stati membri hanno posto

       l'obbligo di informare la rappresentanza nazionale nei casi di rilevanza transnazionale, in

       modo che questa sia messa in condizione di prendere iniziative e correlare le pratiche grazie

       alla banca dati Eurojust. Occorrerebbe incoraggiare tale pratica modificando la decisione di

       conseguenza.

 

       Proposte

 

       Il mandato dei membri nazionali può essere di un anno o avere durata indeterminata. Nella

       maggior parte dei casi, le nomine sono triennali e rinnovabili una sola volta18. Al fine di

       garantire una certa stabilità, bisognerebbe fissare almeno a tre anni la durata del mandato dei

 

 

                                                       

       9           BG, LT, MT, PT, SI, SK, FI, SE.

       10         CZ, DE, MT, SE.

       11         BG, CZ, EE, IE, CY, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK, FI, SE, UK (per quest'ultimo, solo in caso di

                  emergenza per incapacità dell'autorità competente).

       12         Informazioni raccolte presso Eurojust fino al 1° giugno 2007.

       13         Tra IT, FR, PL, RO e SI.

       14         Risoluzione del Consiglio del 9 giugno 1997 sullo scambio di risultati di analisi del DNA, GU C 193

                  del 24.6.1997, pag. 2.

       15         Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20.9.2005, concernente lo scambio di informazioni e la

                  cooperazione in materia di reati terroristici, GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22.

       16         Conclusioni del Consiglio relative alla quinta relazione annuale sulle attività dell'Eurojust.

       17         Si veda il punto 4 delle Conclusioni.

       18         BG, CZ, DE, IE, EL, ES, FR, LT, HU, PT, RO.

 

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       membri nazionali in seno a Eurojust, senza possibilità di revoca. Per questo, è necessario

       modificare l'articolo 9, paragrafo 1, della decisione. 

 

       Sarebbe inoltre opportuno che i membri nazionali lavorino per Eurojust in via permanente e

       dispongano di almeno uno o più vice che possano coadiuvarli, assicurandone la presenza e la

       piena partecipazione ai lavori del collegio. Il potenziamento degli uffici nazionali è

       fondamentale in quanto da esso dipende la capacità operativa di Eurojust. L'articolo 2,

       paragrafo 2, della decisione va precisato in tal senso. La Commissione esorta inoltre Eurojust

       e gli Stati membri ad avvalersi di esperti nazionali, come già previsto dall'articolo 30,

       paragrafo 2.

 

       Sembra necessario definire una base minima comune di competenze. I membri nazionali non

       devono sostituire i servizi ministeriali o giurisdizionali nazionali preposti a gestire

       quotidianamente richieste di assistenza internazionale in materia penale. La loro vocazione è

       di intervenire sul piano operativo, giuridico e tecnico, avvalendosi dell'esperienza pratica di

       cui dispongono per rendere più efficace l'assistenza e altre forme di cooperazione. La

       Commissione esorta pertanto gli Stati membri a definire pratiche nazionali in tal senso.

 

       Seguono alcune ipotesi di sviluppo possibile.

 

       Insieme alle autorità giudiziarie nazionali, i membri nazionali dovrebbero essere in

       condizione di: 

 

                     in caso di bisogno o di emergenza, ricevere e trasmettere le richieste delle

                   giurisdizioni nazionali e assicurare che siano eseguite a dovere.

 

       Sono queste funzioni già contemplate all'articolo 6, lettera a), punto v), e lettera g), cui

       occorrerebbe aggiungere la "verifica dell'espletamento dell'esecuzione";

 

                     nei casi di difficile esecuzione, chiedere alle autorità giudiziarie interessate,

                   tramite il rispettivo membro nazionale, un complemento d'esecuzione,

                   suggerendo indagini o ricerche aggiuntive.

 

       Occorrerebbe estendere il campo di applicazione dell'articolo 6, lettera a), punto i), in forza

       del quale i membri nazionali possono già chiedere alle autorità competenti degli Stati membri

       di avviare indagini;

 

                     proporre al magistrato del pubblico ministero o al giudice responsabile

                   particolari provvedimenti investigativi riferiti a fatti precisi. 

 

       Sarebbe auspicabile che l'articolo 6 contempli questa possibilità;

 

                     essere informati in anticipo della decisione di istituire una squadra

                   investigativa comune.

 

       La possibilità di istituire una squadra investigativa comune è prevista dall'articolo 6, lettera a),

       punto iv). Se fosse informato in anticipo ogni volta che una tale squadra viene istituita,

       Eurojust potrebbe chiedere alle autorità nazionali di prendere parte ad alcune di esse, in

       funzione delle competenze, il che permetterebbe di ovviare a problemi che possono insorgere

       in fasi successive;

 

 

 

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                          nella misura del necessario e nei casi in cui sono coinvolti altri due Stati

                         membri, essere informati sulle misure di consegna controllata, sulle attività

                         di infiltrazione o sulle operazioni sotto copertura e venire incaricati di

                         sovrintendervi e di controllarle;

                          essere informati in modo spontaneo, preventivo, esaustivo e continuo su tutti

                         i casi penali che vedono coinvolti almeno tre Stati, ovvero almeno due Stati

                         per i reati particolarmente gravi (terrorismo e tratta di esseri umani), nella

                         misura in cui sia necessario all'assolvimento delle funzioni di Eurojust.

       La Commissione aveva espresso questo auspicio nella comunicazione del 2000;

                          trasmettere queste informazioni al membro nazionale di uno Stato non

                         informato ma coinvolto nei fatti. 

       L'articolo 13, paragrafo 2, che contempla questa funzione, dovrebbe essere modificato in

       modo da includere lo Stato non informato ma coinvolto nei fatti;

                          ricevere dalle autorità giudiziarie nazionali tutte le sentenze riguardanti

                         cause transnazionali di riciclaggio del denaro, criminalità organizzata e

                         tratta degli esseri umani, in aggiunta ai casi di terrorismo, nella misura in cui

                         sia necessario all'assolvimento delle funzioni di Eurojust.

 

       La trasmissione di queste informazioni è già contemplata all'articolo 6, lettera a), punto v),

       che occorre esplicitare.

 

       Per tutte le funzioni su elencate, le richieste di informazioni inoltrate dai membri nazionali

       non dovrebbero rimanere inevase. Sarebbe opportuno che il membro nazionale dello Stato

       interessato non si veda rifiutare le informazioni richieste per motivi di segretezza dell'indagine

       giudiziaria. Il livello di tutela dei dati personali garantito dagli articoli da 14 a 25 della

       decisione è già sufficiente. 

 

       Nel lungo periodo, la Commissione esaminerà le possibilità di una nuova base giuridica e

       valuterà inoltre come potenziare significativamente i poteri dei membri nazionali, con

       particolare riguardo ad un loro maggiore coinvolgimento nei seguenti ambiti: 

                          promozione dell'azione penale, soprattutto nei casi di reato contro gli interessi

                         finanziari dell'Unione;

                          istituzione e partecipazione ad una squadra investigativa comune;

                          adozione di specifici provvedimenti investigativi.

 

       1.2.          I poteri del collegio

 

       Oltre a godere degli stessi poteri attribuiti ai membri nazionali, il collegio assolve ad una serie

       di compiti specifici.

       L'introduzione, su richiesta degli Stati membri, di nuove pratiche nel Case Management

       System19 è una tappa importante nel processo di raccolta e di trasmissione delle informazioni.

 

 

                                                       

       19         Nel 2004, nell'ambito di un programma AGIS (EPOC), Eurojust ha messo a punto un sistema

                  automatico di elaborazione dati (CMS), che continua ad essere sviluppato tramite lo stesso programma.

                  La fase attuale prevede soluzioni tecniche per stabilire connessioni sicure con gli Stati membri. 

 

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       Nel decidere di accogliere una pratica, il collegio definisce la sua politica penale e

       l'orientamento che intende darvi. 

       Al pari dei membri nazionali, il collegio è competente a statuire in merito ai conflitti di

       giurisdizione (articolo 7, lettera a), punto ii)) e nel caso di mandati d'arresto concomitanti20.

       Sebbene le poche decisioni finora adottate siano state tutte accettate, le decisioni del collegio

       non sono giuridicamente vincolanti per gli Stati membri. 

 

       Per spiegare il ricorso limitato all'articolo 7, bisogna considerare che, in alcuni casi, gli Stati

       membri non hanno ritenuto necessario adire il collegio mentre, in altri, sono riusciti a

       risolvere le loro eventuali controversie senza ricorrere all'organo. Spesso gli Stati membri non

       colgono la portata reale del caso perché le informazioni non sono state raggruppate a livello

       europeo, sebbene ormai la registrazione dei dati nella banca Eurojust è non solo possibile ma

       anche incoraggiata.

 

       Per quanto riguarda le squadre investigative comuni, il collegio svolge un ruolo limitato in

       quanto Eurojust viene coinvolto solo di rado dagli Stati membri nel processo di istituzione e

       di controllo delle medesime. Fino ad oggi, Eurojust ha partecipato a solo tre delle 18 squadre

       istituite21.

 

       La scarsa associazione del collegio alle pratiche operative è spiegata dal fatto che il collegio si

       astiene dall'avviare operazioni in prima istanza e viene consultato solo quando gli Stati

       membri non sono d'accordo su come procedere. Tuttavia se Eurojust disponesse di maggiori

       informazioni, il collegio potrebbe assolvere ai compiti attribuitigli dalla decisione, non solo

       con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 7 ma anche in tutti gli altri casi in cui viene

       interpellato. 

 

       Proposte

 

       Anche il collegio dovrebbe disporre di maggiori poteri. Se le azioni di coordinamento e di

       gestione dell'assistenza in materia penale sono essenzialmente di competenza dei membri

       nazionali, il collegio potrebbe trasformarsi in un'arena per la risoluzione dei conflitti tra gli

       Stati membri. Sarebbe opportuno che il collegio svolgesse un ruolo di mediazione più esteso

       al fine di prevenire i conflitti di competenza tra gli Stati membri e di contribuire alla loro

       risoluzione.

 

       Nel lungo periodo, la Commissione esaminerà le possibilità di una nuova base giuridica e

       valuterà inoltre le condizioni e le modalità che consentano al collegio di:

 

                          risolvere i conflitti di competenza tra gli Stati membri e le controversie in materia

                         di applicazione degli strumenti di riconoscimento reciproco;

 

                          avviare indagini e proporre azioni penali in uno Stato membro e essere coinvolto

                         in specifici provvedimenti investigativi;

 

                          avviare un'indagine penale a livello europeo, soprattutto nei casi di reato contro

                         gli interessi finanziari dell'Unione. 

 

                                                       

       20         Articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, GU L 190 del

                  18.7.2002.

       21         Dato al 15 maggio 2007. Le squadre sono state istituite tra ES, FR, BE, NL, UK, DE, SK.

 

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       1.3.          Modifiche strutturali di Eurojust

 

       Occorre modificare l'articolo 29, paragrafo 1, in modo che il direttore amministrativo non sia

       più nominato dal collegio all'unanimità ma alla maggioranza dei 2/3. L'articolo 29, paragrafo

       1, dovrebbe inoltre contemplare la presenza di un rappresentante della Commissione nel

       comitato di selezione. 

 

       2.            Eurojust e gli altri attori della cooperazione giudiziaria penale

       Occorre esplicitare e semplificare i rapporti tra Eurojust e i suoi partner.

       2.1.          I rapporti con la RGE e con i magistrati di collegamento

       2.1.1.  La RGE

       Grazie ad una struttura orizzontale e flessibile, la RGE ha agevolato la cooperazione

       giudiziaria tra gli Stati membri. Si tratta di uno strumento prezioso, specie se si pensa al sito

       internet sui sistemi giudiziari europei. 

 

       Tuttavia, le differenze organizzative della rete all'interno degli Stati membri, le complicazioni

       linguistiche, le difficoltà giuridiche legate alla cooperazione internazionale e le ricorrenti

       interferenze con le competenze di Eurojust ne rendono necessario il riordino.

 

       Al fine di potenziare e ottimizzare la cooperazione tra Eurojust e la RGE, la Commissione ha

       previsto la seguente struttura. 

 

       Il punto di contatto nazionale previsto dall'azione comune funge al tempo stesso da

       corrispondente nazionale del membro nazionale di Eurojust nel suo paese, come dispone

       l'articolo 12 della decisione. Di stanza sul territorio nazionale, il corrispondente nazionale

       lavora nella squadra del membro nazionale di Eurojust: con le autorità giudiziarie nazionali,

       gestisce i diversi punti di contatto presenti sul territorio nazionale e fa da riferimento per la

       politica di comunicazione di Eurojust sul territorio nazionale; fa da tramite per tutti gli scambi

       tra i punti di contatto e il segretariato della RGE ed è incaricato di aiutare gli altri punti di

       contatto sul suo territorio nei casi di difficoltà; è il contatto privilegiato del membro nazionale

       di Eurojust sul territorio nazionale, senza che venga messa in discussione la regola della

       comunicazione diretta tra il membro nazionale e le autorità giudiziarie competenti del suo

       paese, fattore cruciale ai fini dell'efficacia. Questa struttura, già presente in alcuni paesi, si è

       rivelata efficace; la Commissione auspica pertanto che essa si estenda a tutti i paesi.

 

       A tal fine, è necessario modificare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 12, della decisione. Il

       coordinatore nazionale sarà incaricato di trasmettere sistematicamente al membro nazionale di

       Eurojust i casi multilaterali di cui è a conoscenza e i casi bilaterali complessi per i quali i

       punti di contatto non sono riusciti a trovare una soluzione adeguata in tempi brevi. Egli dovrà

       inoltre provvedere a trasmettere quanto prima al membro nazionale, con il quale lavora in

       squadra, tutti i casi di competenza di Eurojust. 

 

       La Commissione ritiene che Eurojust potrebbe ospitare, oltre al segretariato della RGE, i

       segretariati delle reti operative a carattere giudiziario, quali la rete dei punti di contatto sul

       terrorismo, la rete CARIN e la rete sul genocidio22. 

 

       2.1.2.  I magistrati di collegamento

 

                                                       

       22         Istituita con decisione del Consiglio del 13.6.2002, GU L 167 del 26.6.2002.

 

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       La nomina, da parte degli Stati membri, di magistrati di collegamento intesa a migliorare la

       cooperazione bilaterale conosce sorti alterne a seconda degli Stati. Questo strumento di

       cooperazione riconosciuto da un'azione comune del 199623 è soggetto in ogni Stato membro24

       ad un utilizzo diverso. Si tratta di una pratica che, seppur minoritaria25, contribuisce in modo

       utile alla cooperazione giudiziaria internazionale. In futuro, Eurojust potrebbe designare

       direttamente i magistrati di collegamento per alcuni paesi terzi al fine di agevolare la

       cooperazione tra questi e gli Stati membri. Questi magistrati svolgerebbero funzioni

       equivalenti a quelle dei loro omologhi norvegesi e statunitensi attualmente in funzione presso

       Eurojust. 

 

       2.2.          Una cooperazione più approfondita con Europol

 

       Dalla firma di un accordo di cooperazione26, i contatti tra Eurojust e Europol sono andati

       costantemente migliorando. È degna di nota la qualità del lavoro da loro svolto

       nell'organizzazione di riunioni di esperti in materia di squadre investigative comuni27. Il 7

       giugno 2007, è stato siglato un memorandum d'intesa per la creazione di una rete di

       comunicazione sicura, che consentirà di intensificare lo scambio di informazioni tra Eurojust

       e Europol. 

 

       Con l'entrata in vigore, il 18 aprile 2007, del protocollo del 27 novembre 2003 che modifica la

       convenzione Europol28, sarà agevolato l'accesso agli archivi di analisi di Europol e verrà

       potenziata la partecipazione alle analisi stesse. 

 

       La cooperazione tra Eurojust e i diversi uffici di collegamento nazionali di Europol è ancora

       irregolare. I contatti vanno potenziati in modo sistematico e bisogna ottimizzare lo scambio di

       informazioni con gli uffici. 

 

       Il potenziamento della cooperazione Eurojust-Europol non necessita una modifica

       dell'articolo 26 dato che le disposizioni sulla protezione dei dati consentono a Eurojust di

       scambiare informazioni in modo soddisfacente. 

 

       2.3.          Una cooperazione più approfondita con la Commissione (OLAF)

 

       La cooperazione tra Eurojust e l'OLAF29 si è concretizzata in seguito alla sigla di un

       memorandum d'intesa30 che dovrebbe essere modificato da un accordo di cooperazione. I

       settori di competenza di Eurojust e dell'OLAF sono complementari31. Lo scambio di

       informazioni, sia operativo che strategico, è fondamentale al fine di attivare le potenziali

       sinergie tra l'OLAF, servizio di investigazione specializzato nelle frodi comunitarie, e

       Eurojust, specializzato nella cooperazione giudiziaria. In tal senso, la Commissione ritiene

       necessario che la decisione contempli disposizioni per uno scambio regolare di informazioni

                                                       

       23         Azione comune (96/277/GAI) del 22 aprile 1996, GU L 105 del 27.4.1996.

       24         Ad esempio, in Francia si contano 11 magistrati di collegamento mentre altri Stati ne sono sprovvisti. 

       25         DE, EE, ES, FR, IT, NL, FI, UK.

       26         9 giugno 2004.

       27         Relazione annuale Eurojust 2006, pag. 17.

       28         Atto del Consiglio, del 27 novembre 2003, GU C 2 del 6.1.2004, pag. 1.

       29         Istituito con decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28.4.1999, GU L 136 del

                  31.5.1999, pag. 20.

       30         Firmato il 14.4.2003, non pubblicato.

       31         Gli obiettivi e le funzioni dell'OLAF sono definiti dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Consiglio,

                  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1 e dal regolamento (EURATOM) n. 1074/1999 del Consiglio, GU L 136

                  del 31.5.1999, pag. 8.

 

IT                                                               8 

                                                                                                                               

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       in una fase abbastanza precoce. Norme compatibili in materia di protezione dei dati

       dovrebbero contribuire ad approfondire la cooperazione. 

 

       Occorrerebbe inoltre provvedere a nominare punti di contatto e istituire incontri regolari per

       lo scambio di informazioni e per la formazione.

 

       2.4.          Una cooperazione più approfondita con Frontex

 

       La protezione delle frontiere esterne dell'Unione, siano essere terrestri o marittime, è rilevante

       per contrastare non solo l'immigrazione illegale ma anche la criminalità organizzata (si pensi

       al narcotraffico o alla tratta degli esseri umani).

 

       In assenza di impedimenti giuridici, è auspicabile la sigla di un accordo di cooperazione tra

       Frontex e Eurojust.

 

       2.5.          La cooperazione con i paesi terzi

 

       Eurojust cura i contatti con i paesi terzi al fine di agevolare e intensificare la cooperazione tra

       le autorità giudiziarie.

 

       In forza dell'articolo 27, Eurojust ha concluso accordi di cooperazione32  per lo scambio di

       informazioni e dati personali nell'ambito di pratiche operative e per la partecipazione alle

       riunioni di coordinamento. Detti accordi si sono concretizzati con il distaccamento, presso

       Eurojust, di magistrati di collegamento delle procure norvegesi e statunitensi. Accordi di

       cooperazione vengono attualmente negoziati con altri paesi terzi33. Ove non sia possibile

       negoziare accordi di cooperazione, Eurojust cerca di creare una rete di punti di contatto,

       soprattutto nel Mediterraneo34 e con la rete IBER-RED. 

 

       Conclusioni

 

       L'introduzione di queste misure, apportando le dovute modifiche alla decisione,

       permetterebbe a Eurojust di mettere a frutto le sue capacità di cooperazione e di affermarsi

       ulteriormente come attore centrale nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo

       in Europa.

 

       È opportuno che Eurojust si trasformi in una struttura più solida, riconosciuta da tutti gli Stati

       membri, i quali sono chiamati a conferire maggiori attribuzioni ai membri nazionali e al

       collegio tramite il recepimento integrale della decisione e rafforzando i poteri loro

       riconosciuti. È in questo modo che sarà possibile realizzare progressi nella lotta contro la

       criminalità transfrontaliera e la creazione di un vero spazio di giustizia, libertà e sicurezza in

       Europa.

 

 

 

 

 

 

                                                       

       32         NO, IS e US al 15 giugno 2007.

       33         Svizzera, Croazia, Russia e Ucraina, al 15 giugno 2007.

       34         DZ, MA, TN, JO, EG.

 

IT                                                              9 

                                                                                                           

                                                                                                               IT

 


 

 

       

 

       Recepimento della decisione Eurojust e status dei membri nazionali 

 

        

 

                        BE  BG CZ DK DE EE IE  EL ES FR IT  CY LV LT LU HU MT NL  AT PL PT RO SI  SK FI  SE UK

 

       Recepimento                                                                                                                                                         

       della

       decisione

       Eurojust

 

       Recepimento                       X                     X              X                                                                                    X                X          

       in corso

 

       Decisione                                                                                             X                    X                                X                            

       amministrativ

       a

 

       Nessuna            X X X   X X X           X     X X   X     X   X X X

       decisione

 

       Status           P P P P P/G

                                                               P P P/G

                                                                                        P/G

                                                                                               P P/G

                                                                                                             P P P P/G

                                                                                                                                  P P P P/               P P P  P P/                P/    P P

       membro                                                                                                                                     G                           G     F

       nazionale

 

       Durata del       5R 3  3R U  3R 4R 3R 3R 3R 3R 4R 2R 5R 3  4R 3R U  U  1R U  3R 3R 4R 4R 2R U  U

       mandato 

 

                                                                                                                                                                                                

 

       P: pubblico ministero          G: giudice          F: funzionario di polizia

 

       Numero +R : mandato rinnovabile  U: durata indefinita

 

 

 

 

IT                                                                                                           10 

                                                                                                                                                    IT

 


 

 

       

 

       I poteri dei membri nazionali di Eurojust: articolo 6

 

       

 

                            BE BG CZ DK DE EE IE  EL ES FR IT  CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI  SK FI SE UK

 

       Chiedere allo             sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì

       Stato membro

       di avviare

       un'indagine o

       l'azione

       penale per

       fatti precisi

 

       Accettare una  no no no no no no no no no no no no no no no no sì  no no no no no sì  no sì no no

       decisione

       Eurojust in

       merito ad un

       conflitto di

       giurisdizione

       o a azioni

       penali

 

       Realizzare un  sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì

       coordinament

       o 

 

       Chiedere                  sì sì sì sì no no no sì sì no sì sì sì sì sì sì sì no sì sì sì sì sì sì sì sì

       l'istituzione di

       una squadra

       investigativa

       comune e

       intervenire in

       merito

 

       Comunicarle sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì

 

 

IT                                                               11 

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       tutte le

       informazioni

       per svolgere i

       suoi compiti

 

       Aver accesso  sì sì sì no sì sì no no sì sì no sì sì sì sì no no no sì sì no sì no sì sì sì no

       diretto al

       casellario

       giudiziario

 

       Entrare             sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì no sì sì no sì sì sì sì sì sì

       direttamente

       in contatto

       con le autorità

       competenti

 

       

 

       II Ulteriori poteri connessi non formalmente riconosciuti dalla decisione Eurojust

 

       

 

                            B B C D D E I        E E F I        C L L L H M N A P P R S S F S U

                            E  G Z  K  E  E  E  L  S  R  T  Y  V  T  U  U  T  L  T  L  T  O I  K I  E  K

 

       Poteri               N sì sì n n sì sì n n n n sì sì sì n n sì n n sì n sì sì sì sì sì sì

       giurisdizionali e  o          o  o        o  o  o  o           o  o     o  o        o

       operativi

       mantenuti nel

       paese di

       appartenenza

 

       Competenza ad        n sì n n n n n n n n n n n sì n n sì n n n sì n n sì sì sì sì

       inoltrare una        o     o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o     o  o     o  o  o           o  o

       richiesta di

       assistenza 

 

 

IT                                                                             12 

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       Imporre           n sì n n n n n n n n n n n sì n n sì n n n sì n sì sì sì sì n

       un'indagine e     o          o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o                              o  o           o  o  o             o                         o

       azioni penali

 

       Istituire una     n n sì n sì n n n n n n n n n n n sì n n n n n n n n sì n

       squadra           o  o            o          o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o                             o  o  o  o  o  o  o  o                        o

       investigativa

       comune

 

                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                               

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT                                                                                                         13 

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