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Bruxelles,
22.10.2007
COM(2007)
645 definitivo
2005/0241
(COD)
Proposta modificata di
REGOLAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo
alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare e per vie
navigabili interne in caso di
incidente
(presentata
dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato
CE)
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2005/0241
(COD)
Proposta modificata di
REGOLAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo
alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare e per vie
navigabili interne in caso
di incidente
(Testo rilevante ai fini
del SEE)
1. STATO
DELLA PROCEDURA
La proposta COM (2005) 592 -
COD/2005/0241 - è stata adottata dalla Commissione
il
23 novembre 2005 ed è stata trasmessa al Parlamento europeo ed al Consiglio il
13
febbraio 2006.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il proprio parere
sulla proposta
della
Commissione il 13 settembre 2006.
Il
Comitato delle regioni ha adottato il proprio parere sulla proposta della
Commissione
il 15 giugno 2006.
Il
25 aprile 2007 il Parlamento europeo ha adottato 27 emendamenti in prima
lettura.
2.
OBIETTIVO DELLA PROPOSTA
L'obiettivo
della proposta è offrire ai vettori e a tutti i passeggeri delle navi,
indipendentemente
dalla rotta, un quadro giuridico armonizzato che ne definisca i
diritti
e gli obblighi. Questa armonizzazione deve essere sufficientemente ambiziosa
in
modo da garantire non solo un più adeguato risarcimento dei danni ma anche una
migliore
prevenzione degli incidenti.
La
proposta è volta a recepire nel diritto comunitario il protocollo del 2002 alla
convenzione
di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro
bagaglio,
adottato sotto gli auspici dell'Organizzazione marittima internazionale
("la
convenzione
di Atene del 2002"). La convenzione di Atene del 2002 è un testo
moderno
che precisa chiaramente i diritti e gli obblighi dei passeggeri e dei vettori;
prevede
per i danni in caso d'incidente di navigazione un regime di responsabilità
senza
colpa del vettore, fissa importi massimi di risarcimento sufficientemente
elevati,
impone a tutti i vettori l'obbligo di sottoscrivere una polizza d'assicurazione
e
permette
al denunciante di rivolgersi direttamente all'assicuratore per ottenere
riparazione.
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Va rilevato che parallelamente a questa iniziativa gli Stati membri e la
Comunità si
apprestano a diventare parti contraenti della convenzione di Atene del
20021.
Nel recepire la convenzione nel diritto comunitario si dovrebbe
procedere ad alcuni
adeguamenti.
La convenzione di Atene è
limitata al trasporto marittimo internazionale. La
Commissione propone di estenderne il campo d'applicazione al cabotaggio
(trasporto marittimo all'interno di un unico e stesso Stato membro) ed
al trasporto
per vie navigabili;
A fini di armonizzazione, a
vantaggio sia dei passeggeri che dei vettori, si propone
di sopprimere una clausola della convenzione in base alla quale uno
Stato membro
può adottare isolatamente massimali di risarcimento superiori a quelli
previsti
dalla convenzione;
Aggiunta di una disposizione
volta a compensare in modo più favorevole i danni
causati alle attrezzature per le persone a mobilità ridotta;
Aggiunta di un obbligo di
versamento di anticipi;
Aggiunta di un obbligo
d'informazione dei passeggeri sui loro diritti.
3.
OBIETTIVO DELLA PROPOSTA MODIFICATA
La proposta modificata è volta ad adeguare la proposta originaria su
alcuni punti
suggeriti dal Parlamento europeo.
4.
OSSERVAZIONI RELATIVE AGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO
EUROPEO
4.1 Emendamenti accettati dalla
Commissione
La Commissione può accettare gli emendamenti 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12, 13, 14,
15.
4.2 Emendamenti accolti dalla
Commissione in parte o con riserva di
riformulazione
L'emendamento 1 è accettato soltanto in parte. L'ultima frase di questo
emendamento
lascia intendere che l'instaurazione di un sistema di assicurazione
obbligatoria non
debba avere conseguenze per gli assicuratori. La Commissione ritiene che
questa
frase debba essere eliminata nella misura in cui non corrisponde alla
realtà. Infatti,
l'instaurazione del sistema di assicurazione obbligatoria avrà
inevitabilmente
conseguenze per il mercato dell'assicurazione.
1 Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, del
protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al
trasporto via mare dei passeggeri e
del loro bagaglio COM(2003)375 del 24 giugno 2003. In corso di
adozione.
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4.3. Emendamenti non accettati dalla
Commissione
Gli
emendamenti 4, 9 e da16 a 27 non possono essere accettati dalla
Commissione.
5. PROPOSTA
MODIFICATA DI
Visto
l'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la
propria
proposta
come sopra indicato.
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