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Bruxelles, 24.10.2007
COM(2007) 671 definitivo
2006/0147 (COD)
Proposta modificata di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati nei e sui prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2232/96 e la direttiva 2000/13/CE
(presentata dalla Commissione in applicazione
dell'articolo 250,
paragrafo 2 del trattato CE)
RELAZIONE
I. PROCEDURA
1. Il 28 luglio 2006 la
Commissione ha adottato, come parte di un pacchetto di quattro proposte
relative agli agenti di miglioramento degli alimenti, la proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli aromi e ad
alcuni ingredienti alimentari aventi proprietà aromatizzanti e destinati ad
essere utilizzati in o su prodotti alimentari, che modifica il regolamento
(CEE) n. 1576/89 del Consiglio, il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio,
il regolamento (CEE) n. 2232/96 e la direttiva 2000/13/CE [COM(2006)427 definitivo]. La
proposta è stata presentata al Consiglio e al Parlamento europeo il 28 luglio
2006.
2. Il Comitato economico e
sociale europeo ha espresso il proprio parere il 25 aprile 2007.
3. L’approccio generale
riguardante l'altro testo del pacchetto, concordato nel Consiglio in occasione
della riunione EPSCO del 31 maggio 2007, non si applica al testo sugli aromi.
4. Il 9 luglio 2007 il
Parlamento europeo si è espresso, in prima lettura, a favore della proposta.
5. La presente proposta modifica
quella originale [COM(2006)427 – 2006/0147(COD)] in modo da tener conto degli
emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione.
6. Rispetto alla proposta
originaria, il Parlamento europeo ha adottato 43 emendamenti. Alla sessione
plenaria del 9 luglio 2007 il Commissario Kyprianou ha indicato che la
Commissione poteva accettare, integralmente o in parte, oltre la metà degli
emendamenti con alcune modifiche di formulazione. Degli emendamenti adottati i
seguenti non possono essere accolti dalla Commissione: 2, 11, 13, 16, 17, 19,
20, 21, 23, 26, 31 (seconda parte), 32, 37, 40, 43, 44, 46, 49 e 52.
7. Gli emendamenti nella
proposta modificata sono evidenziati tramite gli stili grassetto e sottolineato. Una serie di emendamenti è stata
riformulata in modo da garantire la coerenza della terminologia utilizzata in
tutta la proposta e nelle altre proposte del pacchetto o per allineare il testo
all'approccio del Consiglio nei casi in cui siano stati proposti emendamenti
simili.
8. La numerazione degli
articoli è stata adattata per tenere conto di una serie di emendamenti.
II. OBIETTIVI
DELLA PROPOSTA
9. Il regolamento proposto mira
a sostituire l’attuale direttiva 88/388/CEE del Consiglio in modo da tenere
conto degli sviluppi tecnologici e scientifici nel settore degli aromi e degli
sviluppi della normativa alimentare nella Comunità europea.
Gli
obiettivi principali sono i seguenti:
· chiarire
il campo di applicazione della normativa sugli aromi;
· ammodernare
e adattare la legislazione esistente sugli aromi agli sviluppi tecnologici e
scientifici;
· istituire
procedure chiare di valutazione e di autorizzazione;
· informare
meglio il consumatore sull’impiego degli aromi naturali;
· conformare
il regolamento alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia
di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali.
III. EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO EUROPEO
10. Emendamenti tecnici/redazionali
Gli emendamenti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12,
15, 27, 28, 29, 30, 31 (prima parte), 35, 36, 39, 41, 42 e 45 sono intesi a
migliorare la proposta da un punto di vista tecnico e redazionale e sono stati
ripresi dalla Commissione, in alcuni casi con qualche modifica redazionale.
11. Base
giuridica
L’articolo 37 è stato soppresso come
base giuridica del regolamento. In
questo caso viene applicato lo stesso ragionamento applicato agli enzimi, dove
il Parlamento europeo ha votato a favore della soppressione perché gli aspetti
agricoli della proposta (emendamenti ai testi agricoli verticali) sono
obiettivi solo secondari del regolamento proposto.
12. Comitatologia
Poiché il pacchetto è stato adottato
circa nello stesso periodo in cui è stata adottata la decisione n. 2006/512/CE
che modifica la decisione n. 1999/468/CE recante modalità per l’esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla Commissione, la proposta della
Commissione fa riferimento alla normale procedura di regolamentazione. Quindi
anche la Commissione è a favore dell’allineamento della proposta modificata
alla decisione n. 2006/512/CE.
Gli emendamenti 11, 23 e 32 riguardano l’introduzione della procedura di
regolamentazione con controllo. Le decisioni indicate in tali emendamenti non
aggiungono nuovi elementi al regolamento, quindi il controllo non è necessario.
L’emendamento 16 sopprime la possibilità di decidere
(con l’assistenza del comitato permanente) la categoria di un aroma e quindi
non può essere accolto, poiché la Commissione ritiene che una tale decisione
potrebbe rivelarsi necessaria.
Gli
emendamenti 24, 33 e 34 sono
accettati in parte; tuttavia, la procedura di urgenza deve essere consentita
nei casi in cui esista un rischio per la sicurezza del consumatore.
13. Definizioni
(articolo 3)
L’emendamento 14 stabilisce che gli ingredienti alimentari con proprietà
aromatizzanti contribuiscono significativamente
alla presenza delle sostanze di cui all’allegato III, parte B. Nella prassi
potrebbe essere il caso, tuttavia un tale concetto non fa parte del testo
giuridico ed è già menzionato nel considerando n. 5.
L’emendamento 13 sostituisce il termine “altro
aroma” con “aroma non diversamente
specificato”. Anche se entrambi i termini hanno lo stesso significato, si
preferisce il primo.
L’emendamento 49 limita la produzione di "sostanze aromatizzanti" ad
appropriati processi “naturali" o a sintesi chimica. Tuttavia possono
esserci altri modi per produrre sostanze aromatizzanti, ad esempio aromi
ottenuti da condensati di affumicatura o mediante trattamento termico.
L'emendamento non può quindi essere accolto.
14. Divieto
degli aromi non conformi
L’emendamento è introdotto per
allineare il testo alle proposte modificate sugli additivi alimentari e sugli
enzimi alimentari Il testo proposto
chiarisce che un aroma o un alimento in cui viene utilizzato un aroma non può
essere immesso nel mercato se l’aroma o il suo impiego non è conforme al
regolamento proposto. Questo chiarimento viene inserito nella proposta
modificata con l’introduzione del nuovo articolo 5.
15. Condizioni
generali d’impiego
La proposta della Commissione
stabilisce condizioni generali d’uso degli aromi e degli ingredienti alimentari
con proprietà aromatizzanti. Essi devono essere sicuri e non devono indurre in
errore il consumatore. Nel considerando 6 è introdotto un chiarimento che
spiega il significato del termine “indurre in errore il consumatore”
(emendamento 1).
L’emendamento 19 dispone che l’impiego di aromi deve comportare vantaggi e
benefici per il consumatore e l’emendamento 20 richiede una necessità tecnologica. Tali emendamenti non sono
necessari poiché la necessità tecnologica e i vantaggi e benefici per il
consumatore sono impliciti nella definizione degli aromi.
Gli emendamenti 2 e
17 chiedono di fondare l’autorizzazione degli aromi sul principio di
precauzionalità. Il principio di precauzionalità e le condizioni per la sua
applicazione sono già stabiliti dalla legislazione alimentare generale
(regolamento (CE) n. 178/2002) e non devono essere ripetuti nel regolamento
proposto sugli aromi.
16. Presenza di talune
sostanze
L’emendamento 46 riguarda i tenori massimi per le sostanze che presentano un
rischio tossicologico di cui all’allegato III, parte B. Questi tenori massimi
non sarebbero applicabili agli alimenti composti finali a cui non sono stati
aggiunti aromi e che contengono solo spezie e erbe come ingredienti alimentari
con proprietà aromatizzanti. Tale emendamento non può essere accolto perché non
è possibile escludere un rischio per la sicurezza.
Gli emendamenti 21 e 40 introducono un
allegato III, parte B non compilato. I tenori massimi potrebbero essere inclusi
mediante la procedura di comitato solo quando esiste una preoccupazione
scientifica giustificata. Tale emendamento non è in linea con i recenti pareri
scientifici che confermano la necessità di tenori massimi, come proposto
nell’allegato III, parte B.
17. Relazione
con il regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati (articolo 12)
Gli aromi o i materiali di base che
rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono
soggetti a tale regolamento per quanto riguarda la valutazione della sicurezza
della modifica genetica, mentre gli altri aspetti della sicurezza, la
considerazione di altri criteri e l’autorizzazione finale saranno, se del caso,
trattati nell’ambito del regolamento sugli aromi. Le due valutazioni e
autorizzazioni possono essere parallele.
Gli emendamenti 41 e 42 chiariscono che
le due procedure possono essere parallele nel rispetto della buona prassi
amministrativa. Il chiarimento proposto è sostenuto dalla Commissione, a
condizione di apportarvi alcune modifiche redazionali in modo da garantire la
compatibilità della disposizione con il regolamento 1829/2003.
L’emendamento 52 introduce una definizione del termine “ottenuto da OGM”. Se una tale definizione è necessaria, essa deve
essere inclusa nel regolamento (CE) 1829/2003.
18. Etichettatura
L’emendamento 29 riguarda l’etichettatura degli aromi naturali, dove la norma del
90% è sostituita dal 95% quando si fa riferimento ad una fonte naturale. La
modifica proposta è accettabile poiché corrisponde meglio alle aspettative dei
consumatori e avrà un impatto limitato sulle prassi attuali.
L’emendamento 26 richiede, per lo scambio commerciale tra operatori del settore
alimentare, l’indicazione di un indirizzo nell’UE. Tale emendamento non può
essere accettato perché potrebbe comportare barriere al commercio con paesi
terzi.
Una descrizione degli aromatizzanti di
affumicatura quale “aroma di salmone affumicato" (emendamento 37) non può essere accolta perché
potrebbe essere fuorviante per il consumatore; nella prassi l’aroma potrebbe
essere una miscela di aroma di affumicatura e aroma di salmone.
L’etichettatura
di aromi ottenuti da OGM deve essere disciplinata dal regolamento 1829/2003 e
non dal presente regolamento (emendamento 38).
Infine la Commissione non può
accogliere l’emendamento 43, in
quanto il fatto di indicare la fonte dell’aroma naturale per garantire
un’informazione corretta del consumatore costituisce un principio basilare
della proposta.
Nella sua proposta originaria la
Commissione ha inoltre allineato le disposizioni di etichettatura degli aromi a
quelle degli additivi e degli enzimi. Il Parlamento europeo ha fatto una serie
di emendamenti a queste ultime proposte per garantire una nuova presentazione e
la semplificazione delle disposizioni in materia di etichettatura per gli
additivi e gli enzimi venduti tra operatori commerciali o al consumatore
finale. La Commissione si è quindi adeguata allo spirito di questi emendamenti
anche in questa proposta modificata relativa agli aromi.
19. Informazioni
che devono essere comunicate dagli operatori del settore alimentare
L’emendamento 31 è accettato in parte, poiché i produttori e gli utilizzatori di
una sostanza aromatizzante devono comunicare immediatamente alla Commissione
qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica che possa incidere sulla
valutazione della sicurezza della sostanza aromatizzante. Tuttavia l'aggiunta
di loro nota ed accessibile non può
essere accolta in quanto limita la responsabilità del produttore.
La seconda
parte dell’emendamento 31, che stabilisce quali informazioni vanno
richieste non è accettabile in quanto limita la proposta della Commissione e
sostituisce i contenuti della misura di attuazione.
20. In virtù dell'articolo 250,
paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica le proposte conformemente
a quanto indicato sopra.
2006/0147 (COD)
Proposta modificata di
REGOLAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo
agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti
destinati a essere utilizzati nei e sui prodotti alimentari e che modifica il
regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, il regolamento (CEE) n. 1601/91 del
Consiglio, il regolamento (CE) n. 2232/96 e la direttiva 2000/13/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il
trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37
e l’articolo 95,
vista la
proposta della Commissione[1],
visto il
parere del Comitato economico e sociale europeo[2],
deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando
quanto segue:
(1)
Alla
luce degli sviluppi tecnici e scientifici occorre aggiornare la direttiva
88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati Membri nel settore degli aromi destinati ad essere
utilizzati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro
preparazione[3]. Nell’interesse
della chiarezza e dell’efficacia è opportuno sostituire la direttiva 88/388/CEE
con il presente regolamento.
(2)
La
decisione 88/389/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, concernente la
compilazione, da parte della Commissione, di un inventario delle sostanze e dei
materiali di base impiegati per la preparazione di aromi[4]
dispone l’istituzione di un inventario entro 24 mesi dalla sua adozione. Tale
decisione è ora superata e va quindi abrogata.
(3)
La
direttiva 91/71/CEE della Commissione, del 16 gennaio 1991, che completa la
direttiva 88/388/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati Membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti
alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione[5]
stabilisce le norme per l’etichettatura degli aromi. Tali norme sono sostituite
dal presente regolamento ed occorre quindi abrogare la direttiva.
(4)
La
libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un elemento fondamentale del
mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al
benessere dei cittadini, nonché dei loro interessi sociali ed economici.
(5)
Al fine
di tutelare la salute umana il campo di applicazione del presente regolamento
deve estendersi agli aromi, ai materiali di base degli aromi e agli alimenti
contenenti aromi. Esso deve coprire inoltre taluni ingredienti alimentari con
proprietà aromatizzanti che vengono aggiunti agli alimenti principalmente allo
scopo di aromatizzarli e che contribuiscono significativamente alla presenza
negli alimenti di talune sostanze indesiderabili presenti in natura (‘ingredienti
alimentari con proprietà aromatizzanti’), nonché i loro materiali di base e gli
alimenti che li contengono.
(6)
Gli
aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti possono essere
utilizzati soltanto se sono conformi ai criteri stabiliti dal presente
regolamento. Il loro utilizzo deve essere sicuro e quindi taluni aromi vanno
sottoposti ad una valutazione dei rischi prima che sia autorizzato il loro uso
nei prodotti alimentari. Affinché i consumatori non siano indotti in errore, la
presenza di aromi negli alimenti deve sempre essere segnalata da
un’etichettatura appropriata. I casi
in cui il consumatore è indotto in errore includono, tra l'altro, la natura, la
freschezza, la qualità degli ingredienti impiegati, la genuinità del prodotto o
il carattere naturale del processo di produzione o la qualità nutrizionale del
prodotto.
(7)
A
partire dal 1999 il comitato scientifico dell’alimentazione umana e poi
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare hanno emesso vari pareri su una
serie di sostanze presenti naturalmente nei materiali di base degli aromi e
degli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti[6]
che, secondo il comitato di esperti per le sostanze aromatizzanti presso il
Consiglio d'Europa, presentano un rischio tossicologico. Le sostanze il cui
rischio tossicologico è stato confermato dal comitato scientifico
dell’alimentazione umana devono essere considerate sostanze indesiderabili da
non aggiungere agli alimenti.
(8)
Sostanze
indesiderabili naturalmente presenti nelle piante potrebbero essere contenute
in preparazioni aromatiche e in ingredienti alimentari con proprietà
aromatizzanti. Tradizionalmente le piante vengono utilizzate come alimento o
come ingrediente alimentare. Occorre quindi stabilire tenori massimi
appropriati di queste sostanze indesiderabili nei prodotti alimentari che
contribuiscono maggiormente all'assunzione di queste sostanze, tenendo conto
sia della necessità di tutelare la salute umana che della loro presenza
inevitabile nei prodotti alimentari tradizionali.
(9)
È opportuno
adottare disposizioni a livello comunitario per vietare o limitare l’uso di
taluni materiali di origine vegetale o animale che presentano un rischio per la
salute umana nella produzione di aromi e ingredienti alimentari con proprietà
aromatizzanti, nonché le loro applicazioni nella produzione alimentare,.
(10)
È
opportuno che le valutazioni della sicurezza siano effettuate dall'Autorità
europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") istituita dal
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare[7].
(11)
Ai fini
dell’armonizzazione, la valutazione dei rischi e l’autorizzazione degli aromi e
dei materiali di base sottoposti all’obbligo della valutazione vanno effettuate
secondo la procedura stabilita dal regolamento (CE) n. [...], che istituisce
una procedura uniforme di autorizzazione degli additivi alimentari, degli
enzimi alimentari e degli aromi alimentari[8].
(12)
Le
sostanze aromatizzanti sono sostanze chimicamente definite che hanno proprietà
aromatizzanti. In applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura
comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere
utilizzate nei o sui prodotti alimentari[9] è in corso di realizzazione un programma di
valutazione delle sostanze aromatizzanti. Detto regolamento prescrive che entro
cinque anni dall’adozione del programma sia stabilito un elenco di sostanze
aromatizzanti. Occorre fissare un nuovo termine per l’adozione di tale elenco. Si
proporrà di includere tale elenco nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo
1) del regolamento (CE) n. […].
(13)
Le
preparazioni aromatiche sono aromi, diversi dalle sostanze chimicamente
definite, ottenuti mediante appropriati processi fisici, enzimatici o
microbiologici da materiali di origine vegetale, animale o minerale che si
trovano nello stato grezzo del materiale o che sono stati trasformati per il
consumo umano. Non occorre sottoporre alla valutazione o alla procedura di
autorizzazione le preparazioni aromatiche ottenute dagli alimenti, a condizione
che non esistano dubbi sulla loro sicurezza. L’autorizzazione delle
preparazioni aromatiche ottenute da materiali non alimentari deve invece essere
preceduta da una valutazione della loro sicurezza.
(14)
Il
regolamento (CE) n. 178/2002 definisce “alimento” qualsiasi sostanza o
prodotto, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad
essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito,
da esseri umani. I materiali di origine vegetale, animale o microbiologica di
cui è notorio l’uso nella produzione di aromi sono considerati a questo fine
prodotti alimentari, anche se alcuni di questi materiali di base, ad esempio il
legno di rosa, i trucioli di legno di quercia e le foglie di fragola, non sono
necessariamente utilizzati nella produzione di alimenti. Per tali materiali non
è necessaria una valutazione.
(15)
Allo
stesso modo, non occorre sottoporre alla valutazione o alla procedura di
autorizzazione gli aromatizzanti ottenuti da alimenti per trattamento termico,
a condizione che non esistano dubbi sulla loro sicurezza. L’autorizzazione
degli aromatizzanti ottenuti da materiali non alimentari per trattamento
termico deve invece essere preceduta da una valutazione della loro sicurezza.
(16)
Il
regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o
destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari[10]
stabilisce la procedura per la valutazione della sicurezza e per
l’autorizzazione degli aromatizzanti di affumicatura e prevede la compilazione
di un elenco di condensati di fumo primari e di frazioni di catrame primarie
autorizzati, ad esclusione di tutti gli altri.
(17)
I
precursori degli aromi aromatizzano gli alimenti mediante reazioni chimiche che
si verificano durante la trasformazione degli alimenti. Non occorre sottoporre
alla valutazione o alla procedura di autorizzazione i precursori degli aromi
ottenuti dagli alimenti, a condizione che non esistano dubbi sulla loro
sicurezza. L’autorizzazione dei precursori degli aromi ottenuti da materiali
non alimentari deve invece essere preceduta da una valutazione della loro
sicurezza.
(18)
Altri
aromi che non rientrano nelle definizioni degli aromi sopra indicati possono
essere utilizzati nei e sui prodotti alimentari a condizione di essere stati
sottoposti ad una procedura di valutazione e autorizzazione.
(19)
I
materiali di origine vegetale, animale, microbiologica o minerale diversi dagli
alimenti possono essere autorizzati per la produzione di aromi soltanto se la
loro sicurezza è stata valutata scientificamente. Potrebbe rivelarsi necessario
autorizzare l’uso solo di taluni parti del materiali o stabilire le condizioni
d’uso.
(20)
Un
aroma o un materiale di base che rientra nel campo di applicazione del regolamento
(CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003,
relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati[11]
deve essere autorizzato a norma di tale regolamento prima di esserlo a norma
del presente regolamentosoggetto
alla procedura di autorizzazione prevista da tale regolamento in relazione alla
valutazione della sicurezza della modifica genetica, mentre l’autorizzazione
finale deve essere concessa a norma del presente regolamento.
(21)
Le
sostanze aromatizzanti o le preparazioni aromatiche possono recare
sull’etichetta l’indicazione ‘naturale’ soltanto se rispettano determinati
criteri che garantiscono che i consumatori non siano indotti in errore.
(22)
Disposizioni
specifiche sull’informazione devono garantire che i consumatori non siano
indotti in errore quanto al materiale di base utilizzato per la produzione
degli aromi naturali. Deve essere indicata, ad esempio, la fonte della
vanillina ottenuta dal legno.
(23)
Gli aromi devono rimanere soggetti
agli obblighi generali riguardanti l’etichettatura conformemente alla direttiva
2000/13/CE e, se del caso, al regolamento (CE) n. 1829/2003. Inoltre, vanno
incluse nel presente regolamento disposizioni specifiche sull’etichettatura di
aromi venduti nella loro forma originale al produttore o al consumatore finale.
(24)
Se il
gusto affumicato di un particolare alimento è dovuto alla presenza di
aromatizzanti di affumicatura, i consumatori devono esserne informati. A norma
dell’articolo 5 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonché la relativa pubblicità[12]
la denominazione di vendita di un prodotto non deve confondere il consumatore e
deve indicare chiaramente se il prodotto è stato affumicato tradizionalmente
con fumo fresco oppure con aromatizzanti di affumicatura. Questa direttiva deve
essere adattata per tenere conto delle definizioni di aroma, aromatizzante di
affumicatura e del termine ‘naturale’ per la descrizione degli aromi stabilite
nel presente regolamento.
(25)
Per
valutare la sicurezza delle sostanze aromatizzanti per la salute umana sono
indispensabili informazioni sul consumo e sull’uso di tali sostanze. È pertanto
necessario controllare periodicamente le quantità di sostanze aromatizzanti
aggiunte agli alimenti.
(26)
Le
misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere
adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite
alla Commissione[13].
(27)
In particolare deve essere conferito
alla Commissione il potere di modificare gli allegati del presente regolamento
e di adottare le misure transitorie appropriate in relazione all’istituzione
dell’elenco comunitario. Poiché tali misure sono di portata generale e sono
volte a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento e/o a
completarlo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse devono essere
adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui
all’articolo 5bis della decisione
1999/468/CE.
(28)
Gli
allegati da II a V del presente regolamento devono essere aggiornati in modo da
tenere conto del progresso tecnico e scientifico.
(29)
Al fine
di sviluppare e aggiornare la legislazione comunitaria sugli aromi in modo
proporzionale ed efficace è necessario raccogliere dati, scambiare informazioni
e coordinare i lavori tra Stati membri. Per questo scopo può essere utile
effettuare studi su questioni specifiche in modo da facilitare il processo
decisionale. È opportuno che la Comunità finanzi tali studi nell’ambito della
sua procedura di bilancio. Il finanziamento di questo tipo di misure è
contemplato dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle
norme sulla salute degli animali e sul benessere degli animali[14]
e pertanto questo regolamento costituirà la base giuridica per il finanziamento
di suddette misure.
(30)
In
attesa dell'istituzione dell'elenco comunitario, occorre prendere le
disposizioni necessarie per la valutazione e l'autorizzazione delle sostanze
aromatizzanti non incluse nel programma di valutazione di cui al regolamento
(CE) n. 2232/96. È pertanto opportuno istituire un regime transitorio che
preveda la valutazione e l’autorizzazione delle sostanze aromatizzanti in base
alla procedura stabilita dal regolamento (CE) n. [...]. Tuttavia, i termini
previsti da tale regolamento, entro cui l’Autorità deve adottare un parere e la
Commissione deve sottoporre al comitato permanente per la catena alimentare e
la salute degli animali un progetto di regolamento per aggiornare l’elenco, non
devono applicarsi in quanto la priorità va data al programma di valutazione in
corso.
(31)
Poiché
l’obiettivo dell'azione proposta, vale a dire l'adozione di norme comunitarie
sull’uso degli aromi e di taluni ingredienti alimentari con proprietà
aromatizzanti nei e sui prodotti alimentari, non può essere realizzato in
misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a
livello comunitario per assicurare l’unità del mercato e un elevato livello di tutela
dei consumatori, la Comunità può intervenire in base al principio di
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si
limita a quanto necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al
principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(32)
Il
regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989, che stabilisce
le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla
presentazione delle bevande spiritose[15]
e il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio del 10 giugno 1991, che
stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e
alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di
vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli[16]
devono essere modificate in modo da tenere conto di talune nuove definizioni
stabilite dal presente regolamento.
(33)
Occorre
pertanto modificare i regolamenti (CEE) n. 1576/89, (CEE) n. 1601/91 e (CE) n.
2232/96, nonché la direttiva 2000/13/CE,
HANNO ADOTTATO IL
PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO
I
OGGETTO, CAMPO DI
APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente
regolamento stabilisce norme relative agli aromi e agli ingredienti alimentari
con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati nei o sui prodotti
alimentari, al fine di assicurare un
elevato livello di tutela della salute umana e del consumatore e un
efficace funzionamento del mercato interno e un elevato livello di tutela
della salute umana e dei consumatori.
A tali fini
il presente regolamento stabilisce:
a) un elenco comunitario di aromi e
materiali di base di cui è autorizzato l’uso nei e sui prodotti alimentari,
riportato nell’allegato I (“l’elenco comunitario”);
b) le condizioni d’uso degli aromi e
degli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nei e sui prodotti
alimentari;
c) le norme relative all’etichettatura
degli aromi.
Articolo
2
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a) agli aromi utilizzati o destinati a essere
utilizzati nei o sui prodotti alimentari,
fatte salve le disposizioni più specifiche di cui al ad eccezione
degli aromatizzanti di affumicatura che rientrano nel campo di applicazione del
regolamento (CE) n. 2065/2003;
b) agli ingredienti alimentari con proprietà
aromatizzanti;
c) ai prodotti alimentari contenenti aromi e/o agli ingredienti alimentari
con proprietà aromatizzanti;
d) ai materiali di base per la preparazione
di aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti.
2. Il presente regolamento non si
applica:
a) alle sostanze aventi esclusivamente un
sapore dolce, amaro o salato;
b) agli
alimenti crudi;
c) ai
prodotti alimentari non composti e ai miscugli di spezie e/o di erbe, alle
miscele di tè e miscele per tisane nella loro forma originale se non utilizzati
come ingredienti alimentari.
b) agli alimenti crudi o non composti.
3. Se necessario, per stabilire se una
sostanza o una miscela di sostanze, materiali o tipi di alimenti rientra nel
campo di applicazione del presente regolamento può essere adottata una
decisione secondo la procedura di cui all'articolo 1820, paragrafo 2.
Articolo
3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si
applicano le definizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002 e 1829/2003.
2. Si
applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) per “aromi” s’intendono i prodotti:
i) non destinati ad essere consumati nella
loro forma originale, che sono aggiunti ai prodotti alimentari al fine di
conferire un aroma e/o sapore;
ii) fabbricati con o contenenti le seguenti
categorie di sostanze: sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, aromi
ottenuti per trattamento termico, aromatizzanti di affumicatura, precursori
degli aromi o altri aromai o miscele di aromi;
iii) che
possono contenere alimenti contenenti addiviti ai sensi del regolamento (CE) n.
XXX/2007[17]
del Parlamento europeo e del Consiglio, del … , relativo agli
additivi alimentari;
b) per "sostanza aromatizzante"
s'intende una sostanza chimicamente definita con proprietà aromatizzanti;
c) per “sostanza aromatizzante naturale”
s’intende una sostanza aromatizzante ottenuta mediante appropriati procedimenti
fisici, enzimatici o microbiologici da un materiale di origine vegetale,
animale o microbiologico, che si trova allo stato grezzo o che è stato
trasformato ai fini del consumo umano mediante uno o più procedimenti
tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all’allegato II;
d) per “preparazione aromatica” s’intende un
prodotto, diverso dalle sostanze aromatizzanti, ottenuto da:
i) un
alimento mediante appropriati procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici;
tale alimento può trovarsi allo stato grezzo o avere subito una trasformazione
ai fini del consumo umano mediante uno o più procedimenti tradizionali di
preparazione degli alimenti di cui all’allegato II e/o appropriati procedimenti
fisici;
e/o
ii) un materiale di origine vegetale, animale
o microbiologica, diverso dagli alimenti, ottenuto mediante uno o più
procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all’allegato II
e/o appropriati procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici;
e) per “aroma ottenuto per trattamento
termico” s’intende un prodotto ottenuto mediante trattamento termico da una
miscela di ingredienti che non hanno necessariamente di per sé proprietà
aromatizzanti, di cui almeno uno contiene azoto (amino) e un altro è uno
zucchero riduttore; gli ingredienti utilizzati per la produzione di aromi
ottenuti per trattamento termico possono essere:
i) prodotti alimentari;
e/o
ii) materiali di base diversi dagli alimenti;
f) per “aromatizzante di affumicatura”
s’intende un prodotto ottenuto mediante il frazionamento e la purificazione di
un fumo condensato che produca condensati di fumo primari, frazioni di catrame
primarie e/o aromatizzanti di affumicatura derivati, come definiti all’articolo
3, punti 1), 2) e 4) de regolamento (CE) n. 2065/2003;
g) per “precursore di aroma” s’intende un
prodotto, di per sé privo di proprietà aromatizzanti, aggiunto intenzionalmente
agli alimenti al solo fine di produrre un aroma mediante scomposizione o
reazione con altri componenti durante la trasformazione degli alimenti; esso
può essere ottenuto da:
i) prodotti alimentari;
e/o
ii) materiali di base diversi dagli alimenti;
h) per “altro aroma” s’intende un aroma
aggiunto o destinato ad essere aggiunto agli alimenti al fine di conferire un
aroma e/o sapore che non rientra nelle definizioni da b) a g);
i) per “ingrediente alimentare con proprietà
aromatizzanti” s’intende un ingrediente alimentare diverso dagli aromi che può
essere aggiunto agli alimenti allo scopo principale di aggiungere o modificare
l’aroma;
j) per
“materiale di base” s’intende un materiale di origine vegetale, animale,
microbiologica o minerale da cui vengono prodotti gli aromi o gli ingredienti
alimentari con proprietà aromatizzanti; può trattarsi di:
i) prodotti alimentari;
oppure
ii) materiali di base diversi dagli alimenti;
k) per “appropriato procedimento fisico”
s’intende un procedimento fisico che non modifica intenzionalmente la natura
chimica dei componenti degli aromi,
fatto salvo l’elenco dei procedimenti tradizionali di preparazione degli
alimenti di cui all’allegato II, e che non comprende l’uso di ossigeno
singoletto, ozono, catalizzatori inorganici, catalizzatori metallici, reagenti
metallorganici e/o radiazioni UV.
3. Ai fini delle definizioni di cui al
paragrafo 2, lettere d), e), g) e j) i materiali di base, di cui è notorio
l’uso nella produzione di aromi, sono considerati alimenti.
4. Se
necessario, per stabilire se una data sostanza rientra in una delle categorie
specifiche di cui al paragrafo 2, lettere da b) a j), può essere adottata una
decisione secondo la procedura di cui all’articolo 1820, paragrafo 2.
CAPITOLO
II
CONDIZIONI D’USO DEGLI
AROMI, DEGLI INGREDIENTI ALIMENTARI CON PROPRIETA’ AROMATIZZANTI E DEI
MATERIALI DI BASE
Articolo
4
Condizioni generali d’uso degli aromi e degli ingredienti alimentari con
proprietà aromatizzanti
Possono
essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari solo gli aromi o gli
ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti che soddisfano le seguenti
condizioni:
a) in base ai dati scientifici
disponibili non presentano un rischio per la salute dei consumatori;
b) il loro uso non induce in errore il
consumatore.
Articolo 5
Divieto relativo agli aromi e/o ai prodotti alimentari non conformi
Nessun aroma e/o alimento in cui è stato
aggiunto un aroma può essere immesso nel mercato, se l’aroma o il suo impiego
non è conforme al presente regolamento e alle sue misure di attuazione.
Articolo 56
Presenza di talune sostanze
1. Le sostanze di cui alla parte A
dell’allegato II non vanno aggiunte nella loro forma originale agli alimenti.
2. I tenori massimi negli alimenti
composti di cui alla parte B dell’allegato III di talune sostanze naturalmente
presenti negli aromi e negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti
non sono superati per effetto dell’uso di aromi o ingredienti alimentari con
proprietà aromatizzanti nei o sui prodotti alimentari.
I tenori massimi
si applicano agli alimenti composti pronti al consumo o preparati conformemente
alle istruzioni del produttore.
3. Modalità d'applicazione del paragrafo
2 possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 1820paragrafo 2.
Articolo 67
Uso di taluni materiali di base
1. I materiali di base di cui alla parte
A dell’allegato IV non sono utilizzati per la produzione di aromi e ingredienti
alimentari con proprietà aromatizzanti.
2. Gli
aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti prodotti a
partire da materiali di base elencati nella parte B dell’allegato IV possono
essere utilizzati soltanto alle condizioni stabilite in detto allegato.
Articolo 78
Aromi non soggetti all'obbligo della valutazione e dell'autorizzazione
1. I seguenti aromi possono essere
utilizzati nei o sui prodotti alimentari senza dovere essere oggetto di
autorizzazione a norma del presente regolamento, purché conformi alle
disposizioni dell'articolo 4:
a) le preparazioni aromatiche di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i);
b) gli aromi ottenuti per trattamento termico
di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), punto i) e che sono conformi
alle condizioni di produzione e ai tenori massimi di talune sostanze di cui
all'allegato V;
c) i precursori di aroma di cui all'articolo
3, paragrafo 2, lettera g), punto i);
d) gli ingredienti alimentari con proprietà
aromatizzanti.
2. In deroga al paragrafo 1, se la
Commissione, uno Stato membro o l’Autorità europea per la sicurezza alimentare
(‘l’Autorità’) esprime dubbi quanto alla sicurezza di un aroma o di un
ingrediente alimentare con proprietà aromatizzanti di cui al paragrafo 1,
l’Autorità esegue una valutazione della sicurezza di tale aroma o ingrediente
alimentare con proprietà aromatizzanti. Gli articoli da 4 a 6 del regolamento
(CE) n. […] si applicano in tal caso mutatis
mutandis.
Se necessario la
Commissione adotta, in seguito al parere dell’Autorità, disposizioni intese a modificare elementi non essenziali del
presente regolamento, anche completandolo, secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 3 secondo
la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18,
paragrafo 2. Tali disposizioni figurano, secondo il caso, negli allegati
III, IV e/o V. Per ragioni imperative
di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui
all'articolo 20, paragrafo 4.
CAPITOLO
III
ELENCO COMUNITARIO
DEGLI AROMI E DEI MATERIALI DI BASE DI CUI È AUTORIZZATO L’USO NEI O SUI
PRODOTTI ALIMENTARI
Articolo 89
Aromi e materiali di base soggetti all'obbligo della valutazione e
dell'autorizzazione
Il presente
capitolo si applica:
a) alle
sostanze aromatizzanti;
b) alle preparazioni aromatiche di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto ii);
c) agli aromi ottenuti per trattamento
termico prodotti mediante riscaldamento di ingredienti che rientrano in tutto o
in parte tra quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 2), lettera e), punto ii)
o per i quali non sono soddisfatte le condizioni di produzione di cui
all’allegato V o sono superati i tenori massimi di talune sostanze
indesiderabili di cui all’allegato V;
d) ai precursori di aroma di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), punto (ii);
e) agli altri aromi di cui all'articolo
3, paragrafo 2, lettera h);
f) ai materiali di base diversi dagli
alimenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2), lettera j), punto (ii).
Articolo 910
Elenco comunitario degli aromi e dei materiali di base
Degli aromi
e dei materiali di base di cui all’articolo 89, solo quelli inclusi nell’elenco comunitario possono
essere immessi sul mercato in quanto tali o utilizzati nei o sui prodotti
alimentari.
Articolo 1011
Inclusione di aromi e materiali di base nell’elenco comunitario
1. Un aroma o un materiale di base può
essere incluso nell’elenco comunitario secondo la procedura di cui al
regolamento (CE) n. [procedura uniforme], solo se è conforme alle condizioni di
cui all’articolo 4.
2. Per ogni aroma o materiale di base
incluso nell’elenco comunitario sono indicati:
a) l’identificazione dell’aroma o materiale
di base autorizzato;
b) se necessario le condizioni d’uso
dell’aroma.
3. L’elenco comunitario è modificato
secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. […] che istituisce una
procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi alimentari, gli enzimi
alimentari e gli aromi alimentari.
Articolo 1112
Aromi o materiali di base che reintrano nel campo d’applicazione del
regolamento (CE) n. 1829/2003
Un aroma o
materiale di base che rientra nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n.
1829/2003 può essere incluso nell’elenco comunitario di cui all’allegato I a norma del presente regolamento solo se è
stato autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003. soltanto
dopo che è stato autorizzato secondo la procedura di cui all'articolo 7 di
detto regolamento.
CAPITOLO
IV
ETICHETTATURA
SEZIONE 1
ETICHETTATURA DEGLI
AROMI NON DESTINATI ALLA VENDITA AI CONSUMATORI FINALI
Articolo 1213
Etichettatura degli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali
1. Gli
aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali possono essere commercializzati
solo se l’imballaggio, i recipienti o i documenti di accompagnamento recano
facilmente visibili, chiaramente leggibili e apposte in modo indelebile le
informazioni di cui agli articoli 13 e 14 l'etichettatura, che deve essere facilmente visibile, chiaramente
leggibile e indelebile, è conforme agli articoli 14 e 15. Le informazioni di
cui all’articolo 14 devono essere in un linguaggio facilmente comprensibile per
gli acquirenti.
2. Nel
proprio territorio lo Stato membro in cui il prodotto è commercializzato può,
conformemente alle norme del trattato, disporre che le informazioni siano
indicate in una o più lingue ufficiali della Comunità, da determinare da parte
di tale Stato membro. Tale fatto non preclude che le informazioni siano
indicate in varie lingue.
Articolo 1314
Obblighi generali di informazione per l’etichettatura degli aromi non destinati alla vendita ai
consumatori finali
1. Qualora
gli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali siano venduti
singolarmente o miscelati con altri aromi e/o ingredienti alimentari e/o con
l’aggiunta di altre sostanze a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a),
punto iii) paragrafo 4, lettera a), Ssull'sul loro imballaggio o sui recipientie che contengono aromi non
destinati alla vendita ai consumatori finali figurano le seguenti
informazioni:
a) la denominazione di vendita: il termine
“aroma” o una denominazione più specifica o una descrizione dell’aroma;
cb) l’indicazione 'per alimenti' o 'per alimenti
(uso limitato)’ o un riferimento più specifico all’uso alimentare cui l’aroma è
destinato;
c) se
necessario, le condizioni particolari di conservazione e d’uso;
d) un marchio di identificazione della
partita o del lotto;
de) un elenco, in ordine decrescente in base al
peso:
i) delle categorie di aromi
presenti; e
ii) delle denominazioni delle altre sostanze
o degli altri materiali contenuti nel prodotto o, se del caso, del loro numero
E, nonché un'indicazione a norma del
regolamento (CE) n. 1829/2003;
f) la
denominazione o ragione sociale e l’indirizzo del produttore, dell’imballatore
o del venditore;
eg) l’indicazione della quantità massima di ogni
componente o gruppo di componenti soggetti a una limitazione quantitativa negli
alimenti e/o informazioni appropriate, formulate in modo chiaro e facilmente
comprensibile, che consentano all’acquirente di conformarsi al presente
regolamento o ad altre norme comunitarie pertinenti, incluso il regolamento (CE) n. 1829/2003;
gh) la quantità netta;
gi) la durata di conservazione minima;
j) se del caso, informazioni su un aroma o
su altre sostanze indicati al presente articolo ed elencati nell’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE per
quanto riguarda l’indicazione degli ingredienti presenti nei prodotti
alimentari.
2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni
di cui alle lettere da ce)
a g) e j) di tale paragrafo
possono figurare solo sui documenti relativi alla partita che devono essere
forniti all’atto della consegna o anteriormente ad essa, purché l'indicazione
"destinato alla fabbricazione di alimenti e non alla vendita al
dettaglio" sia apposta su una parte facilmente visibile dell'imballaggio o
del recipiente del prodotto in questione.
3. In
deroga al paragrafo 1 del presente articolo, qualora gli aromi siano forniti in
cisterna tutte le informazioni possono essere incluse solo sui documenti di
accompagnamento relativi alla partita fornita con la consegna.
Articolo 14
15
Obblighi specifici di informazione per la denominazione di vendita degli aromi
1. Il termine “naturale” può essere
utilizzato per designare un aroma nella denominazione di vendita di cui
all’articolo 1314,
paragrafo 1), lettera (a) solo alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6.
2. Il termine “naturale” può essere
utilizzato per designare un aroma solo se il componente aromatizzante contiene
esclusivamente preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti naturali.
3. Il termine “sostanza aromatizzante
naturale” può essere utilizzato solo per gli aromi il cui componente
aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali.
4. Il
termine “naturale" può essere utilizzato in associazione a un riferimento
a un alimento, a una categoria di alimenti o ad una fonte d’aroma vegetale o
animale solo se almeno il 90% 95%
(p/p) del componente aromatizzante è stato ottenuto dal materiale di
base a cui è fatto riferimento.
Il componente
aromatizzante può contenere preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti
naturali.
La designazione
è così formulata: “aroma naturale di <<alimento o categoria di alimenti o
materiale di base alimentare>>”.
5. La designazione "aroma naturale
di <<alimento o categoria di aimenti o materiale di base
alimentare>> associato ad altri aromi naturali” può essere utilizzata
solo se il componente aromatizzante è parzialmente derivato dal materiale di
base a cui è fatto riferimento ed è facilmente riconoscibile.
Il componente
aromatizzante può contenere preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti
naturali.
6. Il termine “aroma naturale” può
essere utilizzato soltanto se il componente aromatizzante è derivato da
materiali di base diversi e se un riferimento a tali materiali di base non ne
indica l’aroma o il sapore.
Il componente
aromatizzante può contenere preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti
naturali.
SEZIONE
2
ETICHETTATURA DEGLI
AROMI DESTINATI ALLA VENDITA AI CONSUMATORI FINALI
Articolo 1516
Etichettatura degli aromi destinati alla vendita ai consumatori finali
1. Senza pregiudizio della direttiva
2000/13/CE, della direttiva
89/396/CEE e, se del caso, del regolamento (CE) n. 1829/2003, gli aromi
venduti singolarmente o miscelati con
altri aromi e/o ingredienti alimentari e/o con l’aggiunta di altre sostanze
destinati alla vendita al consumatore finale possono essere immessi sul mercato
soltanto se il loro imballaggio reca facilmente visibili, chiaramente leggibili
e apposte in modo indelebile la dicitura "per alimenti" o “per
alimenti (uso limitato)” o un’indicazione più precisa dell’uso alimentare cui
l’aroma è destinato.
2. Il termine “naturale” è utilizzato
per designare un aroma nella denominazione di vendita di cui all’articolo 1314, paragrafo 1), lettera a)
solo alle condizioni di cui all’articolo 1415.
Articolo 17
Altre prescrizioni relative all’etichettatura
Gli articoli da 13 a 16 sono applicati senza
pregiudizio a normative, regolamenti o disposizioni amministrative più
dettagliati o ampi riguardanti i pesi e le misure o applicabili alla
presentazione, alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di
sostanze e preparazioni pericolose o al loro trasporto.
CAPITOLO V
DISPOSIZIONI
PROCEDURALI E ATTUAZIONE
Articolo 1618
Informazioni che devono essere comunicate dagli operatori del settore
alimentare
1. Un
produttore o un utilizzatore di una sostanza aromatizzante deve informare
immediatamente la Commissione di qualsiasi nuova informazione tecnica o
scientifica che potrebbe influenzare la valutazione della sicurezza di detta
sostanza.
12. Gli operatori del settore alimentare o
i loro rappresentanti comunicano alla Commissione le quantità annuali di
sostanze aromatizzanti aggiunte agli alimenti nella Comunità e i livelli d’uso
per ogni categoria alimentare nella Comunità.
23. Le modalità di applicazione del
paragrafo 12 sono
adottate secondo la procedura di cui all'articolo 1820, paragrafo 2.
Articolo 1719
Monitoraggio e informazioni comunicate dagli Stati membri
1. Gli Stati membri provvedono al
monitoraggio del consumo e dell’uso degli aromi inclusi nell'elenco comunitario
nonché del consumo delle sostanze di cui all’allegato III e comunicano
annualmente alla Commissione e all’Autorità le relative informazioni.
2. Previa consultazione dell’Autorità,
può essere adottata secondo la procedura di cui all’articolo 1820, paragrafo 2 una metodologia
comune per la raccolta di informazioni da parte degli Stati membri sul consumo
e sull’uso degli aromi inclusi nell’elenco comunitario e delle sostanze di cui
all’allegato III.
Articolo 1820
Comitato
1. La Commissione è assistita dal
comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (qui di
seguito “il comitato”).
2. Quando
è fatto riferimento a questo paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 8 della
medesima.
Il periodo di
cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre
mesi.
3. Nei
casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5bis, paragrafi da 1 a 4 e l’articolo 7
della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8
della stessa.
4. Nei
casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6 e l’articolo
7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8
della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio
regolamento interno.
Articolo 1921
Modifica degli allegati da II a V
Le modifiche
da apportare agli allegati da II a V per tener conto dell'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecniche, che
sono volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,
sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2 20, paragrafo 3.
Per ragioni imperative di urgenza, la
Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all'articolo 20,
paragrafo 4.
Articolo 2022
Finanziamento comunitario delle politiche armonizzate
La base
giuridica per il finanziamento delle misure adottate a titolo del presente
regolamento è l’articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n.
882/2004.
CAPITOLO
VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 2123
Abrogazioni
1. La direttiva 88/388/CEE, la decisione
88/389/CEE e la direttiva 91/71/CEE sono abrogate.
Il regolamento
(CE) n. 2232/96 è abrogato con decorrenza dalla data di applicazione
dell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2 di detto regolamento.
2. I riferimenti agli atti abrogati
s’intendono come riferimenti al presente regolamento.
Articolo 2224
Istituzione dell’elenco comunitario degli aromi e dei materiali di base e
regime transitorio
1. L’elenco comunitario è istituito
inserendo l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui all’articolo 2, paragrafo 2
del regolamento (CE) n. 2232/96 nell’allegato I del presente regolamento
all’atto della sua adozione.
2. In attesa dell'istituzione
dell'elenco comunitario, si applica il regolamento (CE) n. [...] [procedura
uniforme] per la valutazione e l'autorizzazione delle sostanze aromatizzanti
non incluse nel programma di valutazione di cui all’articolo 4 del regolamento
(CE) n. 2232/96.
In deroga a tale
procedura, non si applicano alla valutazione e all'autorizzazione i termini
di rispettivamente sei e nove mesi il
termine di nove mesi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo
7 del regolamento (CE) n. [...] [procedura uniforme].
3. Altre disposizioni transitorie appropriate,
volte a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento o per completarlo sono possono
essere adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2 20, paragrafo 3.
Articolo 2325
Modifica del regolamento (CEE) n. 1576/89
Il
regolamento (CEE) n. 1576/89 è modificato come segue:
1. L'articolo 1, paragrafo 4, lettera m)
è modificato nel modo seguente:
a) Al punto 1), lettera a), il testo del
secondo comma è sostituito dal seguente:
“Possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti definite dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera (b) del regolamento (CE) n. […] e/o piante aromatiche o parti di piante aromatiche, ma le caratteristiche organolettiche del ginepro devono essere percettibili, anche se sono talvolta attenuate.”
b) Il punto 2, lettera a) è sostituito dal
seguente:
“La bevanda può essere chiamata gin se è ottenuta mediante
aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola avente le caratteristiche
organolettiche appropriate con le sostanze aromatizzanti definite all'articolo
3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. […] e/o con le preparazioni
aromatiche definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera (d) del medesimo
regolamento, in modo che il gusto di ginepro sia predominante.”
c) Al punto 2), lettera b), il testo del
primo comma è sostituito dal seguente:
“La bevanda può anche
essere denominata ‘gin distillato’ se
è stata ottenuta esclusivamente mediante ridistillazione di alcole etilico di
origine agricola di qualità adeguata, con le caratteristiche organolettiche
desiderate e con un titolo alcolometrico iniziale di almeno 96 % vol
utilizzando i tradizionali alambicchi di gin, in presenza di bacche di ginepro
e di altri prodotti vegetali naturali, a condizione che il gusto di ginepro sia
predominante. La denominazione ‘gin
distillato’ si impiega anche per la miscela del prodotto di tale distillazione
con alcole etilico di origine agricola di uguale composizione, purezza e titolo
alcolometrico. Per aromatizzare il gin
distillato possono essere impiegate anche le sostanze aromatizzanti definite
nell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. […] e/o le
preparazioni aromatiche di cui alla lettera a). Il London gin è un tipo
di gin distillato.”
2. All'articolo 1, paragrafo 4, lettera
n), punto 1) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
“Possono essere
impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti definite all'articolo
3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. […] e/o preparazioni
aromatiche definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo
regolamento, a condizione che il gusto del carvi sia predominante.”
3. All'articolo 1, paragrafo 4, lettera
p) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
“Le bevande
spiritose di gusto prevalentemente amaro, ottenute mediante aromatizzazione
dell'alcole etilico di origine agricola con le sostanze aromatizzanti definite
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. [...] e/o
preparazioni aromatiche definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del
medesimo regolamento.”
4. All'articolo 1, paragrafo 4, lettera
u) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
“La bevanda
spiritosa ottenuta aromatizzando l'alcole etilico di origine agricola con aromi
di chiodi di garofano e/o di cannella, mediante uno dei seguenti procedimenti: macerazione
e/o distillazione, ridistillazione dell'alcole in presenza di parti delle
piante sopra menzionate, aggiunta di sostanze aromatizzanti definite all'articolo
3, paragrafo 2), lettera b) del regolamento (CE) n. […] di chiodi di garofano o
di cannella, o una combinazione di tali procedimenti.”
5. All’articolo 4, paragrafo 5 il primo
e il secondo comma, esclusi gli elenchi delle lettere a) e b) sono sostituiti
dal testo seguente:
“Per
l'elaborazione delle bevande spiritose definite all'articolo 1, paragrafo 4, ad
eccezione delle bevande spiritose definite all’articolo 1, paragrafo 4),
lettere m), n) e p), si possono utilizzare soltanto le sostanze e le
preparazioni aromatiche naturali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettere bc) e d) del regolamento (CE) n.
[…].
Possono tuttavia essere impiegate nelle bevande spiritose, ad eccezione
di quelle elencate qui di seguito, le sostanze aromatizzanti definite
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. […] e le
preparazioni aromatiche definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del
medesimo regolamento.”
Articolo 2426
Modifica del regolamento (CEE) n. 1601/91
L'articolo
2, paragrafo 1 è modificato come segue:
1. Alla lettera a), il primo comma del
terzo trattino è sostituito dal seguente:
“− sostanze aromatizzanti e/o preparazioni
aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e ed) del
regolamento (CE) n. […], e/o”
2. Alla lettera (b), il primo comma del
secondo trattino è sostituito dal seguente:
“− sostanze aromatizzanti e/o preparazioni
aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e d) del
regolamento (CE) n. […], e/o”
3. Alla lettera (c), il primo comma del
secondo trattino è sostituito dal seguente:
“− sostanze aromatizzanti e/o preparazioni
aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e d) del
regolamento (CE) n. […], e/o”
Articolo 2527
Modifica del regolamento (CE) n. 2232/96
All’articolo
5 del regolamento (CE) n. 2232/96 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
“1. L’elenco delle sostanze aromatizzanti
di cui all’articolo 2, paragrafo 2 è adottato seondo la procedura di cui
all'articolo 7 entro il 31 dicembre 2008."
Articolo 2628
Modifica della direttiva 2000/13/CE
Nella
direttiva 2000/13/CE l’allegato III è sostituito dal testo seguente:
“Allegato III
DENOMINAZIONE DEGLI AROMI NELL'ELENCO DEGLI
INGREDIENTI
1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli aromi
sono denominati con il termine:
–
“aromi”,
o con una denominazione più specifica o con una descrizione dell'aroma se il
componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all’articolo 3,
paragrafo 2, lettere b), c), d),
e), f), g) e h) del
regolamento (CE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento
sugli aromi];
–
“aromatizzanti
di affumicatura” se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti
all’articolo 3, paragrafo 2) lettera f) del regolamento (CE) n. […]
[regolamento sugli aromi] e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.
2. Il termine “naturale” per designare
un aroma è utilizzato conformemente all’articolo 1415 del regolamento (CE) n. […] [regolamento sugli aromi].”
* GU L […] del […], pag. […].
Articolo 2729
Entrata in vigore
Il presente
regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Esso è
applicabile a decorrere dal [inserire la data] [24 mesi dopo l’entrata in vigore]. Tuttavia, gli articoli 9, 23
e 24 10, 25 e 26 si
applicano a decorrere dalla data di applicazione dell’elenco comunitario.
Gli alimenti immessi sul mercato o
etichettati legalmente prima che siano trascorsi [24 mesi dall'entrata in
vigore del presente regolamento] che non sono conformi al presente regolamento
possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione.
Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
Fatto a
Bruxelles, il
Per
il Parlamento europeo Per
il Consiglio
Il
Presidente Il
Presidente
ALLEGATO I
Elenco comunitario
degli aromi e dei materiali di base di cui è autorizzato l’uso nei o sui
prodotti alimentari
ALLEGATO
II
Elenco dei
procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti da cui si ottengono
sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche naturali
|
Tritatura |
Rivestimento |
|
Cottura, cottura al forno, friggitura (fino
a 240°(C) |
Raffreddamento |
|
Sezionamento |
Distillazione/rettificazione |
|
Essiccazione |
Emulsione |
|
Evaporazione |
Estrazione, inclusa l’estrazione di
solventi |
|
Fermentazione |
Filtraggio |
|
Macinazione |
Riscaldamento |
|
Infusione |
Macerazione |
|
Processi microbiologici |
Miscelatura |
|
Pelatura |
Percolazione |
|
Pressatura |
Refrigerazione / congelamento |
|
Tostatura/grigliatura |
Spremitura |
|
Immersione |
|
ALLEGATO
III
Presenza di talune
sostanze
Parte A: Sostanze che
non possono essere aggiunte in quanto tali ai prodotti alimentari
Acido
agarico
Capsaicina
Ipericina
Beta-asarone
1-Allil-4-metossibenzene
Acido
cianidrico
Mentofurano
4-Allil-1,2-dimetossibenzene
Pulegone
Quassina
1-Allil-3,4-metilendiossibenzene,
safrolo
Teucrin A
Tuione (alfa
e beta)
Parte B: Tenori massimi di sostanze naturalmente presenti negli aromi e
negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti in taluni alimenti composti a cui sono stati aggiunti aromi e/o
ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti
|
Denominazione della sostanza |
Alimento composto in cui la presenza della sostanza è limitata |
Tenore massimo |
|
Beta-asarone |
Bevande
alcoliche |
1.0 |
|
1-Allil-4-metossibenzene |
Latte e latticini Frutta, verdura (inclusi funghi, radici,
tuberi, leguminose e legumi), noci e semi Prodotti ittici Bevande
analcoliche |
50 50 50 10 |
|
Acido cianidrico |
Torrone,
marzapane, suoi succedanei o prodotti simili Frutta con
nocciolo in scatola |
50 5 35 |
|
Mentofurano |
Confetteria
contenente menta/menta piperita, ad eccezione della microconfetteria per
rinfrescare per l’alito Microconfetteria
per rinfrescante l’alito[18] Gomma da
masticare |
500 3000 1000 200 |
|
4-Allil-1,2-dimetossibenzene |
Latte e
latticini Carne e
prodotti a base di carne, incluso il pollame e la selvaggina Pesce e
prodotti a base di pesce Minestre e
salse Alimenti
pronti al consumo Bevande
analcoliche |
20 15 10 60 20 1 |
|
Pulegone |
Confetteria
contenente menta/menta piperita, ad eccezione della microconfetteria per
rinfrescare l’alito Microconfetteria
per rinfrescare l’alito Gomma da
masticare Bevande
analcoliche contenenti menta/menta piperita Bevande
alcoliche contenenti menta/menta piperita |
250 2000 350 20 100 |
|
Quassina |
Bevande
analcoliche Prodotti
di panetteria Bevande
alcoliche |
0,5 1 1.5 |
|
1-Allil-3,4-metilendiossibenzene,
safrolo |
Carne e
prodotti a base di carne, incluso il pollame e la selvaggina Pesce e
prodotti a base di pesce Minestre e
salse Bevande
analcoliche |
15 15 25 1 |
|
Teucrin A |
Bevande
alcoliche |
2 |
|
Tuione
(alfa e beta) |
Bevande
alcoliche, ad eccezione di quelle prodotte dalla specie Artemisia Bevande
alcoliche prodotte dalla specie Artemisia |
10 35 |
ALLEGATO
IV
Elenco dei materiali
di base il cui uso nella produzione di aromi e di ingredienti alimentari con
proprietà aromatizzanti è soggetto a restrizioni
Parte A: Materiali di
base che non possono essere utilizzati per la produzione di aromi e di
ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti
|
Materiale di base |
|
|
Nome latino |
Nome comune |
|
Varietà tetraploide dell’Acorus calamus |
Varietà tetraploide del Calamo aromatico |
Parte B: Condizioni
d’uso degli aromi e degli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti
ottenuti da taluni materiali di base
|
Materiale di base |
Condizioni d'uso |
|
|
Nome latino |
Nome comune |
|
|
Quassia amara L. e |
Quassia |
Gli aromi
e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti ottenuti dal
materiale di base possono essere utilizzati esclusivamente per la produzione
di bevande e prodotti di panetteria. |
|
Laricifomes
officinalis |
Fungo del larice |
Gli aromi
e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti ottenuti dal
materiale di base possono essere utilizzati esclusivamente per la produzione
di bevande alcoliche. |
|
Hypericum perforatum |
Iperico |
|
|
Teucrium chamaedrys |
Camedrio |
|
ALLEGATO V
Condizioni di
produzione degli aromi ottenuti per trattamento termico e tenori massimi di
talune sostanze in tali aromi
Parte A: Condizioni di
produzione
a) La temperatura dei prodotti durante
il trattamento non deve essere superiore a 180°C.
b) La durata del trattamento termico non
deve essere superiore a 15 minuti a 180°C, con un aumento proporzionale alla
riduzione della temperatura, ossia un raddoppio della durata di riscaldamento
per ogni diminuzione di di 10°C della temperatura, fino ad un massimo di 12
ore.
c) Il pH durante il trattamento non deve
essere superiore a 8,0.
Parte B: Tenori massimi
di talune sostanze
|
Sostanza |
Tenore massimo |
|
2-amino-3,4,8-trimetilimidazo
[4,5-f] chinossalina (4,8-DiMeIQx) |
50 |
|
2-amino-1-metil-6-fenilimidazol
[4,5-b]piridina (PhIP) |
50 |
[1] GU C […] del […], pag. […].
[2] GU C 168 del 20.7.2007, pag. 34.
[3] GU L 184 del 15.7.88, pag.
61. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.03, pag. 1).
[4] GU L 184 del 15.7.1988, pag. 67.
[5] GU L 42 del 15.2.1991, pag. 25.
[6] http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/index_en.htm
[7] GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1.
Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245
del 29.9.03, pag. 4).
[8] GU L […] del […], pag. […].
[9] GU L 299 del 23.11.96, pag. 1. Regolamento
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003,
pag. 1).
[10] GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1.
[11] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
[12] GU L 109 del 6.5.2000, pag.
29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva (CE) n. 2003/89/CE (GU L
308 del 25.11.2003, pag. 15).
[13] GU L 184 del 17.7.99, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione
20056/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
[14] GU L 165 del
30.4.2004, pag. 1. Rettifica in GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.
[15] GU L 160 del 12.6.89, pag. 1. Regolamento
modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
[16] GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
[17] GU C […] del […], pag. […].
[18] Confetti con sapore intenso; peso
per confetto inferiore a 1 g.