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Bruxelles, 6.11.2007
COM(2007) 680 definitivo
2007/0234 (COD)
Proposta di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO
che abroga la decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee
(presentata dalla Commissione)
RELAZIONE
1. Contesto della
proposta
L'attuale
proposta fa parte del programma di semplificazione previsto dal programma
legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007, che mira a semplificare
il contesto normativo per le imprese e per gli altri interessati.
Alla luce
della revisione dell'attuale normativa, la Commissione ritiene oramai superflua
la decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla
corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati
membri delle Comunità europee; quindi considera opportuna la sua abrogazione.
Obiettivi della decisione 85/368/CEE del
Consiglio
La decisione
85/368/CEE del Consiglio ha introdotto un sistema di corrispondenze tra le
qualifiche dell'istruzione e della formazione professionale (IFP). Essa mirava
ad offrire ai lavoratori l'opportunità di utilizzare al meglio le loro
qualifiche per poter accedere all'occupazione in altri Stati membri. Il sistema
definito in tale decisione mirava a raggiungere questo obiettivo mediante la
definizione di descrizioni pratiche del lavoro in occupazioni specifiche,
comprensibili in tutta la Comunità; in tal modo le imprese, i lavoratori e le
autorità pubbliche avrebbero potuto disporre delle informazioni necessarie in
relazione alla corrispondenza delle qualifiche ottenute in diversi Stati
membri.
La decisione
invitava la Commissione e gli Stati membri a cooperare all'elaborazione di
descrizioni comunitarie dei requisiti professionali pratici per professioni
specifiche o gruppi di professioni specifiche e in seguito a mettere le
qualifiche di formazione professionale riconosciute nei diversi Stati membri in
relazione con le corrispondenti descrizioni comunitarie concordate.
Essa
disponeva inoltre l'elaborazione di tabelle comparative contenenti informazioni
su: il registro SEDOC (utilizzato unitamente al sistema europeo di diffusione
delle offerte e delle domande di lavoro), i codici nazionali di classificazione
professionale, il livello della formazione professionale, i titoli
professionali in ciascuno Stato membro e le qualifiche corrispondenti, le
organizzazioni e le istituzioni responsabili della formazione professionale e
gli organismi responsabili per il rilascio o la convalida di diplomi,
certificati e altri documenti. Le descrizioni comunitarie concordate delle
qualifiche professionali e le tabelle comparative andavano in seguito
pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La decisione
prescriveva inoltre la designazione da parte degli Stati membri di un organo di
coordinamento addetto alla raccolta e alla divulgazione di informazioni
relative a qualifiche professionali comparabili; la Commissione, in
cooperazione con tali organi, doveva procedere all'esame ed all'aggiornamento
delle descrizioni comunitarie concordate di comune accordo, dei requisiti
professionali pratici, nonché delle tabelle comparative relative alla
corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale. Inoltre, gli Stati
membri avrebbero dovuto presentare ogni quattro anni una relazione
sull'applicazione della decisione a livello nazionale.
Non applicazione della decisione
Nella prassi
tuttavia il sistema proposto dalla decisione si è rivelato oneroso e
l'applicazione è stata, nel migliore dei casi, parziale.
Inizialmente
la Commissione e gli Stati membri si sono concentrati sulle qualifiche
professionali dei lavoratori qualificati. Come primo passo sono stati designati
219 qualifiche IFP in 19 settori, che sono stati scelti per riflettere le
professioni che offrivano ai lavoratori la maggiore probabilità di trasferirsi
in un altro paese.
Con la
collaborazione della Commissione, del Cedefop e degli esperti degli Stati
membri, sono state istituite procedure per stabilire le descrizioni e le
corrispondenze delle qualifiche. Tuttavia, una relazione preparata per la
Commissione nel 1990 descriveva in dettaglio le difficoltà di questo processo e
riconosceva la lentezza dei progressi (entro il 1990 erano stati pubblicati
dati sulla corrispondenza delle qualifiche per solo 5 dei 19 settori specifici,
riguardanti 66 professioni). Il processo di registrazione, descrizione e
comparazione delle qualifiche si è dimostrato lento e difficile. La relazione
del 1990 sottolineava l'importanza del completamento dei lavori sulla
corrispondenza delle qualifiche entro la data di completamento del mercato
interno programmato per la fine del 1992. Essa proponeva la semplificazione
delle procedure e l'accelerazione dei lavori, stabilendo l'obiettivo di
concordare le descrizioni delle professioni per i rimanenti 14 settori entro il
1992. Nella prassi tale obiettivo è risultato troppo ambizioso e non è stato
realizzato.
La decisione
si è inoltre dimostrata troppo inflessibile per adattarsi all'evoluzione delle
esigenze. Anche se la decisione cita la necessità di adattarsi a nuove
situazioni dovute all'evoluzione tecnologica, la Commissione, il Cedefop e gli
Stati membri hanno dovuto riconoscere che l'impostazione centralizzata scelta
insieme all'evoluzione costante e rapida delle qualifiche rendevano presto
obsolete le informazioni pubblicate.
La relazione
del 1990 sottolineava che il sistema sarebbe stato efficace solo se fosse stato
effettivamente utilizzato dagli Stati membri; in realtà i lavori effettuati a
livello europeo hanno avuto poco impatto a livello nazionale e settoriale.
Per questi
motivi è stata presto abbandonata l'attuazione delle attività previste dalla
decisione.
La presente
proposta di abrogazione contribuisce quindi al programma della Commissione di
semplificare la legislazione al fine di migliorare la competitività nell'ambito
della sua agenda di crescita e occupazione e di migliorare la qualità globale
del quadro normativo delle Comunità.
La
Commissione ritiene inoltre che la decisione IFP sia stata superata dalle
iniziative recenti prese a livello UE o intergovernativo volte ad aumentare la
trasparenza, fornire assistenza e facilitare la valutazione dei risultati
dell’apprendimento.
Quadro europeo delle qualifiche (QEQ)
In
particolare è il Quadro europeo delle qualifiche (QEQ) che mira a realizzare
l'ampio obiettivo della decisione del 1985, facilitando la comparazione delle
qualifiche e quindi la mobilità dei lavoratori. La Commissione ha presentato
una proposta per l'istituzione del QEQ nel settembre del 2006 (COM (2006) 479) che è stata adottata dal
Parlamento europeo e dal Consiglio nel [mese/anno].
Il QEQ si
differenzia dalla decisione del 1985 in quanto rappresenta un quadro di
apprendimento permanente che include l'istruzione generale e degli adulti,
l'istruzione superiore nonché l'istruzione e la formazione professionale (IFP)
(quest'ultima era l'unico obiettivo della decisione del 1985). Inoltre la sua
impostazione è molto diversa.
La
raccomandazione istituisce il QEQ quale strumento di riferimento per stabilire
la corrispondenza tra i livelli delle qualifiche nei sistemi nazionali e in
quelli messi a punto dalle organizzazioni settoriali internazionali. Essa
raccomanda che i paesi mettano i propri sistemi nazionali in relazione al QEQ
collegando i livelli di qualifica ai corrispondenti livelli QEQ e, se del caso,
sviluppando un quadro nazionale delle qualifiche. Si raccomanda inoltre ai paesi
di garantire che entro il 2012 certificati, diplomi e altri titoli e qualifiche
riportino il livello QEQ appropriato (ad es. livello 4).
Il QEQ è
basato su un insieme di livelli di riferimento europei descritti in termini di risultati dell'apprendimento, che illustrano
le conoscenze e le capacità di chi apprende indipendentemente dal contesto in
cui è stata acquisita una qualifica particolare. In tal modo sono comprensibili
le qualifiche in qualsiasi settore dell'istruzione e della formazione. Usare i
risultati dell’apprendimento per descrivere i livelli di qualifica facilita la
convalida dell’apprendimento che non è stato acquisito con l’istruzione formale
o negli enti di formazione, ma che è considerato un elemento chiave
dell’apprendimento lungo tutto l'arco della vita.
Il QEQ e la decisione 85/368/CEE
La decisione
del 1985 adottava un approccio dall'alto verso il basso che richiedeva una
cooperazione intensa tra esperti di diversi paesi al fine di aggiornare
continuamente l'elenco, modificare le descrizioni delle occupazioni e delle
qualifiche e, se del caso, aggiungerne di nuove. Il fatto che solo un campo
limitato di occupazioni e solo una frazione delle qualifiche professionali
siano stati coperti riflette il carattere poco pratico di questo approccio.
Il QEQ
adotta un approccio volontario e decentrato in cui la Comunità fornisce un
punto di riferimento comune e le decisioni dettagliate sono lasciate agli
organismi competenti a livello nazionale e settoriale. Le disposizioni previste
per il lavoro di riferimento all'interno dei paesi non sono eccessivamente
onerose. I paesi mettono i loro livelli
di qualifiche in relazione con il QEQ in modo da poter assegnare un livello QEQ
a qualunque qualifica di un livello particolare nel quadro o sistema nazionale.
Il QEQ fornisce quindi un linguaggio comune per descrivere e comprendere le
qualifiche.
Le decisioni
nazionali sulla corrispondenza delle qualifiche ai livelli QEQ sono
successivamente trasmesse al gruppo consultivo QEQ che garantisce la qualità del
processo. I paesi hanno quindi un interesse ad effettuare una valutazione
iniziale appropriata del livello delle proprie qualifiche e a contribuire al
processo di garanzia della qualità a livello europeo.
Il QEQ
affronta i limiti della decisione del 1985 a due livelli: ponendo l'accento sul
miglioramento della trasparenza delle qualifiche e introducendo un approccio
decentrato di cooperazione più adatto alla crescente complessità delle
qualifiche in Europa.
Altri strumenti di trasparenza e mobilità
Mentre il
QEQ costituirà lo strumento che persegue più da vicino gli obiettivi e le
funzioni che la decisione del 1985 non poteva realizzare, esistono altri
strumenti e misure a livello europeo che promuovono la trasparenza e aumentano
la trasferibilità delle qualifiche, tra cui: Europass, il Sistema europeo di
trasferimento crediti (ECTS), le conclusioni del 2004 del Consiglio
sull'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale,
nonché il portale Ploteus.
La decisione
n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004,
relativa a un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e
delle competenze (Europass) ha introdotto una serie di strumenti europei per
consentire ai singoli utenti di descrivere le loro qualifiche e competenze.
Con
l’attuale Sistema europeo di trasferimento crediti (ECTS) per l’istruzione
superiore e il nascente Sistema europeo di trasferimento crediti per la
formazione professionale (ECVET) (SEC (2006) 1431) anche gli individui potranno
combinare modalità d’istruzione e di formazione di paesi diversi. Entrambi
questi strumenti forniscono un sostegno diretto ai cittadini che cercano di
trasferire qualifiche o unità di qualifiche al di là dei confini istituzionali
e nazionali.
Nel 2004 il
Consiglio ha adottato principi comuni europei di individuazione e di convalida
dell’apprendimento non formale e informale (9600/2004). Tali principi sono
stati introdotti per approfondire la cooperazione nel campo della convalida e
incoraggiare Commissione, Stati membri e parti sociali a introdurre più
sistematicamente metodi e sistemi di convalida.
Il portale
“Ploteus” sulle opportunità di apprendimento (http://ec.europa.eu/ploteus)
contribuisce a una maggiore trasparenza delle qualifiche, fornendo informazioni
sulle opportunità di istruzione, formazione e apprendimento nei paesi europei.
Il
riconoscimento reciproco delle qualifiche nel campo delle professioni
regolamentate è disciplinato dalla direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005.
La direttiva, che consolida, aggiorna e semplifica 15 direttive approvate tra
il 1975 e il 1999, istituisce un sistema di riconoscimento automatico delle
qualifiche per professioni con percorsi di formazione armonizzati (medici,
infermieri, ostetriche, odontoiatri, veterinari, farmacisti) e anche per
architetti. Per le altre professioni regolamentate (attualmente, sono
regolamentate in uno o più Stati membri dell'UE circa 800 professioni) le
modalità si basano sul riconoscimento reciproco: una persona qualificata a
esercitare una professione in uno Stato membro, sarà autorizzata a esercitarla
in un altro Stato membro.
2. Coerenza con altri
obiettivi e politiche dell'Unione
La proposta
di abrogare la decisione è coerente con l'Agenda di Lisbona, in particolare con
la strategia per il miglioramento della legislazione e la necessità di
semplificare il quadro normativo per le imprese e le altre parti interessate.
La decisione
del 1985 è caduta in disuso da tempo. Già nel 1990 una relazione preparata per
la Commissione metteva in evidenza le sue carenze e, nei migliori dei casi, i
risultati parziali nella realizzazione degli obiettivi fissati. La decisione è
stata attuata solo in parte e non è più applicata in alcun contesto.
Opzioni per la Commissione
Alla luce di
questa situazione la Commissione ha preso in considerazione tre opzioni. La
prima opzione contemplava di consentire alla decisione di rimanere parte dell'acquis comunitario. Tuttavia, vista
l'inefficacia della decisione tale posizione sarebbe stata contraria
all'impegno dichiarato della Commissione di semplificare la normativa. Poiché
il Consiglio e il Parlamento hanno adottato il Quadro europeo delle qualifiche,
che mira a realizzare gli stessi obiettivi della decisione del 1985,
quest'ultima sarebbe rimasta una normativa superflua in vigore. In tal caso ci
sarebbero stati due strumenti con obiettivi simili ma basati su metodologie
diverse e qualifiche descritte da punti di vista opposti. Ciò avrebbe creato
una situazione confusa.
La seconda
opzione era quella di modificare la decisione del 1985. Ma sia a livello
metodologico che pratico tale compito sarebbe stato difficile, se non
impossibile. Come indicato sopra, la base della decisione del 1985 è sempre più
obsoleta, quindi il testo della decisione avrebbe dovuto essere quasi
riscritto, rendendo insignificante il testo originale. In effetti, la modifica
avrebbe prodotto alcuni dei problemi/delle obiezioni connessi alla prima
opzione indicata sopra, inviando, ad esempio, segnali confusi agli Stati
membri.
La terza
opzione era quella di abrogare la decisione e far realizzare i suoi obiettivi
nell'ambito del nuovo QEQ e degli altri meccanismi sopra menzionati.
L'abrogazione è coerente con l'obiettivo generale della Commissione di ridurre
l'onere legislativo e rimuovere normative obsolete e in disuso (programma di
semplificazione, programma legislativo e di lavoro della Commissione per il
2007 e strategia per il miglioramento della normativa). Il QEQ raggiunge gli obiettivi
in modo più efficiente grazie al suo quadro più semplice e in modo più efficace
grazie alla sua maggiore trasparenza, al suo campo di applicazione più ampio e
al fatto che si basa sui risultati dell'apprendimento. Inoltre, il QEQ è stato
fondato sui consensi degli interessati in ogni fase del suo sviluppo. La
Commissione l'ha proposto su richiesta degli Stati membri e delle parti sociali
e ha consultato intensamente questi ultimi in merito alla sua formulazione.
La
Commissione ha quindi deciso di applicare la terza opzione e proporre
l'abrogazione della decisione del 1985.
3. Elementi giuridici
della proposta
Sintesi delle misure proposte
La proposta
prevede l'abrogazione della decisione 85/368/CEE del Consiglio relativa alla
corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati
membri delle Comunità europee.
Base giuridica
L'articolo
150, paragrafo 4 del trattato dispone che la Comunità rafforzi ed integri le
azioni degli Stati membri e, in particolare conformemente al paragrafo 2 del
suddetto articolo, migliori la formazione professionale iniziale, agevoli
l'inserimento e il reinserimento professionale, nonché sviluppi lo scambio di
informazioni e di esperienze sui problemi comuni.
Principio di sussidiarietà
Si applica
il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non riguarda un campo di
competenza esclusivo della Comunità.
Gli Stati
membri non possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della
proposta per i seguenti motivi.
- la
decisione deve essere abrogata a livello comunitario.
La proposta
è quindi conforme al principio di sussidiarietà.
Principio di proporzionalità
La proposta
è in linea con il principio di proporzionalità per la ragione seguente:
abroga una
normativa superflua.
Scelta dello strumento
Strumento
proposto: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio. Una decisione
esistente può essere abrogata solo con un'altra decisione.
4. Incidenza sul
bilancio
Nessuna.
2007/0234 (COD)
Proposta di
DECISIONE
DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO
che abroga
la decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla
corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati
membri delle Comunità europee
IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato
che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 150, paragrafo 4,
vista la
proposta della Commissione[1],
visto il
parere del Comitato economico e sociale europeo[2],
visto il
parere del Comitato delle regioni[3],
deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[4],
considerando
quanto segue:
(1) Le politiche comunitarie per il
miglioramento della legislazione sottolineano l'importanza della
semplificazione delle norme nazionali e comunitarie in quanto elemento
fondamentale per migliorare la competitività delle imprese e per raggiungere
gli obiettivi dell'Agenda di Lisbona.
(2) L'attuazione della decisione
85/368/CEE[5]
non si è dimostrata efficace per realizzare la corrispondenza della qualifiche
professionali a beneficio dei lavoratori che cercano occupazione in un altro
Stato membro.
(3) I metodi e l'impostazione utilizzati
per descrivere e comparare le qualifiche di cui alla decisione 85/268/CEE sono
diversi da quelli attualmente applicati nei sistemi di istruzione e di formazione.
(4) La decisione 85/368/CEE è resa
obsoleta dall'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio del […] sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente[6].
(5) Occorre pertanto abrogare la decisione
85/368/CEE.
HANNO
ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione
85/368/CEE è abrogata a decorrere dal […].
Articolo 2
La presente
decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a
Bruxelles, il […]
Per
il Parlamento europeo Per
il Consiglio
Il Presidente Il Presidente