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Bruxelles, 13.11.2007
COM(2007) 693 definitivo
DOCUMENTO
DI LAVORO DELLA COMMISSIONE
sulla
fattibilità di una normativa UE in materia di protezione dei testimoni e dei
collaboratori di giustizia
1. Introduzione
Il presente
documento è il frutto dei lavori preparatori svolti per valutare l'impatto di
un'eventuale proposta legislativa europea in materia di protezione dei
testimoni e dei collaboratori di giustizia. Il documento illustra la situazione
attuale della legislazione e della prassi generale sul piano nazionale, europeo
e internazionale, espone un'analisi dei problemi, degli obiettivi e delle
opzioni possibili ed evidenzia le questioni cruciali che occorre discutere più
a fondo prima di poter istituire un sistema europeo armonizzato di protezione
dei testimoni.
Nel
programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007[1]
la protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia figura tra le
iniziative prioritarie. Dalla valutazione d'impatto è tuttavia emersa la
conclusione che al momento una normativa a livello UE non sarebbe opportuna.
2. Contesto
Offrire
protezione adeguata ai testimoni può essere essenziale per assicurare i
malavitosi alla giustizia, in quanto il buon esito delle singole fasi
processuali spesso dipende dalla collaborazione dei testimoni. Molte volte i
criminali cercano di impedire ai testimoni di deporre, anche con minacce. Tutti
hanno il dovere civico di deporre e gli Stati hanno il dovere di proteggere i
testimoni da ogni interferenza.
Proteggere
i testimoni significa disporre speciali misure di protezione, processuali ed
extraprocessuali, a favore di chi depone in un processo penale, per assicurarne
l'effettiva incolumità – e quella dei familiari talvolta – prima, durante e
dopo la testimonianza. Anche i collaboratori di giustizia possono beneficiare
delle misure di protezione previste per i testimoni. Nei casi di malavita
organizzata i collaboratori di giustizia sono persone che detengono
informazioni preziose avendo partecipato all'attività criminosa ed essendo esse
stesse perseguibili e condannabili.
Se si debba
legiferare a livello dell'UE per la protezione dei testimoni è questione di cui
si discute da anni. Già nel 1997 la raccomandazione n. 16 del piano d'azione
contro la criminalità organizzata[2]
proponeva di esaminare le esigenze in materia di protezione dei testimoni e
delle persone che collaborano con la giustizia. Anche la dichiarazione del
Consiglio europeo sulla lotta contro il terrorismo del 25 marzo 2004 e il
programma dell'Aia[3]
fanno riferimento a una proposta relativa alla protezione dei testimoni e dei
collaboratori di giustizia.
3. Lavori
preparatori
L'avvio dei
lavori preparatori per una normativa europea vincolante sulla protezione dei
testimoni risale al 2004. Lo scopo era raccogliere informazioni sulla
legislazione, sulle strutture amministrative e sull'esperienza pratica degli
Stati membri per individuare le lacune giuridiche e le carenze operative aventi
ripercussioni a livello europeo, e proporre soluzioni con valore specifico
europeo. Un progetto comparativo AGIS per la protezione dei testimoni[4]
ha esaminato la legislazione e la prassi e ha presentato proposte per un futuro
strumento legislativo UE. La Commissione ha poi partecipato al gruppo di lavoro
comune Europol-ISISC-OPCO[5]
con l'intento di esplorare le possibilità di armonizzazione delle legislazioni
nazionali in relazione alla protezione dei testimoni[6].
Nel 2006 e
nel 2007[7]
la Commissione ha organizzato riunioni per consultare i rappresentanti degli
Stati membri e gli esperti di protezione dei testimoni, da cui ha tratto un
importante contributo per valutare la necessità di uno strumento legislativo
UE.
Secondo un
sondaggio Eurobarometro del 2006[8]
i cittadini europei sono favorevoli a una disciplina UE sulla protezione dei
testimoni: l'86% degli intervistati auspica una politica UE di cooperazione
transfrontaliera e internazionale e il 45% la sostiene addirittura strenuamente[9].
È stato
fatto il possibile per raccogliere dati e statistiche attendibili (informazioni
da Europol, documenti pubblici nazionali, risposte a questionari del gruppo di
lavoro speciale del Consiglio d'Europa, riunioni di esperti). I singoli casi
sono però riservati, pertanto non sono disponibili statistiche precise sulla
protezione dei testimoni. Per
assicurare la massima sicurezza degli interessati è essenziale garantire la
riservatezza dei dati personali e delle informazioni sui programmi di
protezione. Ciò
nonostante, negli ultimi 5-10 anni la maggior parte dei paesi ha registrato un
aumento delle esigenze in materia di protezione dei testimoni, in termini sia
di domande che di testimoni ammessi ai programmi di protezione.
4. Azioni
legislative e operative a livello europeo, nazionale e internazionale
Gli strumenti vigenti dell'Unione europea,
ossia la risoluzione del Consiglio del 1995 relativa alla protezione dei
testimoni nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale[10]
e la risoluzione del Consiglio del 1996 relativa ai collaboratori di giustizia
nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale[11],
hanno un campo di applicazione limitato, esteso ai soli casi di lotta alla
criminalità organizzata, e non sono giuridicamente vincolanti. La possibilità
di concedere benefici in cambio di informazioni è prevista da strumenti
legislativi vincolanti come la decisione quadro sulla lotta contro il
terrorismo[12] e la
decisione quadro del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel
procedimento penale[13].
La maggior
parte degli Stati membri dell'UE prevede e disciplina la protezione dei
testimoni con un atto legislativo a sé stante o nel codice di procedura penale.
Le pertinenti norme generalmente contengono definizioni (testimone protetto,
testimone anonimo, collaboratore di giustizia), misure processuali (modalità
del processo, metodi alternativi di assunzione della testimonianza), misure
extraprocessuali (protezione fisica, trasferimento in altra località,
cambiamento delle generalità), strutture di attuazione, ruolo dei vari servizi
di contrasto prima, durante e dopo il processo, e diritti e obblighi dei
soggetti che partecipano al sistema di protezione. Di solito viene menzionata
anche la cooperazione internazionale per la protezione dei testimoni, ma senza
particolari indicazioni.
Alcuni
paesi, contrariamente ad altri, dispongono di una normativa specifica che
disciplina il funzionamento dei
programmi di protezione dei testimoni. Certi considerano la protezione dei
testimoni un compito essenzialmente di polizia, altri attribuiscono un ruolo di
primo piano al sistema giudiziario e al governo. In alcuni paesi esiste un
unico programma nazionale di protezione dei testimoni, in altri vigono più
programmi regionali o locali. Tra i diversi paesi variano molto anche i tipi di
misure introdotte per agevolare la collaborazione dei testimoni, in parte in
funzione della portata e della natura del reato, in parte a causa delle diverse
tradizioni e situazioni giuridiche (cfr. allegato).
Sebbene l'espressione "collaboratore di giustizia" non
compaia spesso nei codici penali nazionali, quasi tutti i paesi prevedono pene
meno severe per chi aiuta la polizia/le autorità giudiziarie a far luce sui
propri reati o sui reati commessi da altri. Alcuni Stati membri hanno tuttavia
scelto di non legiferare in questa materia (essendo confrontati raramente con
tipi di reati per i quali è contemplabile la figura del collaboratore di
giustizia o perché contrari, da un punto di vista morale, all'impunità o alla
riduzione della pena). Altri Stati membri ricorrono invece molto spesso a
questa figura.
Sono stati
tenuti in grande considerazione i lavori del Consiglio d'Europa, che dalla metà degli anni Novanta si occupa
della protezione dei testimoni anche con atti legislativi: la raccomandazione
(1997)13 riguardante l'intimidazione dei testimoni e i diritti della difesa e
la raccomandazione (2005)9 concernente la protezione dei testimoni e dei
collaboratori di giustizia esaminano le varie situazioni in cui i testimoni
possono aver bisogno di protezione. Per quanto riguarda le misure processuali
di protezione, hanno apportato un importante contributo le sentenze della Corte
europea dei diritti dell'uomo, in particolare quelle relative all'articolo 6
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sul diritto a un processo equo.
Si ricordano infine altri strumenti giuridici[14]
del Consiglio d'Europa che contengono disposizioni in materia di protezione.
Esistono
poi modalità pratiche che regolano la cooperazione per la protezione dei
testimoni in Europa. Nel 2000 è stata creata una rete europea di collegamento, coordinata da Europol ma priva di un
vero mandato in materia, che riunisce su base volontaria i capi delle unità
specializzate nella protezione dei testimoni. Negli anni la rete è diventata
una struttura professionale di dimensione mondiale, attiva in tutti i
continenti[15]. Le sue
riunioni fungono da piattaforma per scambiare informazioni, mettere a punto
strumenti e definire orientamenti, ma non contemplano attività operative. Sulla
base delle discussioni in seno alla rete Europol sono stati redatti e diffusi
come "orientamenti dell'UE" due documenti: i "principi
fondamentali della cooperazione di polizia dell’Unione europea nel settore
della protezione dei testimoni", che riguardano principalmente il
trasferimento internazionale dei testimoni, e i “criteri comuni per inserire un
testimone in un programma di protezione”, ossia l'insieme dei criteri
applicabili affinché un testimone benefici di un programma di protezione.
Per quanto
riguarda la cooperazione internazionale
per la protezione dei testimoni, inclusa la cooperazione tra paesi UE e la
cooperazione con le autorità giudiziarie internazionali o i paesi terzi, in
linea di massima i paesi stipulano accordi bilaterali ad hoc. L'unico accordo
multilaterale a livello europeo è stato concluso dai tre Stati baltici[16]
in materia di cooperazione penale e prevede l'estinzione dell'azione penale o
la riduzione della pena a favore di chi aiuti le autorità di contrasto di
un'altra parte dell'accordo.
Considerato
che le norme di giurisdizione
internazionale e di procedura penale
internazionale hanno iniziato a svilupparsi solo di recente, il Tribunale
internazionale per l'ex-Jugoslavia (ICTY, istituito nel 1993) costituisce una
fonte essenziale e un punto di riferimento fondamentale in queste materie. Le
norme applicate dall'ICTY valgono in larga misura anche per la Corte penale
internazionale (ICC, istituita nel 1998). Sebbene il diritto penale
internazionale non definisca il termine "testimone" né il livello
delle misure di protezione di cui un testimone dovrebbe beneficiare in un
processo penale, si può desumere dal regolamento interno e dalla giurisprudenza
di entrambi i tribunali che esistono norme e orientamenti applicabili alle
persone che prestano testimonianza in ambito penale. Le difficoltà nel fornire
assistenza ai testimoni di giustizia dipendono soprattutto dall'assenza di un territorio
specifico e quindi di una competenza territoriale, dalle poche risorse
finanziarie per questi fini e dalla mancanza di cooperazione con i paesi
interessati. Poiché il Tribunale e la Corte svolgono un ruolo fondamentale nel
mantenimento della pace e della giustizia, la futura normativa UE potrebbe
giovare al loro funzionamento per quanto riguarda la protezione dei testimoni[17].
Benché non
esista uno specifico strumento delle Nazioni Unite, di natura vincolante o meno, che riguardi
esclusivamente la protezione dei testimoni, le pertinenti convenzioni ONU
adottate negli ultimi anni, come la convenzione ONU contro la criminalità
organizzata transnazionale (UNTOC 2001)[18]
e la convenzione ONU contro la corruzione (UNCAC 2003)[19],
tendono ad includere un riferimento diretto ai testimoni. Le due convenzioni
invitano gli Stati firmatari a prendere misure adeguate, conformemente al loro
ordinamento giuridico e nel limite dei mezzi disponibili, per garantire una
protezione efficace dei testimoni che depongono per reati stabiliti in
conformità delle convenzioni medesime. Al fine di
aiutare gli Stati membri dell'ONU ad applicare i due strumenti, l'Ufficio delle
Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNDOC) ha iniziato ad elaborare nel
2005 una serie di orientamenti per la protezione dei testimoni.
5. Problemi
connessi alla situazione attuale
L'analisi
della legislazione e della prassi in materia di protezione dei testimoni
conferma che, malgrado alcuni risultati conseguiti principalmente negli ultimi
anni, la situazione attuale non è sufficientemente stabilizzata; ciò significa
sia che le strutture legislative e amministrative degli Stati membri sono molto
diverse, sia che il settore è in continua evoluzione.
Vari
elementi contribuiscono a questa situazione:
·
la molteplicità
delle azioni promosse da organismi internazionali sulle questioni relative alla
protezione dei testimoni (UE con Europol, Consiglio d'Europa, ICTY/ICC, G8);
·
il
diverso grado di attuazione degli strumenti normativi, per lo più non
vincolanti;
·
la
necessità di un maggiore coordinamento tra le autorità competenti degli Stati
membri e gli organi UE nel mettere a punto politiche e programmi riguardanti i
testimoni, nonché l'assenza di una buona prassi comunemente concordata per
garantire una protezione efficace;
·
le
difficoltà poste dalla cooperazione operativa transfrontaliera e la necessità
di migliorare l'uso delle reti esistenti;
·
la
mancanza di una visione d'insieme dei risultati conseguiti finora, per carenza
di dati e di analisi dovuta soprattutto al carattere riservato delle
informazioni.
Le grandi
differenze tra i diritti penali degli Stati membri pregiudicano l'efficacia
della cooperazione nella lotta alle organizzazioni malavitose, spesso molto
sofisticate. La cooperazione transfrontaliera per la protezione dei testimoni è
particolarmente difficoltosa con i paesi che non dispongono di strumenti
legislativi e/o di strutture amministrative ad hoc e di programmi di
protezione, pur svolgendo attività di questo tipo nei loro territori e per i
loro cittadini. Sempre più spesso, paesi con difficoltà pratiche dovute alle
loro caratteristiche geografiche (territorio di dimensioni limitate) o
demografiche (forte densità di popolazione) e paesi particolarmente colpiti
dalle organizzazioni criminali si trovano nella necessità di trasferire le
persone protette in altre località all'estero.
6. Giustificazione
dell'azione dell'Unione europea
Sebbene sia
competenza principale degli Stati membri affrontare molte delle questioni
relative alla protezione dei testimoni, la presente analisi mostra che esiste
una dimensione europea. Un'azione a livello UE apporterebbe valore aggiunto
alla lotta contro la criminalità organizzata in quanto migliorerebbe la
cooperazione transfrontaliera incoraggiando i testimoni a deporre in cambio di
protezione. Un approccio comune alla protezione dei testimoni, dei
collaboratori di giustizia e dei loro familiari, rispettoso delle differenze
degli ordinamenti giuridici e delle strutture amministrative degli Stati
membri, potrebbe permettere un maggior numero di condanne nei processi di
criminalità organizzata. La protezione dei testimoni dovrebbe essere
garantita in tutti gli Stati membri, essendo questa un'arma molto potente nella
lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo: ricorrere ai metodi
investigativi tradizionali con questi gruppi, chiusi per definizione, risulta
in effetti difficile.
Onde
evitare una duplicazione degli sforzi e costi inutili, conviene prevedere un
uso ottimale delle reti esistenti di organi nazionali, come per esempio la rete
Europol.
6.1 Opzioni
possibili
Sono state
prese in considerazione varie possibilità d'azione e ne sono stati analizzati i
vantaggi e gli svantaggi. Dalla valutazione d'impatto sono emerse tre opzioni:
la prima prevede il mantenimento dello status quo, le altre due sono a favore
dell'intervento legislativo dell'UE in materia di protezione dei testimoni (una
creando un quadro generale nel settore, l'altra concentrandosi sul
trasferimento dei testimoni in altre sedi).
In ogni caso si devono evitare doppi sforzi:
esistono già, in effetti, fin troppi documenti non vincolanti provenienti dai
diversi attori internazionali.
6.1.1. Opzione
1 – Status quo (con valorizzazione delle dispozioni attuali)
In caso di
mantenimento dello status quo, gli strumenti giuridici e operativi vigenti
dovrebbero costituire il nucleo di un quadro strategico europeo ed essere
integrati da un coordinamento più ampio. Una politica comune dell'UE dovrebbe
mirare a rafforzare la coerenza e l'efficacia della legislazione e delle
attività pratiche, e a migliorare il coordinamento.
6.1.2. Opzione
2 – Sistema armonizzato di protezione dei testimoni nell'UE con introduzione di
norme minime in uno strumento legislativo vincolante
Avvalendosi
dei lavori di Europol e delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa si
potrebbe elaborare una normativa UE che imponga a tutti gli Stati membri di
creare un quadro normativo e una struttura istituzionale per la protezione dei
testimoni.
Si potrebbe
istituire uno strumento legislativo dell'UE relativo a un sistema armonizzato
di protezione dei testimoni in tutti gli Stati membri, nel pieno rispetto delle
differenze degli ordinamenti giuridici e delle strutture amministrative di
ciascuno. Questo approccio permetterebbe di aumentare la compatibilità dei
sistemi nazionali di giustizia penale (introducendo, per esempio, una normativa
di base e un'autorità competente per la protezione dei testimoni).
Va tuttavia
ricordato che l'ultimo tentativo recente in questo settore risale al 2005 ed è
stato del Consiglio d'Europa, e che il suo gruppo speciale di esperti di
protezione dei testimoni si è espresso a favore di una nuova raccomandazione. Sebbene sia stato fatto uno studio per
individuare le carenze del sistema vigente, non si è mai giunti ad una convenzione.
Tenuto conto delle prassi e dei documenti esistenti, è possibile contemplare
a livello UE un sistema armonizzato di protezione dei testimoni introducendo
norme minime con uno strumento legislativo vincolante. Tuttavia, viste le
difficoltà esposte nell'analisi che precede, è evidente la necessità di
approfondire la questione, essendo questo un settore in costante evoluzione.
6.1.3 Opzione
3 – Maggiore cooperazione tra gli Stati membri per il trasferimento dei
testimoni in altra località (attraverso uno strumento legislativo vincolante)
Non esiste
accordo multilaterale sulle norme applicabili al trasferimento dei testimoni in
altra sede e alla cooperazione internazionale per la protezione dei testimoni
in generale. Gli Stati concludono tra loro e/o con le autorità giudiziarie
internazionali accordi bilaterali ad hoc per agevolare la cooperazione.
Uno dei
principali motivi che giustificano la formalizzazione della prassi esistente è
che il trasferimento in altra località di persone sottoposte a protezione è
l'ambito che più di ogni altro necessita un intervento prioritario, date le
esigenze sempre maggiori (ragioni geografiche, alto tasso di criminalità) di
trasferire testimoni all'estero, temporaneamente o permanentemente, per
garantirne l'incolumità.
Per avere
un sistema funzionale di trasferimento dei testimoni all'interno dell'UE, gli
Stati membri dovrebbero applicare certe disposizioni legislative e
amministrative obbligatorie. I cittadini europei avrebbero così la garanzia di
beneficiare delle misure di sicurezza necessarie, eventualmente anche
all'estero, e sarebbero quindi più inclini a prestare testimonianza.
Sebbene i
vantaggi pratici di un approccio armonizzato in materia di trasferimento dei
testimoni in altra sede siano indubbi, dalle riunioni di esperti organizzate
dalla Commissione è emerso che gli Stati membri non accetterebbero un sistema
centralizzato a livello UE per agevolare la cooperazione. Gli esperti hanno inoltre convenuto che non bisogna conferire
alcun mandato operativo a Europol/Eurojust. Occorre approfondire quale possa
essere il ruolo di questi organi europei in un sistema europeo di cooperazione
per la protezione dei testimoni.
La proposta
del gruppo di lavoro Europol-ISISC-OPCO relativa alle prescrizioni minime di un
eventuale strumento normativo a livello UE prevede un modello di accordo
bilaterale per il trasferimento dei testimoni in altra località. Tale approccio
si basa sulla prassi attuale di cooperazione tra Stati. Per motivi di sicurezza
e di riservatezza questi accordi non sono pubblicati nelle gazzette ufficiali
nazionali. Sebbene sia giuridicamente possibile inserire l'accordo-tipo in uno
strumento giuridico dell'UE e invitare gli Stati membri a farne uso[20],
nella pratica ciò non comporterebbe i miglioramenti auspicati a livello UE.
Sono
necessari altri studi per trovare il modo, accettabile per tutti, di istituire
una cooperazione europea per la protezione dei testimoni, essendo questo un settore
complesso che tocca molti altri temi sensibili e complicati (come il cambiamento
delle generalità). Occorre inoltre valutare
attentamente gli ultimi strumenti, ad esempio la biometria, che incidono sulla
protezione dei testimoni.
7. Conclusioni
La
valutazione d'impatto conclude che i
tempi non sono maturi per un'iniziativa legislativa immediata dell'UE in
materia di protezione dei testimoni. I precedenti tentativi a livello
internazionale mostrano le difficoltà che pone l'adozione di uno strumento
vincolante. Sebbene esistano, nell'ambito del Consiglio d'Europa, atti normativi,
settori d'intervento prioritari e decisioni giudiziarie che indicano la
necessità di un'azione vincolante in materia di protezione dei testimoni, gli
sforzi per giungere a una normativa di questo tipo sono stati vani. Gli ultimi
lavori del Consiglio d'Europa, che consta di oltre 40 paesi membri tra cui
tutti gli Stati membri dell'UE, non si sono conclusi con l'adozione di una
legislazione vincolante sotto forma di convenzione, in quanto gli Stati non
erano pronti ad impegnarsi, ma hanno portato soltanto a un accordo su uno
strumento legislativo non vincolante.
Sulla
scorta delle riunioni di esperti organizzate dalla Commissione e delle
osservazioni scritte degli esperti, si deve concludere che, al momento, gli
Stati membri sarebbero riluttanti ad accettare una normativa vincolante che
disciplini l'attuale cooperazione informale.
Ciò
nonostante, chiare tendenze indicano la necessità di una maggiore cooperazione
tra paesi, che a tempo debito potrebbero portare all'accettazione di norme e
strutture formalizzate per la protezione dei testimoni. In Europa le prime norme e prassi in questo settore risalgono a
soli 16 anni fa (legge italiana sui pentiti del 1991). Da allora, quasi tutti
gli Stati membri hanno emanato leggi specifiche o quantomeno introdotto nel diritto
penale riferimenti alla protezione dei testimoni minacciati. Tuttavia non
l'hanno fatto in modo uniforme. D'altro canto, negli ultimi anni i paesi hanno
cominciato a scambiarsi in via informale le esperienze tratte dall'istituzione
di sistemi di protezione dei testimoni, e a tenere conto dei principi
sviluppati da Europol e dal Consiglio d'Europa. Questo spiega perché i sistemi
di protezione dei testimoni istituiti negli ultimi 2-3 anni presentino
somiglianze nonostante le differenze degli ordinamenti giuridici e dei principi
fondamentali delle strutture amministrative degli Stati membri.
Le tendenze
fattuali della criminalità, vale a dire l'aumento per numero ed entità delle
organizzazioni criminali transfrontaliere e dei gruppi terroristici internazionali,
hanno spinto gli Stati a rafforzare la cooperazione. Poiché non solo i
malavitosi ma anche i normali cittadini godono dei vantaggi della libera
circolazione all'interno dell'UE, è probabile che aumenti il numero di
cittadini europei chiamati a prestare testimonianza in grossi processi penali.
Nell'elaborare
una politica UE di protezione dei testimoni occorre tener conto anche dell'uso
degli ultimi strumenti tecnologici e della società dell'informazione (ad
esempio collegamenti video) che possono agevolare la cooperazione
transfrontaliera. Le autorità di contrasto dovrebbero fare un ricorso più ampio
a questi nuovi strumenti, specie per proteggere i testimoni.
Il
riconoscimento della maggiore necessità di cooperare per combattere la
criminalità organizzata transfrontaliera avvalendosi di testimoni che bisogna
proteggere, insieme con gli sforzi di attuazione per mettere a punto i sistemi
di protezione dei testimoni richiesti dalle convenzioni delle Nazioni Unite
potrebbero comportare cambiamenti di atteggiamento a livello politico e
operativo.
In
considerazione di quanto precede, la Commissione europea propone di rinviare
l'attività legislativa nel settore della protezione dei testimoni e di valutare
la fattibilità di un'azione UE nel medio termine (4-5 anni) in un documento
specifico. A tal fine, potrebbe essere usato il programma finanziario specifico
“Prevenzione e lotta contro la criminalità” per il periodo 2007-2013[21]
per svolgere nuovi studi e raccogliere informazioni. Nel programma "la
protezione e il sostegno ai testimoni" figurano tra i temi e gli obiettivi
specifici, a riprova dell'importanza che questa questione riveste a livello UE.
Allegato
Normative sulla protezione dei testimoni negli
Stati membri e in Norvegia
|
|
Legge sulla protezione dei
testimoni |
Servizio di protezione dei
testimoni |
Cambiamento delle
generalità possibile |
Cambiamento delle
generalità consentito per legge |
Legge sui collaboratori di
giustizia |
|
Austria |
No |
Sì |
Sì |
Sì |
No |
|
Belgio |
Sì |
Sì |
No |
No |
No |
|
bulgaria |
Sì |
Sì |
Sì |
No |
No |
|
Repubblica
ceca |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
No |
|
Cipro |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
|
Danimarca |
No |
Sì |
Sì |
No |
No |
|
Estonia |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Manca una legge specifica, qualche articolo nella Legge
sulla sorveglianza |
|
Finlandia |
No |
Sì |
No |
No |
No |
|
Francia |
No |
No |
No |
No |
|
|
Germania |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
|
|
Grecia |
No |
No |
No |
No |
|
|
Ungheria |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
|
|
Irlanda |
No |
Sì |
Sì |
No |
|
|
Italia |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
|
Lettonia |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì/ No [22] |
Sì[23] |
|
Lituania |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
|
|
lussemburgo |
No |
No |
Sì |
No |
|
|
malta |
Sì |
No |
No |
No |
|
|
Paesi
Bassi |
No |
Sì |
Sì |
No |
No |
|
norvegia |
No |
Sì |
No |
No |
No |
|
Polonia |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
|
Portogallo |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
|
|
romania |
Sì |
Sì |
No |
Sì |
|
|
Slovacchia |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
|
Slovenia |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
No |
|
Spagna |
No |
No |
Sì |
No |
|
|
Svezia |
Sì |
Sì |
No |
No |
|
|
Regno Unito[24] |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
[1] Comunicazione
COM(2006) 629 definitivo del 24.10.2006, pag. 22.
[2] GU
C 251 del 15.8.1997, pag. 1.
[3] Comunicazione
COM(2005) 184 definitivo del 10.5.2005, pag. 23.
[4] Gert
Vermeulen, "EU standards in witness
protection and collaboration with justice" (norme UE in materia di
protezione dei testimoni e collaborazione con la giustizia), IRCP-Università di
Gand. Studio commissionato dalla Commissione europea (JAI/2004/AGIS/077).
[5] Istituto
superiore internazionale di scienze criminali (ISISC) e Osservatorio permanente
sulla criminalità organizzata (OPCO), entrambi con sede a Siracusa, Italia.
[6] Riunioni
tenutesi a Siracusa dall'8 al 10 marzo 2005 e dal 26 al 29 ottobre 2005, che
hanno portato al documento "Final
Proposal on minimum requirements for potential legislation at European Unions
level" (proposta definitiva di prescrizioni minime per un eventuale
strumento normativo a livello dell'Unione europea) e relativa relazione
esplicativa.
[7] Le
riunioni si sono svolte a Bruxelles il 21 febbraio 2006 (seminario sulla
protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia) e il 5 marzo 2007
(riunione degli esperti europei in materia di protezione dei testimoni).
[8] Sondaggio
Eurobarometro speciale n. 264 – The
role of the European Union in fighting against organised crime (il ruolo
dell'Unione europea nella lotta contro la criminalità organizzata),
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_264_en.pdf
[9] Solo
il 7% degli intervistati è contrario; il 7% non ha opinioni.
[10] GU
C 327 del 7.12.1995, pag. 1.
[11] GU
C 10 dell'11.1.1997, pag. 1.
[12] GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3,
art. 6.
[13] GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1, art.
8.
[14] Raccomandazione
(2001)11 relativa ai principi guida per la lotta alla criminalità organizzata;
raccomandazione (1997)1325 concernente la tratta delle donne e la prostituzione
forzata negli Stati membri del Consiglio d'Europa; raccomandazione (2000) 11
sulla lotta contro la tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento sessuale;
convenzione penale sulla corruzione (n. 173 del 27.1.1999).
[15] Attualmente
la rete consta dei capi delle unità specializzate nella protezione dei
testimoni e/o dei referenti nazionali dei 27 paesi dell'UE, di 10 paesi europei
non appartenenti all'UE, di 7 osservatori d'oltremare e di 12 organizzazioni
internazionali attive in questo settore.
[16] Accordo
tra il governo della Repubblica di Lituania, il governo della Repubblica di
Estonia e il governo della Repubblica di Lettonia sulla cooperazione in materia
di protezione dei testimoni e delle vittime (2000).
[17] Accordo
di cooperazione e assistenza tra la Corte penale internazionale e l'Unione
europea (aprile 2006).
[18] Articolo
24 – Protezione dei testimoni.
[19] Articolo
32 – Protezione dei testimoni, degli esperti e delle vittime.
[20] Come
per le squadre investigative comuni.
[21] Decisione
2007/125/GAI del Consiglio del 12.2.2007 (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 7).
[22] La
legge consente di creare una nuova identità ma non di cancellare la vecchia.
[23] Il
progetto di legge è in Parlamento e dovrebbe entrare in vigore nel 2008
[24] Comprese
le giurisdizioni distinte di Inghilterra/Galles, Scozia
e Irlanda del Nord