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Comunicazione relativa alla posizione comune sull'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 97/67 per il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari
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Bruxelles, 9.11.2007

COM(2007) 695 definitivo

2006/0196 (COD)

 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

relativa alla

posizione comune del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari

1 -          CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
(documento COM(2006) 594 def. - 2006/0196(COD):

19 ottobre 2006

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:

26 aprile 2007

Data del parere del Comitato delle regioni:

6 giugno 2007

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:

11 luglio 2007

Data di adozione della posizione comune:

8 novembre 2007

2 -          OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari mediante l'abolizione del settore riservato in tutti gli Stati membri; conferma del campo di applicazione e del livello del servizio universale; rafforzamento dei diritti dei consumatori e aggiornamento del ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione; proposta di un elenco di misure che gli Stati membri possono adottare per salvaguardare e finanziare, se necessario, il servizio universale.

3 -          OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1          Osservazioni generali

La Commissione sostiene la posizione comune adottata a maggioranza qualificata l’8 novembre 2007.

Le modifiche apportate dalla posizione comune, che a questo proposito seguono i corrispondenti emendamenti proposti dal PE in prima lettura, riguardano in particolare la data finale per l'attuazione della direttiva di modifica (31 dicembre 2010), la facoltà concessa ad alcuni Stati membri di rimandare la piena apertura del mercato di altri due anni al massimo e l'inclusione di una clausola di reciprocità temporanea da applicare agli Stati membri che utilizzano il periodo transitorio citato. In secondo luogo, e riprendendo un elemento di fondo della prima lettura del PE, la posizione comune integra nella direttiva un nuovo allegato I ("Orientamenti per il calcolo dell'eventuale costo netto del servizio universale").

3.2          Emendamenti del Parlamento integrati nella posizione comune

La posizione comune integra quasi tutti gli emendamenti formulati dal Parlamento in prima lettura, che riguardano le disposizioni seguenti: considerando 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 34, 39, 41, 42, 46, 53, 54, 55 e articoli 2, 6, 9, 12, 14, 19, 22bis, 23, 23bis.

La Commissione approva le modifiche apportate alle disposizioni citate della posizione comune in quanto sono in linea con la proposta della Commissione, sono coerenti con l'acquis e/o si inscrivono nel quadro dell'accordo politico globale fra le istituzioni.

Gli emendamenti del PE relativi al considerando 27 sono presi in considerazione in una dichiarazione della Commissione che, nella sostanza, rispecchia l'acquis (allegata alla presente comunicazione).

3.3          Disposizioni riformulate e nuove

Nella posizione comune, a fini di maggiore chiarezza, sono state riformulate o aggiunte alcune disposizioni, più precisamente le seguenti: considerando 17, 27, 28, 30, 35, 36, 38, 44, 50, 51, articoli 1, 3, 4, 7, 9 e allegato I.

Queste disposizioni sono coerenti con gli emendamenti del PE oppure possono essere considerate conformi agli auspici di quest’ultimo, come l'allegato I in relazione all'articolo 23bis (emendamento 58).

Gli articoli 2 e 3 della direttiva di modifica costituiscono parte integrante dell'accordo politico globale e riprendono nella sostanza i rispettivi emendamenti formulati dal Parlamento europeo in prima lettura.

La Commissione può accettare tutte le disposizioni citate, che sono in linea con gli emendamenti del PE, migliorano e chiariscono il testo della direttiva e/o si inscrivono nel quadro dell'accordo politico globale fra le istituzioni.

Per quanto concerne le tavole di concordanza, la Commissione si rammarica che a questo proposito la posizione comune non abbia seguito la Commissione e il Parlamento europeo (si veda anche il considerando 60). Essa ritiene che la presenza di tavole di concordanza rifletta il principio di migliore regolamentazione, oltre a rafforzare la conformità delle norme nazionali con le disposizioni comunitarie. Di conseguenza, la Commissione formula una dichiarazione in materia che è allegata alla presente comunicazione.


4 -          CONCLUSIONI

La Commissione è del parere che la posizione comune rispetti totalmente gli elementi fondamentali della sua proposta iniziale e degli emendamenti formulati dal Parlamento europeo in prima lettura.

Di conseguenza, essa appoggia la posizione comune adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata.


Allegato

Dichiarazione della Commissione relativa al considerando 27

La Commissione ribadisce che, in conformità del considerando 18 della direttiva 97/67/CE e della giurisprudenza costante della Corte di Giustizia (es. causa C-320/91 [Corbeau]), i servizi espresso e di corriere sono servizi con caratteri specifici che li rendono sostanzialmente diversi dal servizio postale universale.

Dichiarazione della Commissione relativa al considerando 60 e all’articolo 2

La Commissione ricorda la propria posizione riguardo all'elaborazione di tavole di concordanza fra le misure di attuazione adottate dagli Stati membri e la direttiva, nell'interesse dei cittadini, di una migliore regolamentazione e della trasparenza, nonché al fine di agevolare l'esame della conformità delle norme nazionali con le disposizioni comunitarie.

Nella fattispecie la Commissione non si oppone a un accordo in seno al Consiglio volto a consentire la conclusione positiva della procedura interistituzionale sul fascicolo in oggetto. Essa auspica tuttavia che, trattandosi di una questione orizzontale, sia esaminata congiuntamente dalle istituzioni.