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Bruxelles, 20.12.2007
COM(2007) 838 definitivo
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
sulle prove tecniche del Sistema
d’informazione Schengen di seconda generazione
(SIS II)
(presentata dalla Commissione)
RELAZIONE
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Motivazione
e obiettivi della proposta Il Consiglio ha affidato alla Commissione il compito di sviluppare il Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) con il regolamento (CE) n. 2424/2001 e con la decisione 2001/886/GAI. L’obiettivo della presente proposta, e di una proposta di decisione del Consiglio avente lo stesso oggetto, è stabilire disposizioni con riguardo alle prove tecniche per dimostrare che il SIS II può operare secondo i requisiti tecnici e funzionali definiti negli strumenti giuridici del SIS II e secondo requisiti non funzionali di prestazione, disponibilità e robustezza. |
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Contesto
generale In forza di due strumenti giuridici[1] che disciplinano lo sviluppo del SIS II, sono state adottate proposte di misure secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione: “Articolo 4 – Le misure
necessarie allo sviluppo del SIS II riguardanti quanto segue sono adottate
secondo la procedura di regolamentazione [...]: c) aspetti tecnici con
pesanti implicazioni finanziarie per i bilanci degli Stati membri o con
importanti implicazioni tecniche per i sistemi nazionali degli Stati membri”. Sono pochissimi gli elementi di un progetto IT così onerosi in tempo e denaro quanto il processo di testing. Le prove tecniche del SIS II costituiscono un aspetto tecnico maggiore con implicazioni tecniche e finanziarie pesanti per gli Stati membri. Per questo la Commissione ha dovuto proporre decisioni di comitatologia in conformità della procedura di regolamentazione. Siccome le proposte di decisione sulle prove tecniche non hanno ricevuto il parere favorevole del comitato SIS II, la Commissione ha dovuto sottoporre senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere, e informarne il Parlamento europeo. |
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Disposizioni
vigenti nel settore della proposta - Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) come modificato dal regolamento (CE) n. 1988/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006. - Decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), come modificata dalla decisione 2006/1007/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 2006. - Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). - Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).
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Valutazione
dell'impatto La presente proposta di regolamento del Consiglio non richiede una valutazione dell’impatto, non rientrando nel programma di lavoro 2007 della Commissione. Essa è presentata a norma dell’articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. |
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3) Elementi
giuridici della proposta |
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Sintesi
delle misure proposte L’obiettivo della proposta è stabilire le modalità di svolgimento delle prove tecniche del SIS II per accertare se il sistema può operare secondo i requisiti tecnici e funzionali definiti negli strumenti giuridici del SIS II e secondo requisiti non funzionali di prestazione, disponibilità e robustezza. |
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Base
giuridica La proposta di regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[2], in particolare sull’articolo 4, lettera c) e sull’articolo 5, paragrafo 3. |
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Principio
di sussidiarietà |
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L’obiettivo dell’azione proposta, disporre cioè in materia di prove tecniche del SIS II, non può essere realizzato dagli Stati membri singolarmente. |
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Il SIS II è necessario per l’attuazione di politiche comuni dell’Unione europea. |
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La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà. |
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Principio
di proporzionalità La proposta è altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto compete agli Stati membri attuare i sistemi nazionali del SIS II. |
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Scelta
dello strumento |
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Strumenti proposti: un regolamento del Consiglio per le materie rientranti nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea, e una decisione del Consiglio per le materie rientranti nel campo di applicazione del trattato sull’Unione europea. |
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Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea; altri strumenti giuridici non sarebbero adeguati per raggiungere questo obiettivo. |
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4) Incidenza
sul bilancio |
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Le prove tecniche del SIS II non richiederanno risorse finanziarie aggiuntive a quelle già previste nel progetto preliminare di bilancio 2008. |
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Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
sulle prove tecniche del Sistema
d’informazione Schengen di seconda generazione
(SIS II)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[3], in particolare l’articolo 4, lettera c) e l’articolo 5, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione[4],
considerando quanto segue:
(1) L’incarico di sviluppare il Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (di seguito “SIS II”) è stato affidato alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio[5] e decisione 2001/886/GAI del Consiglio[6], del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Stabiliscono i requisiti di rete per lo sviluppo del SIS II le decisioni 2007/170/CE[7] e 2007/171/CE[8] della Commissione.
(2) Il SIS II è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], del 20 dicembre 2006, e con decisione 2007/533/GAI del Consiglio[10], del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).
(3) È necessario effettuare dei test per accertare se il SIS II può operare secondo i requisiti tecnici e funzionali definiti negli strumenti giuridici del SIS II.
(4) Le prove devono altresì verificare i requisiti non funzionali di prestazione, disponibilità e robustezza.
(5) È necessario che la Commissione verifichi se il SIS II centrale può connettersi ai sistemi nazionali degli Stati membri, e che gli Stati membri partecipanti a pieno titolo al SIS 1+ prendano le disposizioni tecniche necessarie per elaborare i dati SIS II e scambiare informazioni supplementari.
(6) È necessario precisare i compiti che la Commissione e gli Stati membri devono svolgere per eseguire le prove tecniche del SIS II.
(7) È necessario stabilire i parametri di definizione, sviluppo e applicazione delle specifiche di test e le modalità di convalida.
(8) Il comitato che assiste la Commissione nello sviluppo, di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, non ha emesso parere favorevole sulle proposte di misure della Commissione in applicazione dell’articolo 4, lettera c), del richiamato regolamento. In conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[11], la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne ha informato il Parlamento europeo.
(9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non ne è quindi vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento sviluppa l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, in conformità dell'articolo 5 del richiamato Protocollo, decide entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
(10) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[12]. Di conseguenza, il Regno Unito non partecipa alla sua adozione, non ne è vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
(11) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[13]. Di conseguenza, l'Irlanda non partecipa alla sua adozione, non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(12) Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni concernenti la partecipazione parziale del Regno Unito e dell’Irlanda all’acquis di Schengen definite, rispettivamente, con decisione 2000/365/CE del Consiglio[14] del 29 maggio 2000, e con decisione 2002/192/CE del Consiglio[15] del 28 febbraio 2002.
(13) Il presente regolamento è un atto basato sull’acquis di Schengen o altrimenti ad esso correlato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005.
(14) In relazione all'Islanda e alla Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[16], che rientra nel settore contemplato all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo.
(15) In relazione alla Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientra nel settore contemplato all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo[17],
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le specifiche relative alle prove tecniche del SIS II, in particolare la finalità e l’oggetto delle prove, i requisiti di test e il processo di testing, sono stabilite in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, il .
Per il Consiglio
Il presidente
ALLEGATO
1. Oggetto delle prove
del SIS II
Le prove tecniche del SIS II devono dimostrare che il SIS II centrale (CS-SIS), l’infrastruttura di comunicazione del SIS II e l’interfaccia con i sistemi nazionali (N.SIS II) possono operare secondo i requisiti tecnici e funzionali definiti negli strumenti giuridici del SIS II.
Le prove devono altresì dimostrare che il sistema può funzionare secondo requisiti non funzionali di prestazione, disponibilità e robustezza.
2. Processo, oggetto e
organizzazione delle prove tecniche del SIS II
La sequenza dei test, il loro oggetto, la loro finalità e organizzazione saranno articolati come segue.
La prima fase di prova riguarderà la connettività e la resilienza dell’infrastruttura di comunicazione del SIS II.
La seconda fase il SIS II centrale senza N.SIS II.
La terza fase il SIS II centrale con alcuni N.SIS II e la conformità di ciascun sistema nazionale alle specifiche contenute nella versione di riferimento del Documento di controllo dell’interfaccia (ICD).
Il gruppo consultivo “Prove tecniche”[18], istituito dal comitato SIS II, ha il compito di riferire a quest’ultimo i risultati delle prove. Il gruppo identifica, classifica e descrive gli eventuali problemi rilevati e propone soluzioni. I servizi della Commissione e gli esperti degli Stati membri trasmettono al gruppo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.
2.1. Documentazione di prova
La Commissione definisce specifiche di test dettagliate e trasmette agli Stati membri partecipanti la versione provvisoria e definitiva delle specifiche di test e le modalità di gestione e coordinamento dei test nei tempi concordati con gli esperti degli Stati membri.
2.2. Coordinamento delle prove
La Commissione coordina tutte le prove descritte nella documentazione di prova e per questo collabora attivamente con il gruppo consultivo “Prove tecniche” composto da rappresentanti della Commissione e da esperti degli Stati membri. Il gruppo consultivo può fare ricorso al parere di esperti.
Il gruppo consultivo si riunisce regolarmente per discutere in particolare lo scadenzario delle prove e propone soluzioni ai problemi riscontrati durante i test.
2.3. Organizzazione delle prove
La Commissione esegue le prove insieme agli Stati membri partecipanti sulla base delle specifiche di test e nei tempi concordati con gli esperti degli Stati membri, e dimostra che i risultati sono conformi a quelli previsti nelle specifiche.
Compete ai singoli Stati membri, con il sostegno della Commissione, organizzare i test di conformità degli N.SIS II e provvedere al loro corretto svolgimento nei termini concordati.
2.4. Convalida delle prove
Il gruppo consultivo “Prove tecniche” riferisce i risultati delle prove al comitato SIS II. Il gruppo identifica, classifica e descrive gli eventuali problemi rilevati e propone soluzioni. I servizi della Commissione e gli esperti degli Stati membri trasmettono al gruppo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.
La Commissione convalida i risultati delle prove del SIS II. Quando la documentazione di prova suddivide i test in più fasi, la Commissione informa gli Stati membri dei risultati di ciascuna fase prima di avviare quella successiva.
La convalida dei test di conformità degli N.SIS II tiene conto del rapporto di un esperto, nominato dagli Stati membri, completo di analisi dettagliata dei risultati delle prove e di conclusioni sulla convalida dei sistemi nazionali degli Stati membri.
2.5. Test dell’infrastruttura di comunicazione
Obiettivo di questa fase di prova è dimostrare che l’infrastruttura di comunicazione del SIS II, fino all'interfaccia nazionale uniforme (NI-SIS), è in grado di operare secondo i requisiti di cui alle decisioni 2007/170/CE e 2007/171/CE della Commissione. Sono sottoposti a test, in particolare, la connettività e la resilienza dell’infrastruttura di comunicazione del SIS II fra il CS-SIS e le singole NI-SIS, fra l’unità centrale e l’unità centrale di riserva, e la resilienza delle interfacce nazionali locali (LNI) ed eventualmente delle interfacce back-up nazionali locali (BLNI).
2.6. Test del SIS II centrale e conformità dei sistemi nazionali
Obiettivo del test del SIS II centrale è verificare che sia conforme ai requisiti funzionali e non funzionali definiti nella versione di riferimento dell'ICD (Documento di controllo dell’interfaccia) e nelle DTS (Specifiche tecniche dettagliate).
Obiettivo del test di conformità dell’N.SIS II è accertare la compatibilità dei singoli sistemi nazionali con il CS-SIS e la rispondenza dei sistemi nazionali alla versione di riferimento dell’ICD e delle DTS. I test di conformità degli N.SIS II possono svolgersi parallelamente al test del SIS II centrale.
Quando le prove tecniche del SIS II si saranno concluse con risultato positivo, la Commissione comunicherà agli esperti degli Stati membri, in sede di comitato SIS II, che i risultati dei test dell’infrastruttura di comunicazione e del SIS II centrale sono conformi a quelli previsti nelle specifiche di test.
Ultimate con esito positivo le prove tecniche del SIS II, la Commissione creerà un ambiente per la migrazione del SIS II centrale. Tale ambiente sarà stabile e atto all’uso per la migrazione.
3. Versioni di
riferimento del Documento di controllo dell’interfaccia (ICD) e delle
Specifiche tecniche dettagliate (DTS), applicabili alle prove
Il SIS II centrale e i sistemi nazionali (N.SIS II) dei singoli Stati membri saranno verificati in base alle stesse specifiche.
Le DTS predisposte dalla Commissione definiscono le specifiche funzionali e non funzionali del SIS II centrale.
L’ICD predisposto dalla Commissione definisce l’interfaccia fra il SIS II centrale e i sistemi nazionali e contiene le specifiche tecniche delle interazioni tra i sistemi in termini di elementi di dati e messaggi inviati, protocolli usati e tempi e sequenza degli eventi.
Le specifiche descritte nell’ICD e nelle DTS saranno stabili per un dato periodo e un piano di rilascio stabilirà lo scadenzario degli aggiornamenti di entrambi i sistemi e definirà la versione di riferimento per ciascuna fase di test.
I problemi riscontrati durante le prove saranno riferiti, esaminati e corretti in conformità di un piano di rilascio e di un piano associato di gestione del cambiamento (change management). Compete alla Commissione mettere a disposizione entrambi i piani tenendo conto del parere degli esperti degli Stati membri.
4. Dichiarazione
dell’esito positivo delle prove tecniche del SIS II
Il superamento di tutte le fasi di test descritte in precedenza abilita il SIS II rispetto a requisiti tecnici e funzionali basati sugli strumenti giuridici del SIS II. La serie di casi d’uso e di scenari di test definiti per tutte le prove assicurano una copertura sufficiente degli scenari.
Le prove tecniche del SIS II garantiscono che la Commissione ha adottato le necessarie disposizioni tecniche per consentire la connessione del SIS II centrale all'N.SIS II degli Stati membri interessati.
Alla fine dell’intero processo di testing, in conformità del mandato conferitole[19] la Commissione dichiarerà il superamento di tutte le prove del SIS II.
La dichiarazione dell’esito positivo delle prove tecniche del SIS II, rilasciata dalla Commissione, non pregiudica la successiva convalida dei risultati proposti di un test generale del SIS II a cura degli organi preparatori del Consiglio[20].
Per agevolare il processo la Commissione presenta agli organi preparatori del Consiglio rapporti regolari circa lo stato del progetto e riferisce informazioni specifiche sui risultati delle prove e sulle relative discussioni con gli esperti degli Stati membri in sede di comitato SIS II.
La Commissione e gli Stati membri, nell’ambito delle rispettive competenze e del mandato conferito alla Commissione[21], organizzano le prove supplementari o le altre azioni necessarie affinché gli organi preparatori del Consiglio possano procedere alla convalida.
[1] Regolamento
(CE) n. 2424/2001, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema
d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), e decisione
2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema
d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), come modificati
rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1988/2006 del Consiglio e dalla
decisione 2006/1007/GAI del Consiglio.
[2] GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.
[3] GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.
[4] GU C , , pag. .
[5] GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.
[6] GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.
[7] GU L 79 del 20.3.2007, pag. 20.
[8] GU L 79 del 20.3.2007, pag. 29.
[9] GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.
[10] GU
L 205 del 7.8.2007, pag. 63.
[11] GU
L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata con decisione 2006/512/CE
(GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
[12] GU
L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
[13] GU
L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
[14] GU
L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
[15] GU
L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
[16] GU
L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
[17] GU
L 370 del 17.12.2004, pag. 78.
[18] Istituito
il 27 aprile 2007 a norma dell’articolo 7 del regolamento interno del comitato
SIS II, il gruppo consultivo “Prove tecniche” riferisce al comitato SIS II alla
fine dei singoli test, contribuendo alla preparazione di una dichiarazione
dell’esito positivo delle prove tecniche del SIS II.
[19] Regolamento
(CE) n. 2424/2001 del Consiglio e decisione 2001/886/GAI del Consiglio,
del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II).
[20] Come
descritto all’articolo 55, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1987/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull’istituzione,
l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione
(SIS II), e all’articolo 71, paragrafo 3, lettera c), della decisione
2007/533/GAI del Consiglio del 12 giugno 2007 sull’istituzione, l’esercizio e
l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).
[21] Regolamento
(CE) n. 2424/2001 del Consiglio e decisione 2001/886/GAI del Consiglio,
del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II).