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Proposta di direttiva sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (versione codificata)
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Bruxelles, 11.1.2008

COM(2007) 873 definitivo

2007/0299 (COD)

 

Proposta di

DIRETTIVA …/…/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del […]

relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

(versione codificata)


RELAZIONE

1.           Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2.           Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3.           Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4.           Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro[3]. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.

5.           La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 93/7/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III della direttiva codificata.


 

ê 93/7/CEE (adattato) (adapted)

2007/0299 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO CONSIGLIO

relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNION EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo Ö 95 Õ,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato[6],

considerando quanto segue:

 

ê 

(1)       La direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro[7], è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

 

ê 93/7/CEE considerando (2) (adattato)

(2)       Ai sensi e nei limiti dell'articolo 30 del trattato, gli Stati membri Ö conservano Õ il diritto di definire il proprio patrimonio nazionale e di prendere le misure necessarie per garantirne la protezione.

 

ê 93/7/CEE considerando (3) (adattato)

(3)       Occorre pertanto Ö conservare Õ un sistema che permetta agli Stati membri di ottenere la restituzione nel proprio territorio dei beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 30 del trattato e che sono usciti dal loro territorio in violazione delle disposizioni nazionali summenzionate o del regolamento [(CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992], relativo all'esportazione di beni culturali[9]. La realizzazione di questo sistema dovrebbe essere la più semplice ed efficace possibile ed è quindi necessario, per facilitare la cooperazione in materia di restituzione, limitare il campo d'applicazione del presente sistema a oggetti appartenenti a categorie comuni di beni culturali. Pertanto, l'allegato I della presente direttiva non ha lo scopo di definire i beni facenti parte del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 30 del trattato, ma unicamente di definire talune categorie di beni suscettibili di essere classificati come tali e di formare oggetto, a tale titolo, di un procedimento di restituzione ai sensi della presente direttiva.

 

ê 93/7/CEE considerando (4)

(4)       La presente direttiva dovrebbe riguardare anche i beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale e che fanno parte integrante delle collezioni pubbliche o degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche, ma che non rientrano in queste categorie comuni.

 

ê 93/7/CEE considerando (5) (adattato)

(5)       Dovrebbe essere Ö mantenuta Õ una cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per quanto riguarda i loro patrimoni nazionali, in stretto collegamento con la loro cooperazione nel settore delle opere d'arte rubate, prevedendo in particolare la registrazione, presso l'Interpol e altri organismi qualificati che elaborano elenchi analoghi, di oggetti culturali perduti, rubati o usciti illecitamente e facenti parte dei loro patrimoni nazionali e delle loro collezioni pubbliche.

 

ê 93/7/CEE considerando (6) (adattato)

(6)       La procedura Ö prevista Õ dalla presente direttiva Ö si inserisce nel quadro della Õ cooperazione tra Stati membri in questo settore, nell'ambito del mercato interno. L'obiettivo è costituito dal riconoscimento reciproco delle legislazioni nazionali in materia. Pertanto occorre prevedere che la Commissione sia assistita da un comitato consultivo.

 

ê 93/7/CEE considerando (7) (adattato)

(7)       Il regolamento [(CEE) n. 3911/92] introduce, insieme alla presente direttiva, un sistema comunitario di tutela dei beni culturali degli Stati membri.

 

ê 

(8)       La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B,

 

ê 93/7/CEE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)           «bene culturale»: un bene

a)      che è qualificato, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di uno Stato membro, tra i «beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico», in applicazione della legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 30 del trattato CE;

         e

b)      che appartiene a una delle categorie di cui all'allegato I o, pur non rientrando in una di queste categorie, costituisce parte integrante:

i)        delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei musei, degli archivi e dei fondi di conservazione delle biblioteche,

ii)       degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche;

2)           «collezioni pubbliche»: le collezioni di proprietà di uno Stato membro, di un'autorità locale o regionale situata in uno Stato membro, oppure di un ente che sia situato nel territorio di uno Stato membro e che sia classificato come «pubblico» conformemente alla legislazione dello Stato membro in questione in quanto proprietà di detto Stato membro o di un'autorità locale o regionale oppure è finanziato in modo significativo dagli stessi;


3)           «bene uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro»: un bene

a)      uscito dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato membro sulla protezione del patrimonio nazionale oppure in violazione del regolamento [(CEE) n. 3911/92]; nonché

b)      non rientrato dopo la scadenza del termine fissato per una spedizione temporanea lecita o un bene che si trova in situazione di violazione di una delle altre condizioni di tale spedizione temporanea;

4)           «Stato membro richiedente»: lo Stato membro dal cui territorio è uscito illecitamente il bene culturale;

5)           «Stato membro richiesto»: lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene culturale uscito illecitamente dal territorio di un altro Stato membro;

6)           «restituzione»: il rientro materiale del bene culturale nel territorio dello Stato membro richiedente;

7)           «possessore»: la persona che detiene materialmente il bene culturale per proprio conto;

8)           «detentore»: la persona che detiene materialmente il bene culturale per conto altrui.

Articolo 2

I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro sono restituiti secondo la procedura e le modalità stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le autorità centrali da essi designate in applicazione del presente articolo.

La Commissione pubblica l'elenco di tali autorità centrali, nonché le relative modifiche, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Articolo 4

Le autorità centrali degli Stati membri cooperano e promuovono la consultazione tra le autorità competenti degli Stati membri. Queste ultime assolvono in particolare i seguenti compiti:

1)           individuare, su domanda dello Stato membro richiedente, un determinato bene culturale uscito illecitamente dal territorio di detto Stato, nonché localizzarlo e identificarne il possessore e/o detentore. La domanda deve comprendere qualsiasi informazione utile per agevolare tale ricerca, in particolare riguardante la localizzazione vera o presunta del bene;

2)           effettuare una notifica agli Stati membri interessati quando è ritrovato un bene culturale nel loro proprio territorio e sussistono validi motivi per ritenere che detto bene sia uscito illecitamente dal territorio di altro Stato membro;

3)           facilitare la verifica, da parte delle autorità competenti dello Stato membro richiedente, che il bene in questione costituisce un bene culturale purché tale operazione venga effettuata entro due mesi dalla notifica prevista al punto 2. Qualora la verifica non sia effettuata entro il termine stabilito, i punti 4 e 5 non sono più d'applicazione;

4)           prendere, ove occorra, in cooperazione con lo Stato membro interessato, le misure necessarie per la conservazione materiale del bene culturale;

5)           impedire, mediante i necessari provvedimenti provvisori, che il bene culturale venga sottratto alla procedura di restituzione;

6)           svolgere il ruolo d'intermediario tra il possessore e/o detentore e lo Stato membro richiedente ai fini della restituzione. In tale senso, le autorità competenti dello Stato membro richiesto possono agevolare, fatto salvo l'articolo 5, l'esecuzione di una procedura di arbitrato, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato richiesto e a condizione che lo Stato richiedente e il possessore o detentore vi diano formalmente il proprio accordo.

Articolo 5

Lo Stato membro richiedente può proporre contro il possessore e, in mancanza di questo, contro il detentore, davanti al giudice competente dello Stato membro richiesto, l'azione di restituzione del bene culturale uscito illecitamente dal suo territorio.

Per essere ammissibile, l'atto introduttivo dell'azione di restituzione deve essere corredato di:

a)           un documento che descriva il bene oggetto della richiesta e dichiari che si tratta di un bene culturale;

b)           una dichiarazione delle autorità competenti dello Stato membro richiedente secondo la quale il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio del medesimo.

Articolo 6

L'autorità centrale dello Stato membro richiedente informa senza indugio l'autorità centrale dello Stato membro richiesto in merito all'azione avviata per assicurare la restituzione del bene in questione.

L'autorità centrale dello Stato membro richiesto informa senza indugio le autorità centrali degli altri Stati membri.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che l'azione di restituzione di cui alla presente direttiva si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui lo Stato membro richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identità del suo possessore o detentore.

In ogni caso l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di trent'anni a decorrere dalla data in cui il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente. Tuttavia, nel caso di beni che fanno parte delle collezioni pubbliche di cui all'articolo 1, punto 1, e dei beni ecclesiastici, negli Stati membri in cui sono oggetto di misure speciali di tutela in virtù del diritto nazionale, l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di settantacinque anni, tranne negli Stati membri in cui l'azione è imprescrittibile e nel caso di accordi bilaterali tra Stati membri che prevedano un termine superiore a settantacinque anni.

2. L'azione di restituzione è inammissibile qualora l'uscita dal territorio dello Stato membro richiedente abbia cessato di essere illecita nel momento in cui è stata proposta.

 

ê 93/7/CEE (adattato)

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 13, il giudice competente ordina la restituzione del bene culturale dopo aver accertato che si tratta di un bene culturale, uscito illecitamente dal territorio nazionale.

 

ê 93/7/CEE

Articolo 9

Qualora sia ordinata la restituzione del bene, il giudice competente dello Stato richiesto accorda al possessore l'indennizzo che ritenga equo in base alle circostanze del caso concreto, a condizione di essere convinto che il possessore abbia usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza richiesta.

L'onere della prova è disciplinato dalla legislazione dello Stato membro richiesto.

In caso di donazione o di successione, il possessore non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del dante causa.

Lo Stato membro richiedente è tenuto a pagare tale indennizzo al momento della restituzione.

Articolo 10

Le spese inerenti all'esecuzione della decisione che ordina la restituzione del bene culturale spettano allo Stato membro richiedente. Lo stesso dicasi per le spese delle misure di cui all'articolo 4, punto 4.

Articolo 11

Il pagamento dell'equo indennizzo di cui all'articolo 9 e delle spese di cui all'articolo 10 lascia impregiudicato il diritto dello Stato membro richiedente di esigere il rimborso di detti importi da parte delle persone responsabili dell'uscita illecita del bene culturale dal suo territorio.

Articolo 12

La proprietà del bene culturale dopo la restituzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiedente.

Articolo 13

La presente direttiva riguarda unicamente i beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Articolo 14

1. Ciascuno Stato membro può estendere l'obbligo della restituzione a categorie di beni culturali non comprese nell'allegato I.

2. Ciascuno Stato membro può applicare il regime previsto dalla presente direttiva alle richieste di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di altri Stati membri anteriormente al 1° gennaio 1993.

Articolo 15

La presente direttiva lascia impregiudicate le azioni civili o penali spettanti, in base al diritto nazionale degli Stati membri, allo Stato membro richiedente e/o al proprietario cui è stato sottratto il bene.

 

ê 93/7/CEE (adattato)

Articolo 16

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione ogni tre anni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

2. Ogni tre anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione di valutazione dell'applicazione della presente direttiva.

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, effettua ogni tre anni l'esame e, ove necessario, la rivalutazione degli importi indicati nell'allegato I, per tenere conto degli indici economici e monetari nella Comunità.

 

ê 93/7/CEE

Articolo 17

La Commissione è assistita dal comitato istituito all'articolo 8 del regolamento [(CEE) n. 3911/92].

Il comitato esamina tutti i problemi connessi con l'applicazione dell'allegato I sollevati dal suo presidente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

 

ê 93/7/CEE (adattato)

Articolo 18

Gli Stati membri Ö informano la Commissione circa Õ le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie Ö che essi mettono in vigore Õ per conformarsi alla presente direttiva.

 

ê 93/7/CEE

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

ê 

Articolo 19

La direttiva 93/7/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.

Articolo 20

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


 

ê 93/7/CEE

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il Presidente                                                   Il Presidente

                                                                      


 

ê 93/7/CEE

ALLEGATO I

Categorie che sono contemplate dall'articolo 1, punto 1, lettera b) e a cui devono appartenere, per poter essere restituiti, conformemente alla presente direttiva, i beni classificati come beni del «patrimonio nazionale» ai sensi dell'articolo 30 del trattato

A.           1.      Reperti archeologici aventi più di 100 anni provenienti da:

               scavi e scoperte terrestri o sottomarine;

               siti archeologici;

               collezioni archeologiche.

2.      Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni.

 

ê 96/100/CE art. 1, punto 1, lett. a)

3.      Quadri e pitture diversi da quelli delle categorie 4 o 5, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale[10].

 

ê 96/100/CE art. 1, punto 1, lett. b)

4.      Acquerelli, guazzi e pastelli fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto1.

 

ê 96/100/CE art. 1, punto. 1, lett. c)

5.      Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, fatti interamente a mano, con qualsiasi materiale, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto o con qualsiasi materiale1.

 

ê 93/7/CEE

6.      Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali1.

7.      Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale1, diverse da quelle della categoria 1.

8.      Fotografie, film e relativi negativi1.

9.      Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione1.

10.    Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione.

11.    Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni.

12.    Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di 50 anni.

13.    a)       Collezioni[11] ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

b)      Collezioni2 aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

14.    Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni.

15.    Altri oggetti di antiquariato, non contemplati dalle categorie A 1-A 14, aventi più di 50 anni.

              I beni culturali rientranti nelle categorie A 1-A 15 sono disciplinati dalla presente direttiva soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui alla parte B.


B.           Valori applicabili a talune categorie di cui alla parte A (in euro)

 

ê 2001/38/CE art. 1, punto 1

VALORI:

qualunque ne sia il valore.

 

ê 93/7/CEE

               1 (Reperti archeologici)

               2 (Smembramento di monumenti)

               9 (Incunaboli e manoscritti)

               12 (Archivi)

15 000

               5 (Mosaici e disegni)

               6 (Incisioni)

               8 (Fotografie)

               11 (Carte geografiche stampate)

 

ê 96/100/CE art. 1, punto 2

30 000

               4 (Acquerelli, guazzi e pastelli)

 

ê 93/7/CEE

50 000

               7 (Arte statuaria)

               10 (Libri)

               13 (Collezioni)

               14 (Mezzi di trasporto)

               15 (Altri oggetti)


150 000

               3 (Quadri)

              Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro richiesto.

 

ê 2001/38/CE art. 1, punto 2 (adattato)

              Per gli Stati membri che non adottano l'euro, i valori espressi in euro Ö al presente allegato Õ sono convertiti e espressi nelle monete nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale controvalore nelle monete nazionali è rivisto ogni due anni a decorrere dal 31 dicembre 2001. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore quotidiano di tali monete, espresso in euro, relativo al periodo di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in moneta nazionale sono periodicamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a partire dai primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la revisione.

________


 

é

ALLEGATO II

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all’articolo 19)

Direttiva 93/7/CEE del Consiglio

(GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74)

 

 

Direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 60 dell’1.3.1997, pag. 59)

 

Direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 187 del 10.7.2001, pag. 43)

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale
(di cui all’articolo 19)

Direttiva

Termine di attuazione

93/7/CEE

15.12.1993[12]

96/100/CE

1.9.1997

2001/38/CE

31.12.2001

_____________


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 93/7/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, punto 1, primo trattino

Articolo 1, punto 1), lettera a)

Articolo 1, punto 1, secondo trattino

Articolo 1, punto 1), lettera b)

Articolo 1, punto 1, secondo trattino, primo sottotrattino

Articolo 1, punto 1), lettera b), punto i)

Articolo 1, punto 1, secondo trattino, primo sottotrattino, secondo comma

Articolo 1, punto 2)

Articolo 1, punto 1, secondo trattino, secondo comma

Articolo 1, punto 1), lettera b), punto ii)

Articolo 1, punto 2, primo trattino

Articolo 1, punto 3), lettera a)

Articolo 1, punto 2, secondo trattino

Articolo 1, punto 3), lettera b)

Articolo 1, punti da 3 a 7

Articolo 1, punti da 4 ) a 8)

Articoli 2, 3 e 4

Articoli 2, 3 e 4

Articolo 5, primo comma

Articolo 5, primo comma

Articolo 5, secondo comma, primo trattino

Articolo 5, secondo comma, lettera a)

Articolo 5, secondo comma, secondo trattino

Articolo 5, secondo comma, lettera b)

Articoli da 6 a 15

Articoli da 6 a 15

Articolo 16, paragrafi 1 e 2

Articolo 16, paragrafi 1 e 2

Articolo 16, paragrafo 3

__

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 3

Articoli 17 e 18

Articoli 17 e 18

Articolo 19

Articolo 21

__

Articolo 19

__

Articolo 20

Allegato, parte A, punti 1, 2 e 3

Allegato I, parte A, punti 1, 2 e 3

Allegato, parte A, punto 3 A

Allegato I, parte A, punto 4

Allegato, parte A, punti da 4 a 14

Allegato I, parte A, punti da 5 a 15

Allegato, parte B

Allegato, parte B

__

Allegato II

__

Allegato III

____________



[1]               COM(87) 868 PV.

[2]               V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

[3]               Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ‑ Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4]               Allegato II, parte A, della presente proposta.

[5]               GU C […] del […], pag. […].

[6]               GU C […] del […], pag. […].

[7]               GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 43).

[8]               V. allegato II, parte A.

[9]               GU L 395 del 31.12.1992, pag. 1. Ö Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). Õ

[10]               Aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore.

[11]               Quali definiti dalla Corte di giustizia nella sentenza n. 252/84: «Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 99.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato».

[12]               Il termine di attuazione per il Belgio, la Germania e i Paesi Bassi è stato il 15 marzo 1994.