Una recente sentenza pronunciata in Sicilia, dalla Corte d’Appello di Palermo, ha posto agli onori delle cronache un caso inquietante, noto ormai come truffa del bonifico non autorizzato. Il tutto era nato da una società che si era vista addebitare un bonifico da 23.500 euro sul conto, senza saperne nulla. La vicenda è arrivata fino al secondo grado di giudizio.
Bonifico non autorizzato, una nuova truffa a cui devono stare attenti anche le aziende
Truffa bonifico non autorizzato: il caso
Immaginate di aprire la vostra app di home banking, visualizzare l’estratto conto e notare uno strano bonifico in uscita di cui siete all’oscuro. Che fare? Si può chiedere un rimborso alla banca? Una vicenda giudiziaria accaduta in Sicilia vi dà la misura delle dimensioni del problema, ma aiuta anche a capire cosa fare (e soprattutto cosa non fare) per non diventarne vittime.
In realtà, l’accaduto riguarda una società, che si era vista addebitare sul proprio conto corrente un bonifico da 23.500 euro, ma nessuno ne sapeva nulla. Partita prima un’indagine interna, quindi i dirigenti di questa azienda si sono rivolti alle autorità per sporgere denuncia. Chiamato a decidere in quanto sede competente, il Tribunale di Palermo aveva condannato la banca al pagamento di 30.000 euro.
La banca ha fatto ricorso in appello e la sentenza della Corte d’Appello di Palermo è uscita poche settimane fa, dando nuovamente ragione alla società correntista. L’aspetto più interessante è che la corte ha rovesciato l’onere della prova, costringendo l’istituto di credito a provare che il correntista abbia agito in maniera imprudente, o comunque con dolo o colpa grave.
Il malware BRATA ci costringe a fare attenzione
La parola chiave, che rende questa vicenda ancora più inquietante, si chiama BRATA, acronimo che sta per Brazilian Remote Access Tool for Android. Si tratta di un trojan-malware bancario attivo in Italia dal 2022, che prende di mira gli utenti Android. Il malware era entrato, per l’appunto, tramite uno di questi dispositivi, si era impossessato delle credenziali e aveva inviato il bonifico incriminato.
A convincere la Corte d’Appello è stato un elemento: il bonifico contestato proveniva da un indirizzo IP diverso da quello che veniva abitualmente usato. Dunque, anche in considerazione dei numerosi tentativi di accesso che la banca in questione aveva già apportato nello stesso giorno, i giudici hanno deciso che l’istituto di credito avrebbe dovuto assumere un atteggiamento più prudente. Soprattutto, la sentenza ha rovesciato l’onere della prova.
Infatti, in questo caso, si è deciso che è la banca a dover dimostrare dolo o colpa da parte del correntista. Richiamato l’articolo 2050 del Codice Civile, quello che disciplina le attività pericolose. Dunque, le attività che prestano questi servizi devono assumersi il rischio d’impresa. Detto ciò, un monito vale anche per i correntisti, che devono tenere condotte attente ed evitare negligenze come quella di condividere le credenziali su siti o app sospetti.
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